Se sei un dipendente del comparto Funzioni Locali e stai affrontando un periodo di assenza per malattia, è naturale avere domande sul tuo diritto a conservare il posto di lavoro. In questo articolo troverai informazioni chiare e precise su come funziona il periodo di comporto, dalla sua durata complessiva alle regole per il calcolo e la retribuzione.
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Qual è la durata massima del periodo di comporto per gli enti locali?
Il periodo di comporto è il limite massimo di assenza per malattia durante il quale un dipendente del comparto Funzioni Locali ha diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro.
La durata massima è fissata in 18 mesi complessivi.
Questo limite non si riferisce a un singolo anno solare, ma va calcolato all'interno di un arco temporale di tre anni.
Come si calcola il periodo di comporto?
Il calcolo non riparte da zero ogni anno, ma si basa su un sistema definito "triennio mobile".
Per verificare se il limite dei 18 mesi è stato superato, l'amministrazione deve sommare tutti i giorni di assenza per malattia avvenuti nei tre anni precedenti all'ultimo episodio di malattia in corso.
Nel conteggio vengono inclusi tutti i giorni coperti da certificazione, compresi sabati, domeniche e festivi se ricadono all'interno del periodo di assenza.
Come funziona la retribuzione durante il comporto?
Durante i 18 mesi di assenza tutelata dal comporto, la retribuzione del dipendente non rimane sempre intera, ma varia in base alla durata cumulata dell'assenza. La ripartizione è la seguente:
- Fino a 9 mesi: il dipendente percepisce il 100% della retribuzione fissa mensile.
- Per i successivi 3 mesi: la retribuzione scende al 50%.
- Per gli ultimi 6 mesi: il dipendente non percepisce alcuna retribuzione.
Quali assenze sono escluse dal calcolo?
Non tutti i giorni di assenza per motivi di salute rientrano nel calcolo del periodo di comporto. La normativa esclude esplicitamente le assenze dovute a:
- Infortuni sul lavoro.
- Malattie professionali riconosciute come tali.
- Malattie riconosciute come causa di servizio.
- Ricoveri ospedalieri legati alla donazione di midollo osseo o di sangue.
Questi periodi non contribuiscono a erodere il monte di 18 mesi a disposizione del lavoratore.
Cosa succede una volta esauriti i 18 mesi di comporto?
Al termine dei 18 mesi, il rapporto di lavoro non si interrompe automaticamente. Il dipendente ha la possibilità di richiedere un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita.
Questa proroga, che può durare fino a un massimo di altri 18 mesi, viene concessa dall'amministrazione solo dopo aver verificato, tramite la ASL competente, che il lavoratore non si trovi in una condizione di inidoneità assoluta e permanente allo svolgimento della sua mansione.
Durante questo periodo di aspettativa, il dipendente conserva il posto di lavoro ma non percepisce lo stipendio.
Hai ancora dubbi sul periodo di comporto malattia negli enti locali?
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