Preavviso di licenziamento edilizia: operai e impiegati

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    Nell'edilizia la durata del preavviso di licenziamento a tempo indeterminato dipende dall'inquadramento: per gli operai che hanno superato la prova sono 7 o 10 giorni lavorativi a seconda dell'anzianità, per gli impiegati si va da 1 a 4 mesi in base a categoria e anni di servizio. Se il datore di lavoro interrompe subito il rapporto, deve comunque pagare quel periodo in denaro.

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    Quanto dura il preavviso di licenziamento per gli operai edili?

    Per l'operaio che ha superato il periodo di prova il preavviso si misura in giorni lavorativi e dipende solo dall'anzianità ininterrotta in azienda. Il licenziamento, se non è per giusta causa, può essere comunicato in qualunque giorno.

    Anzianità ininterrottaPreavviso di licenziamento
    Fino a 3 anni7 giorni lavorativi
    Oltre 3 anni10 giorni lavorativi

    L'anzianità che conta è quella maturata senza interruzioni presso la stessa impresa. Se il rapporto si è interrotto e poi è ripreso, il computo riparte, salvo diverse previsioni del contratto individuale più favorevoli.

    Il licenziamento va comunicato in forma scritta, con l'indicazione dei motivi: una comunicazione verbale o un semplice messaggio del capocantiere non sono sufficienti.

    Quanto dura il preavviso per gli impiegati edili?

    Per gli impiegati il preavviso si misura in mesi e cresce con la categoria di inquadramento e con gli anni di servizio. I termini valgono per il licenziamento non determinato da giusta causa.

    Anni di servizio1ª categoria super e 1ª categoria2ª categoria e 4° livello3ª e 4ª categoria
    Fino a 5 anni2 mesi1 mese e mezzo1 mese
    Oltre 5 e fino a 10 anni3 mesi2 mesi1 mese e mezzo
    Oltre 10 anni4 mesi3 mesi2 mesi

    La quarta categoria primo impiego segue i termini della terza e quarta categoria.

    Chi era già in servizio quando è entrato in vigore il contratto conserva a titolo personale l'eventuale preavviso più lungo che gli spettava per consuetudine o per accordo individuale.

    Come si contano i giorni di preavviso, tra festivi e ferie?

    Il preavviso decorre dal giorno successivo a quello in cui ricevi la lettera di licenziamento. Il modo di contarlo cambia tra operai e impiegati.

    • Operai: il termine è espresso in giorni lavorativi, quindi le domeniche e le festività non si conteggiano e il preavviso di fatto si allunga sul calendario.
    • Impiegati: il termine è espresso in mesi e i giorni si contano di calendario, festivi compresi.
    • Impiegati: i termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese, e i giorni che intercorrono tra la comunicazione e quella data valgono come preavviso in più, a tuo vantaggio.

    Il preavviso lavorato serve a cercare un'altra occupazione, quindi presuppone che il rapporto sia ancora attivo. Le ferie non possono essere usate per esaurirlo: il periodo di preavviso non coincide con quello di ferie, e le ferie non godute vanno comunque pagate alla cessazione. Per approfondire la gestione delle vacanze nel periodo finale di lavoro si può leggere la guida su Ferie durante il preavviso: cosa succede e come funziona.

    Cosa spetta se il datore non ti fa lavorare il preavviso?

    Se l'impresa interrompe subito il rapporto senza farti lavorare il preavviso, ti deve un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione che avresti percepito in quel periodo. Non è una scelta discrezionale: è una somma dovuta e va indicata nelle spettanze finali.

    L'indennità si calcola sulla retribuzione globale di fatto, quindi comprende anche gli elementi continuativi della paga e non solo il minimo tabellare.

    Se il preavviso viene lavorato solo in parte, l'indennità spetta per i giorni o i mesi mancanti.

    Nell'ultima busta paga o nel prospetto di liquidazione la voce deve comparire in modo riconoscibile: se non c'è, o se l'importo corrisponde a un preavviso più breve di quello previsto, si tratta di una differenza che puoi chiedere.

    Quando il preavviso non spetta?

    Il preavviso non è dovuto in due casi. Il primo è il licenziamento per giusta causa, cioè per un fatto così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto.

    Il secondo è il recesso durante il periodo di prova, per il quale non spetta né il preavviso né l'indennità sostitutiva; restano invece dovute le somme già maturate, compreso il trattamento di fine rapporto.

    Attenzione alla differenza: se il licenziamento viene qualificato come giusta causa ma i fatti contestati non sono gravi o non sono provati, oltre alle tutele contro il licenziamento illegittimo resta il diritto all'indennità di mancato preavviso.

    Come controllare che il preavviso applicato sia quello giusto?

    Servono tre dati, che trovi tutti in busta paga e nella lettera di assunzione: il contratto collettivo applicato, il livello o la categoria di inquadramento, la data di assunzione.

    Poi il confronto è semplice:

    • verifica se sei inquadrato come operaio o come impiegato, perché i termini sono completamente diversi;
    • calcola l'anzianità ininterrotta alla data di ricevimento della lettera;
    • confronta il risultato con la tabella della tua posizione;
    • controlla la data di cessazione indicata nella comunicazione e nel modello di fine rapporto.

    Due elementi meritano attenzione. Il primo è il sottoinquadramento: se le mansioni realmente svolte corrispondono a un livello superiore, può cambiare anche il preavviso dovuto. Il secondo è il termine per reagire: il licenziamento va impugnato entro 60 giorni dalla comunicazione, con atto scritto, e nei 180 giorni successivi va depositato il ricorso o richiesto il tentativo di conciliazione. La richiesta delle sole differenze economiche, come l'indennità di preavviso non pagata, segue invece i normali termini di prescrizione dei crediti di lavoro.

    Cosa succede agli accantonamenti in Cassa Edile?

    Alla cessazione del rapporto gli importi che l'impresa ha accantonato in Cassa Edile restano tuoi. Riguardano in particolare le quote di ferie e gratifica natalizia maturate nel periodo di lavoro.

    Il licenziamento non cancella quelle somme: vengono liquidate secondo le scadenze della Cassa territoriale a cui l'impresa è iscritta. Conviene chiedere alla Cassa l'estratto delle ore denunciate e degli accantonamenti, perché è anche il modo più semplice per verificare se l'impresa ha denunciato tutte le giornate effettivamente lavorate, preavviso compreso.

    Quanto preavviso devi dare se sei tu a dimetterti?

    Per gli operai i termini di dimissioni sono gli stessi del licenziamento: 7 giorni lavorativi fino a tre anni di anzianità, 10 giorni lavorativi oltre i tre anni. Per gli impiegati i termini sono più brevi di quelli previsti per il licenziamento.

    Anni di servizio1ª categoria super e 1ª categoria2ª categoria e 4° livello3ª e 4ª categoria
    Fino a 5 anni1 mese1 mese15 giorni
    Oltre 5 e fino a 10 anni2 mesi1 mese1 mese
    Oltre 10 anni3 mesi2 mesi1 mese

    I 15 giorni di preavviso, quindi, non sono una regola valida per tutti: dipendono dalla categoria e dall'anzianità.

    Se non rispetti il preavviso, il datore di lavoro può trattenere dalle competenze finali una somma pari alla retribuzione dei giorni mancanti. Per gli impiegati, poiché i termini decorrono dalla metà o dalla fine del mese, comunicare le dimissioni proprio a ridosso del 15 o dell'ultimo giorno del mese evita di allungare inutilmente il periodo da lavorare.

    Restano ferme due regole generali. Le dimissioni sono valide solo se presentate in forma telematica, direttamente o tramite un soggetto abilitato, e possono essere revocate entro sette giorni. Inoltre l'assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo, o comunque oltre quindici giorni, può far considerare risolto il rapporto per dimissioni: sparire dal cantiere, quindi, non è una via d'uscita sicura.

    Chi si dimette volontariamente, salvo i casi di dimissioni per giusta causa, non si trova in disoccupazione involontaria e di norma non ha diritto alla NASpI: è la differenza economica più pesante rispetto al licenziamento.

    Cosa succede in pratica

    Un operaio specializzato di 3° livello lavora nella stessa impresa edile da sei anni. Lunedì 3 marzo riceve a mano la lettera di licenziamento per riduzione dell'attività di cantiere. La sua paga giornaliera lorda è di 95 euro.

    Avendo più di tre anni di anzianità ininterrotta, il preavviso è di 10 giorni lavorativi e decorre dal giorno successivo al ricevimento, cioè da martedì 4 marzo. Escludendo sabati e domeniche, il decimo giorno lavorativo cade lunedì 17 marzo: se il preavviso viene lavorato, il rapporto cessa quel giorno.

    L'impresa però gli comunica che non deve più presentarsi in cantiere. Gli spetta allora l'indennità sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo non lavorato: 95 euro per 10 giorni, cioè 950 euro lordi.

    Nel prospetto finale compaiono però solo 665 euro, corrispondenti a 7 giorni: è il termine previsto per chi ha meno di tre anni di anzianità. La differenza da richiedere è di 285 euro lordi, pari ai 3 giorni mancanti.

    Sul licenziamento in sé, se volesse contestarne i motivi, l'operaio dovrebbe impugnarlo entro 60 giorni dal 3 marzo, quindi entro il 2 maggio.

    Fonti: Legge 604/1966 · Codice civile · D.lgs. 151/2015 · D.lgs. 22/2015 · Gazzetta Ufficiale

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