Giusto.

    Sentenza 4953/2025: dimissioni e prevalenza ccnl

    Richiedi una chiamata di confronto gratuita sul tema o leggi l'articolo

    L'assenza ingiustificata dal posto di lavoro può avere conseguenze complesse, spesso non del tutto chiare per il lavoratore. Se ti trovi in una situazione simile o stai valutando le tue opzioni, è importante sapere che una recente sentenza, la numero 4953 del 29 ottobre 2025 del Tribunale di Milano, ha definito un principio fondamentale: la prevalenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. In questo articolo vedremo insieme cosa significa questa decisione e quali sono le sue implicazioni pratiche.

    Per affrontare la situazione con la giusta consapevolezza, puoi compilare il modulo presente in cima a questa pagina per parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in materia di dimissioni e applicazione dei contratti collettivi.

    Cosa stabilisce la sentenza 4953/2025 sulle dimissioni per assenza ingiustificata?

    La pronuncia del Tribunale di Milano chiarisce un punto cruciale: quando un lavoratore si assenta senza giustificazione per un numero di giorni tale da far presumere la sua volontà di lasciare il lavoro - le cosiddette "dimissioni per fatti concludenti" - il riferimento principale non è la legge nazionale, ma il CCNL applicato in azienda.

    In altre parole, il numero di giorni di assenza necessari a far scattare le dimissioni di fatto è quello indicato nel proprio contratto collettivo.

    Ad esempio, per il CCNL delle Cooperative Sociali, questo limite è fissato in 3 giorni. Superata questa soglia, l'assenza può essere interpretata come una chiara volontà di dimettersi.

    Perché il termine del ccnl prevale sul limite legale di 15 giorni?

    La sentenza spiega che il limite generale di 15 giorni, previsto dalla normativa nazionale, ha un ruolo puramente sussidiario.

    Questo significa che la soglia dei 15 giorni si applica solo ed esclusivamente nei casi in cui il contratto collettivo di riferimento non preveda una disciplina specifica per l'assenza ingiustificata prolungata.

    Se il CCNL, invece, stabilisce un termine preciso - come i 3 giorni citati in precedenza - è quest'ultimo a prevalere. La volontà delle parti sociali, espressa nel contratto, ha quindi la priorità sulla norma generale.

    Qual è il ruolo del lavoratore e il rischio di perdere la naspi?

    Un aspetto molto importante messo in luce dalla sentenza riguarda il comportamento elusivo del lavoratore. Nel caso specifico, il giudice ha ritenuto che l'assenza prolungata non fosse casuale, ma una strategia per indurre il datore di lavoro a procedere con un licenziamento per giusta causa.

    L'obiettivo di questa manovra era accedere indebitamente all'indennità di disoccupazione NASpI, che spetta in caso di licenziamento ma non in caso di dimissioni volontarie.

    Il tribunale ha condannato questa condotta, riaffermando che un'assenza ingiustificata che supera i limiti del CCNL configura una volontà di dimettersi, escludendo così qualsiasi diritto alla NASpI.

    Hai ancora dubbi sulla sentenza 4953/2025 e le dimissioni?

    Qualora desiderassi valutare la tua situazione specifica o avessi bisogno di chiarire come queste regole si applicano al tuo caso, puoi compilare il modulo che trovi qui sotto.

    Ti permetterà di parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in questioni legate alle dimissioni per fatti concludenti e alla corretta interpretazione del CCNL.

    Parla con un avvocato

    Richiedi una chiamata di confronto gratuita sul tema o leggi l'articolo