Se hai subito un licenziamento o temi che possa accadere, potresti aver sentito parlare della tutela prevista dall'articolo 18, un punto di riferimento nel diritto del lavoro italiano. In questo articolo chiariamo in modo semplice quando si applica il comma 4 dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, così come modificato dalla Riforma Fornero, e quali sono le sue precise conseguenze.
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Cosa significa essere un "dipendente art. 18"?
Con l'espressione "dipendente art. 18" ci si riferisce storicamente a un lavoratore assunto con un contratto che gli garantiva la piena applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori in caso di licenziamento illegittimo.
La tutela originaria prevedeva quasi sempre la reintegrazione nel posto di lavoro.
Tuttavia, le riforme del lavoro, prima fra tutte la Legge Fornero del 2012 e successivamente il Jobs Act del 2015, hanno profondamente modificato e limitato il campo di applicazione di questa norma, introducendo diverse forme di tutela a seconda della gravità del vizio del licenziamento.
Quando si applica l'art. 18 comma 4 dello Statuto dei Lavoratori?
L'art. 18, comma 4, riguarda i licenziamenti disciplinari - per giusta causa o giustificato motivo soggettivo - che il giudice ritiene illegittimi. Questa specifica tutela, definita "reintegratoria attenuata", si applica in due circostanze precise:
- Insussistenza del fatto contestato: quando il fatto materiale alla base del licenziamento, così come descritto nella lettera di contestazione, viene dimostrato come non accaduto.
- Fatto punibile con sanzione conservativa: quando il fatto è realmente accaduto, ma rientra tra le condotte che il contratto collettivo nazionale di lavoro - CCNL - applicato in azienda punisce con una sanzione più lieve rispetto al licenziamento, come un richiamo scritto, una multa o una sospensione.
Quali sono le conseguenze previste da questa tutela?
Quando il giudice accerta che un licenziamento rientra in una delle casistiche viste sopra, applica le tutele previste dal comma 4, che consistono in:
- Reintegrazione nel posto di lavoro: il giudice ordina al datore di lavoro di riammettere il dipendente in servizio.
- Risarcimento del danno: il datore di lavoro viene condannato a pagare un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegrazione. L'importo del risarcimento non può in ogni caso superare le 12 mensilità.
- Versamento dei contributi previdenziali: il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi previdenziali e assistenziali per tutto il periodo intercorso tra il licenziamento e la reintegrazione.
Cosa ha cambiato il Jobs Act rispetto all'articolo 18?
Il Jobs Act, introdotto con il D.Lgs. 23/2015, ha ulteriormente modificato il panorama delle tutele in caso di licenziamento illegittimo, ma solo per i lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015.
Per questi nuovi assunti è stato introdotto il "contratto a tutele crescenti".
In questo regime, la reintegrazione nel posto di lavoro è diventata un'eccezione, limitata quasi esclusivamente ai casi di licenziamento discriminatorio o nullo. Per le altre ipotesi di licenziamento illegittimo, compresi quelli disciplinari, la tutela principale è diventata un'indennità economica di importo crescente in base all'anzianità di servizio.
L'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori è lo stesso dell'art. 18 del d.lgs. 81/08?
No, è importante non confondere queste due norme che appartengono a contesti legali completamente diversi.
L'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori - Legge 300/1970 - disciplina le tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo.
L'art. 18 del D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, elenca invece gli obblighi specifici del datore di lavoro e dei dirigenti per garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
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