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    Art 18 statuto dei lavoratori comma 7: come funziona

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    Ricevere una lettera di licenziamento disciplinare è un evento che può generare grande incertezza e preoccupazione, specialmente se si ritiene che la decisione del datore di lavoro sia ingiusta. In questa guida, analizzeremo in modo chiaro e semplice come funziona l'articolo 18, comma 7, dello Statuto dei Lavoratori, una norma fondamentale per la tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo.

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    Cosa prevede in generale l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori?

    L'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori rappresenta la principale norma a tutela dei lavoratori contro i licenziamenti illegittimi. Nella sua forma originaria, prevedeva il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro per quasi tutte le forme di licenziamento ritenute invalide dal giudice.

    Nel corso degli anni, questa norma ha subito importanti modifiche, in particolare con la Legge Fornero del 2012 e successivamente con il Jobs Act. Queste riforme hanno ridotto le ipotesi di reintegrazione, introducendo diverse forme di tutela a seconda della gravità del vizio del licenziamento.

    Come funziona specificamente il comma 7 dell'articolo 18?

    Il comma 7 dell'articolo 18, così come modificato dalla Legge Fornero, si occupa di una specifica ipotesi di licenziamento disciplinare illegittimo. Stabilisce che il giudice applica la cosiddetta "tutela reintegratoria attenuata" quando accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa.

    Questo avviene in due situazioni precise: per "insussistenza del fatto contestato" oppure perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa - cioè una sanzione diversa dal licenziamento, come un'ammonizione o una sospensione - sulla base delle previsioni dei contratti collettivi.

    In sostanza, se il fatto per cui sei stato licenziato non è mai accaduto, o se è un fatto di lieve entità che il contratto collettivo non punisce con il licenziamento, hai diritto a una tutela specifica.

    Quali sono le tutele previste in questo caso?

    Quando il giudice accerta l'illegittimità del licenziamento disciplinare nei casi previsti dal comma 7, dispone delle tutele ben precise per il lavoratore. Queste includono:

    • La reintegrazione nel posto di lavoro.
    • Il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, per un massimo di 12 mensilità.
    • Il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per tutto il periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegrazione.

    Questa tutela si applica a tutti i lavoratori?

    No, è fondamentale fare una distinzione temporale. Le tutele previste dall'articolo 18, incluso il comma 7, si applicano in questa forma ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015.

    Per i lavoratori assunti dopo tale data, si applica la disciplina del cosiddetto Jobs Act - decreto legislativo 23/2015 - che ha ulteriormente e notevolmente ridotto i casi di reintegrazione nel posto di lavoro, privilegiando come rimedio principale un'indennità economica.

    Che ruolo ha l'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori?

    L'articolo 7 è strettamente collegato alla procedura di licenziamento disciplinare. Questa norma stabilisce le garanzie procedurali a difesa del lavoratore. Prevede che il datore di lavoro debba contestare l'addebito per iscritto, in modo specifico e immediato.

    Inoltre, garantisce al lavoratore il diritto di presentare le proprie giustificazioni entro un termine stabilito. Il rispetto di questa procedura è essenziale per la validità del licenziamento. Un vizio procedurale può infatti portare all'illegittimità del licenziamento stesso, attivando le relative tutele.

    Cosa c'entra l'articolo 18 della legge 81 del 2017?

    È importante non confondere le due norme. L'articolo 18 della legge 81 del 2017 non riguarda il licenziamento dei lavoratori dipendenti, ma è parte della legge sul lavoro autonomo e lo smart working.

    Questa norma si occupa di tutelare i lavoratori autonomi da clausole e pratiche abusive da parte dei committenti, non avendo quindi alcun legame con la disciplina dei licenziamenti e con lo Statuto dei Lavoratori.

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