Giusto.

    Art. 18 abrogato: per chi è valido e cosa cambia

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    Molti lavoratori si chiedono se il famoso articolo 18 dello Statuto dei lavoratori sia stato definitivamente cancellato, generando incertezza sul proprio futuro lavorativo in caso di licenziamento. La realtà, però, è più complessa: l'articolo non è stato abrogato, ma il suo campo di applicazione è stato profondamente ridotto e modificato nel tempo.

    In questo articolo faremo chiarezza su cosa è cambiato, per chi valgono ancora le vecchie tutele e cosa prevede la normativa attuale. Per affrontare la situazione con sicurezza e capire subito quali sono i tuoi diritti, puoi compilare il modulo presente in cima a questa pagina per una consulenza gratis e senza impegno con un avvocato specializzato in questioni legate al licenziamento.

    Che cosa diceva originariamente l'articolo 18?

    Nella sua forma storica, l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori - Legge 300/1970 - rappresentava la cosiddetta "tutela reale" contro i licenziamenti illegittimi.

    In sostanza, se un giudice accertava che un licenziamento era avvenuto senza giusta causa o giustificato motivo, ordinava al datore di lavoro il reintegro del dipendente nel suo posto di lavoro. Oltre al reintegro, il lavoratore aveva diritto a un risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni perse dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettivo ritorno in azienda.

    Questa tutela si applicava ai lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti - o 5 se agricole - nella singola unità produttiva, o più di 60 in totale sul territorio nazionale.

    Come la legge Fornero ha modificato l'articolo 18?

    La prima modifica significativa è arrivata nel 2012 con la Riforma Fornero - Legge 92/2012.

    Questa legge ha iniziato a smantellare l'automatismo del reintegro, introducendo diverse conseguenze a seconda della gravità del vizio del licenziamento. Il reintegro nel posto di lavoro è stato limitato a casi specifici e più gravi, come:

    • Licenziamento discriminatorio o nullo.
    • Licenziamento intimato in forma orale.
    • Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo in cui il fatto contestato era materialmente inesistente.

    Per altre tipologie di licenziamento illegittimo, la riforma ha introdotto una tutela puramente economica, consistente in un indennizzo monetario.

    Chi ha modificato e limitato l'articolo 18 con il Jobs Act?

    L'intervento più incisivo è stato quello del Governo Renzi con il Jobs Act - Decreto Legislativo 23/2015.

    Questa riforma ha introdotto il contratto a tutele crescenti, cambiando radicalmente il sistema di protezione per i lavoratori assunti a partire dalla sua entrata in vigore. L'obiettivo dichiarato era superare la rigidità dell'articolo 18 per favorire, secondo il legislatore, nuove assunzioni.

    Quindi, l'articolo 18 è stato abrogato?

    No, l'articolo 18 non è stato formalmente abrogato dal Jobs Act, ma la sua applicazione è stata drasticamente limitata.

    Resta in vigore, ma solo per una specifica categoria di lavoratori, mentre per tutti i nuovi assunti si applica una disciplina completamente diversa, quella appunto del contratto a tutele crescenti.

    Per chi è ancora valido l'articolo 18 nella sua forma originaria?

    L'articolo 18, seppure nella versione modificata dalla Riforma Fornero, continua ad applicarsi pienamente solo ai lavoratori che rispettano due condizioni:

    • Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015.
    • Impiegati presso aziende che superano le soglie dimensionali previste dalla legge - più di 15 dipendenti nell'unità produttiva o più di 60 in totale.

    Per questi lavoratori, in caso di licenziamento illegittimo, si applicano ancora le tutele differenziate introdotte dalla legge Fornero, che in alcuni casi prevedono il reintegro.

    Cosa cambia per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015?

    Per tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015, si applica la disciplina del contratto a tutele crescenti.

    Questo significa che, in caso di licenziamento illegittimo, la regola generale non è più il reintegro nel posto di lavoro, ma un indennizzo economico. L'importo di questo indennizzo è certo e crescente in base all'anzianità di servizio del lavoratore.

    Il reintegro per i "nuovi assunti" è previsto solo in casi eccezionali e di estrema gravità, come:

    • Licenziamento discriminatorio.
    • Licenziamento nullo, perché ad esempio intimato per motivo illecito determinante o durante il periodo di maternità.
    • Licenziamento comunicato solo verbalmente.

    In tutte le altre ipotesi di licenziamento illegittimo, la tutela è esclusivamente di natura economica.

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    Capire quale regime di tutela si applica alla propria situazione contrattuale può essere complesso. La data di assunzione e le dimensioni dell'azienda sono fattori determinanti per stabilire i propri diritti in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

    Se desideri analizzare il tuo caso specifico per capire quali tutele ti spettano, puoi compilare il modulo che trovi qui sotto. Riceverai una consulenza gratuita con un avvocato specializzato in questioni legate al licenziamento e all'articolo 18.

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