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    Art. 18 comma 4: cosa prevede e come funziona

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    Se stai affrontando un licenziamento disciplinare, potresti trovarti in una situazione di incertezza riguardo ai tuoi diritti e alle tutele previste dalla legge. In questa guida analizzeremo in dettaglio cosa stabilisce il comma 4 dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, una norma fondamentale per comprendere le possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro.

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    Cosa prevede, in generale, l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori?

    L'articolo 18 della Legge 300 del 1970, conosciuta come Statuto dei lavoratori, è la norma che storicamente ha disciplinato le conseguenze del licenziamento illegittimo per i lavoratori assunti in aziende con determinati requisiti dimensionali.

    Nel suo testo originario, prevedeva come sanzione principale la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Nel corso degli anni, la norma è stata modificata più volte, in particolare dalla Legge Fornero nel 2012 e, successivamente, dall'introduzione del Jobs Act.

    Cosa prevede, nello specifico, il comma 4 dell'articolo 18?

    Il comma 4 dell'articolo 18, così come modificato dalla Legge Fornero - legge 92/2012 -, introduce una forma di protezione nota come "tutela reintegratoria attenuata".

    Questa tutela si applica quando un licenziamento disciplinare viene dichiarato illegittimo dal giudice in due specifiche circostanze:

    • Viene accertata l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore alla base del licenziamento.
    • Il fatto contestato rientra tra le condotte che sono punibili con una sanzione conservativa, secondo le previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili.

    Come funziona, in concreto, la reintegrazione attenuata?

    Quando il giudice applica la tutela prevista dal comma 4, il lavoratore ha diritto a due principali benefici:

    • La reintegrazione nel proprio posto di lavoro.
    • Un risarcimento del danno, sotto forma di un'indennità, che copre il periodo trascorso dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra. Questo risarcimento è però limitato a un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

    Questa tutela è definita "attenuata" proprio perché, a differenza della tutela reintegratoria piena, pone un tetto massimo all'indennità risarcitoria.

    Ma l'articolo 18 è stato abolito dal Jobs Act?

    No, l'articolo 18 non è stato abolito, ma il suo campo di applicazione è stato fortemente limitato.

    Il Jobs Act ha introdotto il contratto a tutele crescenti per tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015. Per questi lavoratori, in caso di licenziamento illegittimo, la tutela principale è di tipo economico e non più reintegratorio, salvo in casi eccezionali.

    L'articolo 18, nelle versioni modificate dalla Legge Fornero, continua invece ad applicarsi ai lavoratori assunti prima di tale data.

    Cosa c'entra l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori?

    È una fonte di confusione comune, ma l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori non riguarda il licenziamento.

    Questa norma disciplina l'uso di impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, come telecamere di sorveglianza o sistemi di geolocalizzazione. È un argomento completamente diverso.

    E l'articolo 18 della legge 81 del 2017?

    Anche in questo caso, si tratta di un errore comune. L'articolo 18 della legge 81 del 2017 riguarda il lavoro agile, o smart working.

    Nello specifico, questo articolo si occupa delle tutele per i lavoratori in modalità agile in caso di infortuni e malattie professionali, non avendo alcun legame con la disciplina dei licenziamenti.

    Hai ancora dubbi sull'articolo 18 comma 4? Ti aiutiamo noi

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