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    Art. 55-quinquies: false attestazioni e licenziamento

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    Se sei un dipendente pubblico e ti trovi ad affrontare contestazioni riguardo la tua presenza in servizio o la validità di un certificato medico, è probabile che tu abbia sentito parlare dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 165/2001. In questo articolo approfondiremo i contenuti di questa norma, chiarendo quali sono le condotte sanzionate e le gravi conseguenze, inclusa quella del licenziamento. Per affrontare la situazione con la dovuta preparazione, puoi compilare il modulo presente in cima a questa pagina per parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in materia di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego e false attestazioni.

    Cosa prevede l'articolo 55-quinquies del d.lgs. 165/2001?

    L'articolo 55-quinquies del d.lgs. 165/2001, introdotto dal d.lgs. 150/2009, è una norma specifica del Testo Unico sul Pubblico Impiego che mira a contrastare i fenomeni di assenteismo fraudolento.

    Questa disposizione stabilisce che il dipendente pubblico che attesta falsamente la propria presenza in servizio, oppure giustifica la propria assenza mediante un certificato medico falso o non veritiero, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con una multa da 400 a 1.600 euro.

    La norma si applica non solo al dipendente che commette l'illecito, ma anche a chiunque concorra nel reato, come ad esempio il medico che compila e rilascia il certificato falso.

    Quali sono le condotte punite come false attestazioni?

    Le condotte che rientrano nella fattispecie di reato descritta dall'art. 55-quinquies sono principalmente legate a comportamenti fraudolenti volti a ingannare l'amministrazione sulla reale presenza del lavoratore. Tra gli esempi più comuni troviamo:

    • L'alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze, come la timbratura del badge per conto di un collega assente.
    • Qualsiasi altra modalità fraudolenta utilizzata per far risultare il dipendente in servizio mentre in realtà è assente.
    • La presentazione di certificati medici falsi o che attestano una condizione non veritiera per giustificare l'assenza dal luogo di lavoro.

    Quali sono le sanzioni per chi commette questo reato?

    La violazione dell'art. 55-quinquies comporta conseguenze molto serie che non si limitano alla sola sfera penale. Il dipendente pubblico, infatti, è soggetto a un triplice regime di responsabilità:

    • Responsabilità penale: come accennato, prevede la reclusione da uno a cinque anni e una sanzione pecuniaria.
    • Responsabilità disciplinare: la legge prevede l'applicazione della sanzione massima, ovvero il licenziamento disciplinare senza preavviso.
    • Responsabilità civile ed erariale: il lavoratore è tenuto a risarcire il danno patrimoniale- per la mancata prestazione lavorativa- e il danno all'immagine subito dalla Pubblica Amministrazione.

    La falsa attestazione porta sempre al licenziamento?

    Sì, la norma è estremamente chiara su questo punto. La falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza o mediante strumenti di sorveglianza, costituisce una grave violazione dei doveri del dipendente pubblico e lede in modo irrimediabile il rapporto di fiducia con l'amministrazione.

    Per questa ragione, l'articolo 55-quinquies stabilisce che a tale condotta consegue sempre e obbligatoriamente la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

    Cosa ha stabilito la Cassazione con la sentenza 45947/2019?

    Con la sentenza numero 45947 del 2019, la Corte di Cassazione ha fornito un'importante specificazione sulla natura del reato previsto dall'art. 55-quinquies.

    I giudici hanno chiarito che si tratta di un "reato proprio", ovvero un reato che può essere commesso solo da chi riveste una specifica qualifica, in questo caso quella di pubblico dipendente. Questo non esclude, tuttavia, la punibilità di terzi che concorrono all'illecito, i quali risponderanno a titolo di concorso nel reato.

    Hai bisogno di chiarimenti sull'art. 55-quinquies e il licenziamento disciplinare?

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