Giusto.

    Art 55 ter aggiornato: rapporto disciplinare e penale

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    Se sei un dipendente pubblico e ti trovi a dover gestire la complessità di un procedimento disciplinare avviato nei tuoi confronti, la situazione può diventare ancora più delicata se parallelamente è in corso anche un procedimento penale. In questo articolo analizzeremo in dettaglio cosa stabilisce l'art 55 ter del d.lgs. 165 del 2001 aggiornato, la norma che regola proprio il rapporto tra queste due procedure.

    Per avere la certezza di interpretare correttamente la normativa e tutelare al meglio i tuoi diritti, puoi compilare il modulo presente in cima a questa pagina per richiedere una consulenza gratis e senza impegno con un avvocato specializzato in questioni legate al pubblico impiego.

    Cosa stabilisce l'art. 55-ter del d.lgs. 165/2001?

    L'articolo 55-ter del Decreto Legislativo 165 del 2001, noto anche come Testo Unico sul Pubblico Impiego, disciplina i rapporti tra il procedimento disciplinare e il procedimento penale a carico di un dipendente pubblico.

    Il principio fondamentale introdotto dalla norma è quello della separazione e autonomia tra i due percorsi. Questo significa che, di regola, l'azione disciplinare e l'azione penale procedono su binari distinti e indipendenti l'uno dall'altro.

    Il procedimento disciplinare prosegue anche se c'è un procedimento penale?

    Sì, la regola generale è che il procedimento disciplinare prosegue il suo corso e giunge a conclusione anche se, per i medesimi fatti, è in pendenza un procedimento penale.

    L'amministrazione non è quindi tenuta ad attendere l'esito del giudizio penale per prendere le proprie decisioni in ambito disciplinare.

    Esistono tuttavia dei casi specifici, previsti dalla legge, in cui il procedimento disciplinare può essere sospeso in attesa della sentenza penale, specialmente quando la complessità dell'accertamento dei fatti lo richiede.

    Cosa prevede la normativa aggiornata per la riapertura del procedimento disciplinare?

    Nel caso in cui il procedimento disciplinare si concluda con un'archiviazione e il processo penale successivo porti a una sentenza di condanna, o viceversa, la normativa aggiornata prevede termini precisi per la riattivazione.

    La ripresa o la riapertura del procedimento disciplinare deve avvenire entro un termine specifico. L'amministrazione deve procedere con un rinnovo della contestazione dell'addebito entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza penale definitiva. Questo vale anche nel caso in cui, a seguito di una sentenza penale di assoluzione, si debba riaprire un procedimento disciplinare precedentemente sospeso.

    La sospensione dal servizio è automatica?

    No, la pendenza di un procedimento penale non comporta automaticamente la sospensione cautelare del dipendente dal servizio.

    La sospensione non è una conseguenza automatica dell'avvio di un'indagine penale, ma una misura che l'amministrazione può decidere di adottare in base alla gravità dei fatti contestati e alle esigenze di servizio, seguendo procedure specifiche.

    Hai dubbi sul rapporto tra procedimento disciplinare e penale?

    Affrontare un procedimento disciplinare, specialmente quando intrecciato con un procedimento penale, richiede una conoscenza approfondita della normativa e delle sue applicazioni pratiche.

    Qualora avessi bisogno di un parere legale per la tua situazione specifica, puoi compilare il modulo che trovi qui sotto per ricevere una consulenza gratuita con un avvocato specializzato in questioni legate al procedimento disciplinare nel pubblico impiego.

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