Se sei un dipendente pubblico e ti trovi ad affrontare contemporaneamente un procedimento disciplinare e un procedimento penale, è naturale avere dubbi su come queste due vicende interagiscano tra loro. In questo articolo troverai una spiegazione chiara di come l'articolo 55-ter del decreto legislativo 165/2001 regola i rapporti tra i due procedimenti, con un focus specifico sui meccanismi di sospensione e riapertura. Per affrontare questa delicata fase con maggiore certezza, puoi compilare il modulo presente in cima a questa pagina per parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in procedimenti disciplinari nel pubblico impiego.
Cosa regola l'articolo 55-ter del d.lgs. 165/2001?
Questo articolo disciplina la relazione che esiste tra il procedimento disciplinare a carico di un dipendente pubblico e un eventuale procedimento penale avviato per lo stesso fatto.
La norma stabilisce che, in linea di principio, i due procedimenti proseguono in modo separato e autonomo. Tuttavia, prevede delle eccezioni che possono portare alla sospensione del procedimento disciplinare in attesa della conclusione di quello penale, e alla sua successiva riapertura.
Quando può essere sospeso il procedimento disciplinare?
L'amministrazione ha la facoltà, ma non l'obbligo, di sospendere il procedimento disciplinare.
Questa scelta può essere fatta solo se si verificano due condizioni precise:
- il fatto contestato è di particolare gravità;
- l'esito del procedimento disciplinare dipende strettamente dall'accertamento dei fatti che è oggetto del processo penale.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 7657/2019, la sospensione è quindi una scelta discrezionale dell'ente pubblico, ammessa solo in presenza di illeciti di una certa serietà.
Come avviene la riapertura o la ripresa del procedimento?
Una volta che il processo penale si conclude con una sentenza irrevocabile - cioè definitiva - il procedimento disciplinare che era stato sospeso deve essere riattivato.
La riapertura avviene attraverso un atto formale, con cui l'amministrazione rinnova la contestazione dell'addebito al dipendente. Questo passaggio è necessario per poter riconsiderare i fatti alla luce di quanto emerso in sede penale e, se necessario, adeguare la sanzione disciplinare.
Qual è il termine per riaprire il procedimento disciplinare?
La legge stabilisce un termine molto preciso e inderogabile.
L'amministrazione ha 60 giorni di tempo per riaprire o riprendere il procedimento disciplinare. Questo termine, definito perentorio, inizia a decorrere dal momento in cui l'ente pubblico riceve la comunicazione ufficiale della sentenza penale definitiva o ne viene comunque a conoscenza.
Il rispetto di questo termine è fondamentale per la validità del procedimento stesso.
Hai ancora dubbi sull'applicazione dell'art. 55-ter?
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