Giusto.

    Art. 6 d.lgs. 23/2015: cos'è l'offerta di conciliazione

    Richiedi una chiamata di confronto gratuita sul tema o leggi l'articolo

    Avvocato 1Avvocato 2Avvocato 3Avvocato 4

    Se hai ricevuto una comunicazione di licenziamento e il tuo contratto di lavoro rientra nelle cosiddette tutele crescenti, potresti trovarti di fronte a una proposta da parte del tuo ex datore di lavoro. In questo articolo spiegheremo in modo chiaro cosa prevede l'articolo 6 del decreto legislativo 23 del 2015, conosciuto anche come offerta di conciliazione. Per affrontare la situazione con sicurezza e valutare al meglio le tue opzioni, puoi compilare il modulo presente in cima a questa pagina per parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in materia di licenziamenti e offerte di conciliazione previste dal Jobs Act.

    A chi si applica il decreto legislativo 23 del 2015?

    Questo decreto, noto come Jobs Act, si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti a partire dal 7 marzo 2015.

    L'offerta di conciliazione è quindi una possibilità che riguarda esclusivamente questa categoria di lavoratori in caso di licenziamento.

    In cosa consiste l'offerta di conciliazione prevista dall'articolo 6?

    L'articolo 6 introduce una specifica procedura con cui il datore di lavoro, in caso di licenziamento, può offrire al lavoratore una somma di denaro per chiudere la questione in modo rapido e definitivo.

    Si tratta di una proposta transattiva, non di un obbligo, che il datore di lavoro può scegliere di avanzare per evitare un potenziale contenzioso.

    Qual è l'obiettivo di questa procedura?

    La finalità principale dell'offerta di conciliazione è quella di evitare una causa in tribunale.

    Offrendo una somma certa e in tempi brevi, la legge incentiva un accordo tra le parti, fornendo al lavoratore una liquidità immediata e al datore di lavoro la sicurezza di non dover affrontare un lungo e costoso procedimento giudiziario.

    Come funziona e quali sono le tempistiche?

    La legge definisce una procedura precisa. Il datore di lavoro deve presentare l'offerta entro 60 giorni dalla data di licenziamento.

    L'eventuale accordo deve essere formalizzato in una delle cosiddette sedi protette, per garantire che la volontà del lavoratore sia libera e consapevole. Queste sedi includono:

    • Le Direzioni provinciali del lavoro
    • Le commissioni di conciliazione
    • Le sedi sindacali

    A quanto ammonta l'importo dell'assegno?

    L'importo dell'offerta di conciliazione è calcolato in base all'anzianità di servizio del lavoratore. La normativa stabilisce che l'assegno deve essere pari a:

    • Una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio
    • Un importo minimo non inferiore a 2 mensilità
    • Un importo massimo non superiore a 18 mensilità

    Un vantaggio molto importante è che questa somma non costituisce reddito imponibile ai fini fiscali e non è soggetta a contribuzione previdenziale.

    Cosa succede se accetto l'offerta?

    L'accettazione dell'assegno di conciliazione ha una conseguenza fondamentale: il rapporto di lavoro si estingue definitivamente e il lavoratore rinuncia alla possibilità di impugnare il licenziamento davanti a un giudice.

    Per questo motivo è fondamentale valutare con attenzione la proposta prima di accettarla.

    Cosa prevede il Jobs Act in caso di licenziamento?

    Il Jobs Act ha modificato profondamente la disciplina dei licenziamenti per i nuovi assunti, superando in molti casi l'obbligo di reintegro nel posto di lavoro previsto dal vecchio articolo 18.

    In caso di licenziamento illegittimo, la tutela principale prevista è di tipo economico, ovvero il diritto a ricevere un'indennità risarcitoria. L'offerta di conciliazione dell'articolo 6 si inserisce in questo contesto come strumento per definire tale indennità in via stragiudiziale.

    Cosa si intende per indennità fino a 36 mensilità?

    L'indennità fino a 36 mensilità - o più precisamente da un minimo di 6 a un massimo di 36 - si riferisce all'importo che un giudice può stabilire come risarcimento per un licenziamento illegittimo in un'eventuale causa.

    Questa cifra rappresenta la potenziale condanna per il datore di lavoro in caso di sconfitta in tribunale, ed è un parametro utile per valutare la convenienza dell'offerta di conciliazione, il cui importo massimo, ricordiamo, è fissato a 18 mensilità.

    Hai bisogno di chiarimenti sull'offerta di conciliazione?

    Se desideri valutare la tua situazione specifica e capire se l'offerta che hai ricevuto è conveniente, puoi compilare il modulo che trovi qui sotto per parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza nelle procedure di conciliazione legate al Jobs Act.

    Parla con un avvocato

    Richiedi una chiamata di confronto gratuita sul tema o leggi l'articolo

    Avvocato 1Avvocato 2Avvocato 3Avvocato 4