Giusto.

    Buonuscita licenziamento quadro: quando spetta e calcolo

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    Affrontare la fine di un rapporto di lavoro, specialmente per una figura professionale come quella del quadro, solleva molti dubbi, in particolare riguardo alla buonuscita. In questa guida analizzeremo in modo chiaro e semplice quando un quadro ha diritto a questa somma, come viene calcolata e quali fattori ne influenzano l'importo.

    Per affrontare la situazione con la massima sicurezza e avere una valutazione precisa del tuo caso, ti invitiamo a compilare il modulo presente in cima a questa pagina per ricevere una consulenza gratis e senza impegno con un avvocato specializzato in questioni legate al licenziamento dei quadri.

    Quando spetta la buonuscita per un quadro?

    È fondamentale chiarire un punto: la buonuscita, spesso definita incentivo all'esodo, non è un diritto automatico previsto dalla legge in caso di licenziamento di un quadro.

    Si tratta, invece, di un accordo economico transattivo tra l'azienda e il lavoratore.

    L'obiettivo di questo accordo è chiudere il rapporto di lavoro in modo consensuale, evitando possibili contenziosi futuri legati all'impugnazione del licenziamento. Di solito, viene offerta in situazioni specifiche, come:

    • Licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.
    • Licenziamenti la cui legittimità potrebbe essere contestata.
    • Risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro.
    • Procedure di licenziamento collettivo.

    Come si calcola la buonuscita per il licenziamento di un quadro?

    Non esiste una formula matematica universale per calcolare la buonuscita, poiché l'importo è frutto di una negoziazione tra le parti.

    Tuttavia, la prassi più comune è basare l'offerta su un certo numero di mensilità aggiuntive rispetto al Trattamento di Fine Rapporto - il TFR - che invece spetta sempre per legge.

    I fattori che influenzano maggiormente il calcolo sono:

    • L'anzianità di servizio in azienda.
    • L'ultima retribuzione annua lorda percepita dal quadro.
    • Il rischio per l'azienda di una possibile impugnazione del licenziamento e di una successiva causa di lavoro.
    • Il ruolo e le responsabilità ricoperte.

    È importante sapere che la somma pattuita in una sede protetta, come un sindacato o l'Ispettorato del Lavoro, gode di un regime fiscale agevolato a tassazione separata.

    Quanto chiedere come buonuscita in caso di licenziamento?

    La cifra da chiedere è il risultato di una trattativa e dipende strettamente dai fattori visti nel punto precedente.

    Un punto di partenza per la negoziazione può essere un importo che varia da un minimo di poche mensilità a un massimo di 24 o 36 mensilità dell'ultima retribuzione, a seconda della solidità delle proprie ragioni e del potenziale rischio per l'azienda in caso di contenzioso.

    La valutazione del "giusto" importo è delicata e richiede un'analisi attenta del caso specifico, motivo per cui il supporto di un legale è spesso determinante per massimizzare il risultato.

    Quanto costa all'azienda licenziare un quadro?

    Oltre all'eventuale buonuscita, l'azienda deve considerare altri costi diretti quando decide di interrompere il rapporto di lavoro con un quadro.

    La buonuscita serve proprio a definire una cifra certa a fronte del rischio incerto e potenzialmente molto più alto di una causa di lavoro. I costi certi per l'azienda includono:

    • Il ticket di licenziamento da versare all'INPS.
    • L'indennità sostitutiva del preavviso, qualora non venisse fatto lavorare.
    • Il TFR e tutte le competenze di fine rapporto, come ferie e permessi non goduti.

    Qual è l'indennità di licenziamento per un quadro del commercio?

    In questo caso, è necessario distinguere tra l'indennità di preavviso e la buonuscita.

    Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro - CCNL - per il settore Commercio stabilisce la durata del preavviso in base all'anzianità di servizio del quadro. Se l'azienda sceglie di non far lavorare il dipendente durante questo periodo, deve corrispondergli un'indennità sostitutiva.

    La buonuscita, invece, non è definita dal CCNL e resta soggetta a negoziazione individuale, esattamente come descritto nei punti precedenti.

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