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    Contratto tutele crescenti: da quando si applica e cos'è

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    Se hai un contratto di lavoro a tempo indeterminato e hai sentito parlare di Jobs Act, potresti avere dubbi su cosa significhi il regime a tutele crescenti per la tua posizione. Capire come funziona è fondamentale per conoscere i tuoi diritti, soprattutto in caso di interruzione del rapporto di lavoro. In questo articolo vedremo insieme da quando è in vigore questa disciplina, a chi si applica e quali sono le sue conseguenze.

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    Da quando si applica il contratto a tutele crescenti?

    Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti è in vigore in Italia a partire dal 7 marzo 2015.

    Questa data è cruciale perché segna uno spartiacque. La normativa si applica infatti a tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato - o il cui contratto è stato trasformato in tempo indeterminato - a partire da quel giorno.

    I lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, invece, continuano a essere soggetti al regime di tutela precedente, principalmente regolato dall'Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.

    Che cos'è esattamente il contratto a tutele crescenti?

    È importante chiarire un punto: non si tratta di una nuova tipologia contrattuale, ma di un nuovo regime sanzionatorio che si applica in caso di licenziamento illegittimo.

    Introdotto con il Decreto Legislativo n. 23/2015, parte della riforma nota come Jobs Act, questo sistema modifica le conseguenze di un licenziamento ritenuto ingiustificato.

    Il nome "tutele crescenti" deriva dal suo meccanismo principale: la tutela economica del lavoratore licenziato aumenta progressivamente in base alla sua anzianità di servizio in azienda. In altre parole, più a lungo un dipendente ha lavorato, maggiore sarà l'indennità risarcitoria che gli spetterà in caso di licenziamento illegittimo.

    Come funziona il risarcimento in caso di licenziamento illegittimo?

    Con il regime delle tutele crescenti, la regola generale in caso di licenziamento illegittimo non è più la reintegrazione nel posto di lavoro, ma il diritto a ricevere un risarcimento economico.

    L'importo di questo risarcimento è calcolato sulla base degli anni di servizio prestati dal lavoratore. La legge prevede un numero di mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per ogni anno di anzianità, con un importo minimo e massimo definito dalla normativa.

    Questo sistema rende il costo di un licenziamento più prevedibile per il datore di lavoro e sposta la tutela principale del lavoratore su un piano economico.

    La reintegrazione nel posto di lavoro è ancora possibile?

    Sì, ma solo in casi specifici e di particolare gravità. La reintegrazione nel posto di lavoro, che era la tutela principale nel regime precedente, è ora limitata a poche ipotesi tassative.

    Secondo la normativa, il lavoratore ha diritto a essere reintegrato quando il licenziamento è:

    • Discriminatorio, cioè basato su ragioni di credo politico o fede religiosa, razza, lingua, sesso, disabilità o orientamento sessuale.
    • Nullo, perché intimato in violazione di specifiche norme di legge, come ad esempio durante il periodo di maternità.

    In questi casi, oltre alla reintegrazione, al lavoratore spetta anche un risarcimento del danno.

    A chi si applica questo regime?

    Il regime del contratto a tutele crescenti si applica a una platea ben definita di lavoratori del settore privato. Rientrano in questo ambito:

    • I lavoratori subordinati assunti con contratto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015.
    • Gli apprendisti.
    • I lavoratori il cui contratto a tempo determinato o di apprendistato è stato trasformato in un contratto a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015.

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