Se sei stato assunto con un contratto a tutele crescenti, o stai per firmarne uno, è naturale avere dubbi su come vengono gestiti i tuoi diritti, in particolare ferie e permessi. Spesso la definizione di questo contratto genera confusione, ma in questo articolo faremo chiarezza, spiegando cosa prevede la normativa e quali sono le reali differenze rispetto ad altri contratti a tempo indeterminato.
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Come funzionano ferie e permessi nel contratto a tutele crescenti?
La prima e più importante cosa da chiarire è che, per quanto riguarda ferie e permessi, non c'è alcuna differenza tra un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e un contratto a tempo indeterminato tradizionale.
Il lavoratore matura ferie e permessi secondo le stesse regole previste dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - CCNL - di riferimento.
Lo stesso vale per tutti gli altri diritti retributivi e normativi come:
- Tredicesima e quattordicesima mensilità
- Trattamento di Fine Rapporto - TFR
- Malattia e infortunio
- Congedi e aspettative
La denominazione "a tutele crescenti" non influisce in alcun modo su questi aspetti fondamentali del rapporto di lavoro.
Cosa prevede, quindi, il contratto a tutele crescenti?
La vera e unica distinzione di questo contratto riguarda le tutele previste per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo.
Introdotto con il Jobs Act, questo tipo di contratto si applica ai lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015. La sua caratteristica principale è che la protezione contro il licenziamento ingiustificato "cresce" con l'aumentare dell'anzianità di servizio del dipendente in azienda.
In pratica, invece della reintegrazione nel posto di lavoro - salvo casi eccezionali - il sistema prevede un indennizzo economico la cui entità è proporzionale agli anni di lavoro svolti.
Cosa prevede il Jobs Act in caso di licenziamento?
Il Jobs Act ha modificato in modo significativo le conseguenze di un licenziamento illegittimo, legandole all'anzianità di servizio e alla dimensione dell'azienda.
Per i lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti in aziende con più di 15 dipendenti, le tutele sono principalmente di natura economica. L'indennizzo dovuto al lavoratore è calcolato in base alle mensilità di retribuzione, con un importo che aumenta per ogni anno di servizio.
La reintegrazione nel posto di lavoro è limitata a casi specifici e di particolare gravità, come:
- Licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale
- Licenziamento disciplinare per cui viene provata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, le tutele sono dimezzate e non possono superare un tetto massimo di mensilità.
Quando è entrato in vigore il contratto a tutele crescenti?
Questa tipologia contrattuale è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015, uno dei decreti attuativi del Jobs Act.
Le sue disposizioni si applicano a tutti i lavoratori con la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data del 7 marzo 2015.
Chi viene licenziato per motivi disciplinari ha diritto alla NASpI?
Sì, il diritto all'indennità di disoccupazione NASpI è garantito anche in caso di licenziamento per motivi disciplinari, come quello per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
Questo perché, ai fini dell'accesso all'ammortizzatore sociale, il licenziamento è sempre considerato una perdita involontaria del posto di lavoro, indipendentemente dalle motivazioni che lo hanno causato. L'unica eccezione è rappresentata dalle dimissioni volontarie, salvo quelle per giusta causa.
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