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    D.lgs. 23/2015 aggiornato 2023: guida a cosa prevede

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    Il mondo del diritto del lavoro è in costante evoluzione e comprendere le normative che regolano i rapporti contrattuali è fondamentale. Se ti stai informando sul Decreto Legislativo 23/2015, noto anche come parte del Jobs Act, in questo articolo troverai una guida chiara e sintetica su cosa prevede, a chi si rivolge e quali sono le sue implicazioni in caso di licenziamento, incluse le novità più recenti.

    Per affrontare la materia con maggiore sicurezza ed evitare errori di valutazione, puoi compilare il modulo presente in cima a questa pagina per parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in materia di contratti di lavoro a tutele crescenti.

    Cosa dice la legge 23/2015?

    Il Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è una delle normative più significative introdotte con la riforma del lavoro conosciuta come Jobs Act.

    La sua funzione principale è quella di istituire e regolare il "contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti".

    Questa normativa ha modificato profondamente la disciplina dei licenziamenti individuali, sostituendo in molti casi la reintegrazione nel posto di lavoro con un indennizzo economico, il cui importo aumenta in base all'anzianità di servizio del lavoratore.

    L'obiettivo dichiarato della legge era quello di rendere più flessibile il mercato del lavoro e incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, fornendo ai datori di lavoro maggiori certezze sui costi di un'eventuale cessazione del rapporto.

    A chi si applica il d.lgs. 23/2015?

    Il regime del contratto a tutele crescenti non si applica a tutti i lavoratori indistintamente. La sua applicazione è circoscritta a specifiche categorie di dipendenti del settore privato.

    Nello specifico, la disciplina riguarda:

    • I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015.
    • I lavoratori il cui contratto a tempo determinato o di apprendistato è stato convertito in contratto a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015.
    • I lavoratori di aziende che, in seguito a nuove assunzioni avvenute dopo il 7 marzo 2015, superano la soglia dei 15 dipendenti.

    Sono invece esclusi, tra gli altri, i dirigenti, i lavoratori del settore pubblico - salvo alcune eccezioni - e i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, per i quali continua a valere la disciplina precedente, nota come articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.

    Cosa prevede il Jobs Act in caso di licenziamento?

    Questa è la parte centrale del decreto. Le tutele per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo sono cambiate, con una netta preferenza per il risarcimento economico rispetto alla reintegrazione.

    Le casistiche principali sono:

    • Licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale: In questi casi, considerati i più gravi, la tutela rimane massima. Il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e a un'indennità commisurata all'ultima retribuzione.
    • Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo/oggettivo illegittimo: Se il giudice accerta che non sussistono gli estremi per il licenziamento, il rapporto di lavoro si estingue e al lavoratore spetta un'indennità economica. Questa è pari a due mensilità dell'ultima retribuzione per ogni anno di servizio, con un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità.
    • Licenziamento per vizi formali o procedurali: Se il licenziamento è valido nei motivi ma presenta difetti nella procedura - come la mancata specificazione delle ragioni - al lavoratore spetta un'indennità ridotta, pari a una mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 e un massimo di 12 mensilità.

    Cosa prevede l'offerta di conciliazione secondo l'articolo 6?

    Per evitare il contenzioso giudiziario, l'articolo 6 del D.lgs. 23/2015 introduce una procedura di conciliazione facoltativa.

    Il datore di lavoro, entro 60 giorni dal licenziamento, può offrire al lavoratore una somma di denaro per chiudere la questione in via stragiudiziale.

    L'importo offerto non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.

    Se il lavoratore accetta la somma, rinuncia di fatto al diritto di impugnare il licenziamento. L'importo è calcolato in base all'anzianità di servizio e viene erogato tramite assegno circolare.

    Hai ancora dubbi sul d.lgs. 23/2015?

    Se desideri valutare la tua situazione specifica o hai bisogno di capire come questa normativa si applichi al tuo caso, la strada migliore è confrontarsi con un professionista.

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