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    D.lgs. 23/2015: cosa dice e a chi si applica

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    Se stai cercando di comprendere meglio il funzionamento del contratto a tutele crescenti, noto anche come Jobs Act, potresti sentirti confuso riguardo alle sue implicazioni in caso di licenziamento. In questo articolo troverai una spiegazione chiara e diretta di cosa prevede il Decreto legislativo 23/2015, a chi è rivolto e quali sono le tutele economiche previste. Per affrontare la situazione con sicurezza, puoi compilare il modulo presente in cima a questa pagina per parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in materia di contratti di lavoro e licenziamenti disciplinati dal Jobs Act.

    Cosa dice la legge 23/2015?

    Il Decreto legislativo 23 del 2015, conosciuto come Jobs Act, ha introdotto il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, modificando in modo significativo la disciplina dei licenziamenti illegittimi.

    La novità principale riguarda la sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro con un'indennità economica. Questa indennità è "crescente" perché il suo ammontare aumenta in base all'anzianità di servizio del lavoratore.

    La reintegrazione, di conseguenza, viene limitata solo a casi specifici e di particolare gravità.

    A chi si applica il d.lgs. 23/2015 e chi rientra nel Jobs Act?

    La normativa si applica a una platea ben definita di lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nello specifico, rientrano nel campo di applicazione:

    • tutti i lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015;
    • gli apprendisti, una volta che il loro contratto viene qualificato come rapporto a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015;
    • i lavoratori già in forza prima del 7 marzo 2015, ma solo nel caso in cui il loro contratto a tempo determinato o di apprendistato sia stato convertito a tempo indeterminato dopo tale data.

    Cosa significa "indennità 36 mensilità"?

    Questa espressione si riferisce all'importo massimo dell'indennizzo che un lavoratore può ricevere in caso di licenziamento illegittimo, se lavora in un'azienda con più di 15 dipendenti.

    Il calcolo dell'indennità segue una regola precisa: due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio.

    La legge stabilisce però dei limiti:

    • un importo minimo, pari a 6 mensilità;
    • un importo massimo, pari appunto a 36 mensilità.

    Quando è ancora prevista la reintegrazione nel posto di lavoro?

    Nonostante la regola generale preveda un'indennità economica, la reintegrazione nel posto di lavoro è ancora obbligatoria nei casi di licenziamento ritenuti più gravi.

    Questi includono il licenziamento:

    • discriminatorio;
    • comunicato in forma orale;
    • nullo per altri motivi previsti dalla legge.

    Cosa succede in caso di licenziamento per motivi economici?

    Nel caso di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo – quindi per ragioni economiche, produttive o organizzative – che venga giudicato illegittimo, la normativa prevede quasi esclusivamente il diritto a un indennizzo economico.

    Le possibilità di ottenere la reintegrazione in queste circostanze sono state notevolmente ridotte rispetto al passato.

    Come cambiano le tutele nelle piccole imprese?

    La disciplina delle tutele crescenti prevede regole diverse per le aziende di dimensioni ridotte.

    Se l'impresa ha meno di 15 dipendenti, o meno di 60 dipendenti a livello nazionale, le tutele e le indennità previste per il lavoratore licenziato illegittimamente sono dimezzate.

    In questo caso, l'indennità massima che il lavoratore può ottenere scende a un massimo di 6 mensilità.

    Hai ancora dubbi sul d.lgs. 23/2015?

    Se desideri valutare la tua situazione specifica o hai bisogno di capire meglio quali tutele ti spettano, puoi compilare il modulo che trovi qui sotto per parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza nell'applicazione del D.lgs. 23/2015 e nelle relative tutele per i lavoratori.

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