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    Licenziamento in svizzera e disoccupazione: come funziona

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    Affrontare un licenziamento in Svizzera può generare dubbi e incertezze, specialmente riguardo ai propri diritti e alle procedure da seguire per accedere all'indennità di disoccupazione. Capire come muoversi è fondamentale per gestire la transizione nel modo più sereno possibile.

    In questo articolo vedremo insieme, passo dopo passo, come funziona il processo di licenziamento, quali sono le tutele previste dalla legge e come richiedere correttamente il sussidio di disoccupazione.

    Per affrontare la situazione con sicurezza e avere un quadro chiaro dei tuoi diritti, puoi compilare il modulo presente in cima a questa pagina per parlare in modo gratis e senza impegno con un avvocato specializzato in questioni legate al licenziamento e alla disoccupazione in Svizzera.

    Come funziona quando si viene licenziati in Svizzera?

    In Svizzera vige il principio della libertà di licenziamento. Questo significa che, salvo eccezioni, sia il datore di lavoro che il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro in qualsiasi momento, rispettando i termini di preavviso.

    Il datore di lavoro non è obbligato a fornire una motivazione scritta, a meno che non venga esplicitamente richiesta dal dipendente.

    Il processo si articola su alcuni passaggi chiave.

    La comunicazione del licenziamento, o disdetta, deve essere notificata alla controparte. Anche se può essere data oralmente, la forma scritta è la prassi per una questione di certezza giuridica.

    Da quel momento decorre il periodo di preavviso, durante il quale il rapporto di lavoro continua regolarmente, con il diritto alla retribuzione. La durata del preavviso dipende da quanto stabilito nel contratto e dagli anni di servizio:

    • Durante il periodo di prova: 7 giorni.
    • Nel primo anno di servizio: 1 mese.
    • Dal secondo al nono anno di servizio: 2 mesi.
    • Dal decimo anno di servizio in poi: 3 mesi.

    Contratti collettivi o individuali possono prevedere termini differenti.

    Qual è la protezione dal licenziamento in Svizzera?

    Nonostante la libertà di recesso, la legge svizzera prevede delle importanti tutele per il lavoratore. Esistono due principali forme di protezione: il licenziamento in tempo inopportuno e il licenziamento abusivo.

    Un licenziamento è considerato "in tempo inopportuno" se viene comunicato durante specifici periodi di protezione. Se accade, la disdetta è nulla. Questi periodi includono:

    • Durante il servizio militare, civile o di protezione civile obbligatorio.
    • In caso di malattia o infortunio non imputabili al lavoratore, per un periodo che varia in base agli anni di servizio.
    • Durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto.

    Il licenziamento "abusivo", invece, è valido ma dà diritto a un'indennità finanziaria. Si verifica quando il licenziamento avviene per ragioni discriminatorie, come l'origine, il sesso, l'età del lavoratore o la sua attività sindacale.

    Quando si ha diritto alla disoccupazione in Svizzera?

    Dopo un licenziamento, per avere diritto all'indennità di disoccupazione è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali. Il primo passo è iscriversi il prima possibile presso l'Ufficio Regionale di Collocamento - URC - del proprio comune di domicilio.

    I requisiti principali per accedere al sussidio sono:

    • Essere domiciliato in Svizzera.
    • Essere totalmente o parzialmente disoccupato.
    • Aver versato i contributi per almeno 12 mesi nei 2 anni precedenti la richiesta.
    • Essere idoneo al collocamento, cioè essere disposto, capace e autorizzato a lavorare.
    • Rispettare gli obblighi di controllo e di ricerca attiva di un nuovo impiego.

    Una volta approvata la domanda, l'indennità corrisponde generalmente al 70% o all'80% del guadagno assicurato.

    Cosa succede se sono io a dare le dimissioni?

    Se è il lavoratore a licenziarsi senza avere già un nuovo impiego, la situazione cambia. Questo atto è generalmente considerato una "disoccupazione per colpa propria".

    In questi casi, la cassa di disoccupazione applicherà un periodo di sanzione, definito "giorni di sospensione", durante il quale non si riceverà l'indennità. La durata di questa sospensione varia a seconda della gravità della colpa e può andare da 1 a 60 giorni.

    Esistono delle eccezioni. Se le dimissioni sono state date per motivi validi, come problemi di salute certificati o condizioni di lavoro insostenibili - per esempio mobbing - è possibile evitare la sanzione. Sarà però necessario dimostrare adeguatamente le ragioni che hanno portato alla decisione.

    Chi lavora in Svizzera ha diritto alla NASpI?

    Questa domanda è particolarmente rilevante per i lavoratori frontalieri italiani.

    La regola generale a livello europeo prevede che le prestazioni di disoccupazione vengano erogate dal paese di residenza.

    Di conseguenza, un lavoratore frontaliere residente in Italia che viene licenziato da un'azienda svizzera non riceverà la disoccupazione dalla Svizzera, ma dovrà richiederla in Italia.

    Per farlo, dovrà presentare domanda per l'indennità NASpI all'INPS. È fondamentale richiedere alla cassa di disoccupazione svizzera competente il documento "Formulario U1", che attesta i periodi di assicurazione e lavoro maturati in Svizzera. Questo documento è indispensabile per far valere i propri diritti in Italia.

    Hai ancora dubbi su licenziamento e disoccupazione in Svizzera?

    Se desideri analizzare il tuo caso specifico o hai bisogno di supporto per comprendere appieno i tuoi diritti e le procedure da seguire, la cosa migliore è chiedere il parere di un professionista.

    Puoi compilare il modulo che trovi qui sotto per parlare gratis e senza impegno con un avvocato specializzato in questioni legate al diritto del lavoro svizzero.

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