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    Licenziamento in tronco e NASpI: quando spetta?

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    Subire un licenziamento in tronco è un'esperienza difficile, che genera dubbi e preoccupazioni immediate, soprattutto riguardo al sostegno economico. In questo articolo faremo chiarezza su un punto fondamentale: la possibilità di accedere all'indennità di disoccupazione NASpI dopo un licenziamento per giusta causa.

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    Il licenziamento in tronco dà diritto alla NASpI?

    Sì, il licenziamento in tronco, noto anche come licenziamento per giusta causa, dà diritto a percepire l'indennità di disoccupazione NASpI.

    Il motivo è che, ai fini della legge, questa tipologia di licenziamento è considerata una perdita involontaria del posto di lavoro. Anche se la causa scatenante è una grave inadempienza del lavoratore, la decisione di interrompere il rapporto è unilaterale e proviene dal datore di lavoro.

    Pertanto, non rientra nei casi di dimissioni volontarie che escludono l'accesso all'indennità.

    Cosa comporta e perché si dice licenziamento in tronco?

    Il licenziamento in tronco è la sanzione disciplinare più grave che un datore di lavoro possa applicare. Si verifica in presenza di una mancanza talmente seria da parte del lavoratore da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro.

    La sua caratteristica principale è l'effetto immediato: il rapporto di lavoro cessa dal momento stesso della comunicazione, senza il periodo di preavviso. L'espressione "in tronco" deriva proprio da questa idea di un taglio netto e istantaneo del legame lavorativo.

    Quali sono i requisiti e i termini per richiedere la NASpI?

    Anche in caso di licenziamento per giusta causa, i requisiti per ottenere la NASpI non cambiano. Per avere diritto alla prestazione, è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

    • Trovarsi in uno stato di disoccupazione involontaria.
    • Aver versato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
    • Presentare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro - DID - all'INPS.
    • Inviare la domanda per la NASpI in via telematica all'INPS entro il termine di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto.

    L'erogazione dell'indennità, una volta approvata la domanda, decorre dall'ottavo giorno successivo alla data del licenziamento.

    Quali tipi di cessazione del rapporto non danno diritto alla NASpI?

    Il principale caso in cui non si ha diritto a percepire la NASpI è quello delle dimissioni volontarie. Quando è il lavoratore a decidere di interrompere il rapporto di lavoro senza che vi sia una giusta causa, la perdita dell'impiego è considerata volontaria e non dà accesso al sostegno al reddito.

    L'indennità non spetta, inoltre, in caso di risoluzione consensuale del rapporto, a meno che non avvenga nell'ambito di una specifica procedura di conciliazione agevolata.

    È possibile licenziarsi e avere comunque diritto alla NASpI?

    Sì, ma solo in un caso specifico: le dimissioni per giusta causa. Questa situazione si verifica quando il lavoratore è costretto a dimettersi a causa di un grave inadempimento da parte del datore di lavoro, come ad esempio il mancato pagamento di più mensilità dello stipendio.

    In questo scenario, le dimissioni non sono considerate un atto volontario, ma una reazione necessaria a un comportamento illegittimo dell'azienda. Di conseguenza, il diritto alla NASpI viene riconosciuto.

    Cosa succede se il licenziamento viene contestato?

    Se un lavoratore decide di impugnare il licenziamento in tronco perché lo ritiene illegittimo, ha comunque il diritto di presentare la domanda di NASpI e di percepirla.

    L'INPS erogherà l'indennità in attesa della conclusione del giudizio. L'esito della causa determinerà poi la situazione definitiva: se il licenziamento venisse annullato con reintegro sul posto di lavoro, le somme percepite a titolo di NASpI potrebbero dover essere restituite.

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