Ricevere una lettera di licenziamento è un momento delicato, spesso fonte di confusione e preoccupazione. Comprendere la terminologia legale è il primo passo per capire quali sono i propri diritti e come agire. In questo articolo facciamo chiarezza sulle differenze tra licenziamento per giusta causa e giustificato motivo e sul tuo diritto all'indennità di disoccupazione NASpI.
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Qual è la differenza tra giusta causa e giustificato motivo?
La differenza principale risiede nella gravità del comportamento del lavoratore o della situazione che ha portato alla fine del rapporto di lavoro e, di conseguenza, nella presenza o meno del preavviso.
Il licenziamento per giusta causa è la sanzione più grave e scatta quando si verificano fatti talmente seri da non consentire la prosecuzione del rapporto, neanche per un giorno. Per questo motivo avviene senza preavviso e viene comunemente definito "licenziamento in tronco".
Il licenziamento per giustificato motivo, invece, riguarda situazioni meno gravi ma comunque sufficienti a interrompere il contratto. In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a concedere un periodo di preavviso.
Quali sono le motivazioni per il licenziamento per giusta causa?
Il licenziamento per giusta causa, come definito dall'articolo 2119 del codice civile, è una reazione a una grave violazione degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, che mina irrimediabilmente il rapporto di fiducia.
Alcuni esempi concreti includono:
- Furto di beni aziendali.
- Violenza fisica o minacce sul luogo di lavoro.
- Assenza ingiustificata e prolungata.
- Falsa malattia o presentazione di certificati medici falsi.
- Grave insubordinazione o rifiuto di eseguire le direttive aziendali.
- Svolgimento di attività in concorrenza con il datore di lavoro durante il rapporto.
Cosa si intende invece per giustificato motivo?
Il giustificato motivo si suddivide in due categorie, a seconda che la ragione del licenziamento dipenda dal lavoratore o dall'azienda.
Il giustificato motivo soggettivo si verifica a causa di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, meno grave rispetto alla giusta causa ma comunque rilevante. Ad esempio, uno scarso rendimento persistente o la violazione di norme disciplinari.
Il giustificato motivo oggettivo non dipende dal comportamento del lavoratore, ma da ragioni legate all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro o al suo regolare funzionamento. Tipici esempi sono la chiusura di un reparto aziendale, una crisi economica che impone un taglio del personale o la soppressione di una specifica mansione.
Sia per la giusta causa che per il giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro deve avviare un procedimento disciplinare, contestando per iscritto l'addebito e garantendo al lavoratore il diritto di difendersi.
Chi viene licenziato per giusta causa o giustificato motivo ha diritto alla naspi?
Sì, in entrambi i casi il lavoratore ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione NASpI erogata dall'INPS.
Il requisito fondamentale per accedere alla NASpI è che la perdita del lavoro sia involontaria. Sia il licenziamento per giusta causa che quello per giustificato motivo - soggettivo o oggettivo - sono considerati un'interruzione involontaria del rapporto di lavoro, in quanto la decisione finale è presa dal datore di lavoro.
L'INPS, pertanto, non fa distinzione sulla motivazione del licenziamento ai fini del riconoscimento dell'indennità.
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