Subire un licenziamento per giustificato motivo soggettivo può essere un momento di grande incertezza, soprattutto riguardo al diritto di accedere all'indennità di disoccupazione. In questo articolo, faremo chiarezza su quando e come è possibile ottenere la NASpI in questa specifica situazione, basandoci sulle normative vigenti e sulle prassi dell'INPS.
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Si ha diritto alla NASpI con un licenziamento per giustificato motivo soggettivo?
Sì, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo dà diritto alla NASpI.
La ragione è che l'interruzione del rapporto di lavoro è considerata involontaria, anche se causata da una condotta del lavoratore. Lo stato di disoccupazione non dipende infatti da una scelta libera del dipendente, ma da una decisione unilaterale del datore di lavoro.
Per accedere alla prestazione, è necessario soddisfare i requisiti generali previsti dalla legge, tra cui:
- Avere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
- Aver maturato almeno 30 giornate di lavoro effettivo nell'anno precedente la cessazione del rapporto.
Qual è la differenza tra licenziamento per giustificato motivo soggettivo e per giusta causa?
Sebbene entrambi diano diritto alla NASpI, è importante distinguere queste due tipologie di licenziamento disciplinare.
Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo - o GMS - avviene a causa di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, ma non così grave da impedire la continuazione temporanea del rapporto durante il periodo di preavviso. Alcuni esempi includono:
- Scarso rendimento protratto nel tempo.
- Assenze ingiustificate e ripetute.
- Comportamenti negligenti che causano un danno all'azienda.
Il licenziamento per giusta causa, invece, si verifica in seguito a una condotta del lavoratore talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto neanche per un giorno. In questo caso, il licenziamento è immediato e senza preavviso.
Cosa spetta al lavoratore in caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo?
Oltre al diritto di richiedere la NASpI, al lavoratore licenziato per giustificato motivo soggettivo spetta il trattamento di fine rapporto - TFR - e le altre competenze di fine rapporto, come ferie e permessi non goduti.
A differenza del licenziamento per giusta causa, in questo caso il lavoratore ha anche diritto al periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo, oppure alla relativa indennità sostitutiva se il datore di lavoro decide di interrompere subito il rapporto.
Infine, se il licenziamento dovesse risultare illegittimo, il lavoratore può impugnarlo per vie legali al fine di ottenere un risarcimento del danno.
Quando decorre la NASpI in questo caso?
Una particolarità del licenziamento disciplinare, come quello per giustificato motivo soggettivo, riguarda la decorrenza della NASpI.
La prestazione, in questi casi, potrebbe iniziare a decorrere con un ritardo di 30 giorni rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Questo potenziale slittamento è previsto dalla normativa.
Tuttavia, è bene precisare che la prassi applicata dall'INPS può variare, quindi il momento esatto di inizio dell'erogazione può cambiare a seconda dei casi specifici.
Resta fermo l'obbligo di presentare la domanda entro il termine di 68 giorni dalla data di licenziamento per non perdere il diritto all'indennità.
Quali tipi di interruzione del lavoro non danno diritto alla NASpI?
Il principio fondamentale per accedere alla NASpI è che la perdita del lavoro sia involontaria. Di conseguenza, non si ha diritto alla disoccupazione nei seguenti casi principali:
- Dimissioni volontarie, tranne quelle per giusta causa.
- Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, salvo specifiche procedure di conciliazione protetta che la prevedono esplicitamente.
- Abbandono del posto di lavoro senza giustificazione, che equivale a dimissioni di fatto.
È possibile licenziarsi e avere comunque diritto alla disoccupazione?
Sì, ma solo in circostanze specifiche che rientrano nelle cosiddette dimissioni per giusta causa.
Queste si verificano quando il lavoratore è costretto a interrompere il rapporto a causa di un grave inadempimento del datore di lavoro, rendendo la prosecuzione del lavoro intollerabile. In questa situazione, le dimissioni sono considerate una conseguenza di un atto altrui e quindi danno diritto alla NASpI.
Alcuni esempi di giusta causa di dimissioni sono:
- Mancato pagamento dello stipendio.
- Molestie sessuali sul luogo di lavoro.
- Mobbing o demansionamento.
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