Subire un licenziamento che si ritiene illegittimo è una situazione complessa e delicata, che genera dubbi e incertezze sul proprio futuro lavorativo ed economico. Se ti trovi in questa condizione, in questo articolo faremo chiarezza su due tutele fondamentali previste dalla legge: la reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, spiegando quando sono applicabili e a quanto possono ammontare.
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Quando si ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro?
La reintegra, ovvero il ripristino del rapporto di lavoro, non è una conseguenza automatica di ogni licenziamento illegittimo. Il giudice la ordina solo nei casi più gravi, dove la legge prevede una tutela forte per il lavoratore.
Questi casi includono principalmente:
- Licenziamento nullo, perché discriminatorio - ad esempio per sesso, religione, razza, opinioni politiche o sindacali - o intimato per causa di matrimonio, maternità o paternità.
- Licenziamento intimato in forma orale, e quindi privo della forma scritta richiesta dalla legge.
- Licenziamento per motivi illeciti, determinati da una ragione contraria alle norme di legge.
- Licenziamento disciplinare infondato, quando viene dimostrata l'insussistenza del fatto contestato al lavoratore.
È importante notare che la disciplina è cambiata con il Jobs Act. Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 si applica l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, mentre per i contratti a tutele crescenti la reintegra è limitata a specifici casi di nullità o discriminazione.
A quanto ammonta il risarcimento del danno in caso di reintegra?
Quando il giudice ordina la reintegra, condanna anche il datore di lavoro al pagamento di un risarcimento del danno.
Questa indennità è commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, calcolata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
La legge stabilisce un importo minimo: il risarcimento non può mai essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione.
È possibile scegliere un'indennità economica al posto della reintegra?
Sì, la legge offre al lavoratore un'alternativa alla reintegrazione effettiva nel posto di lavoro.
Invece di tornare a lavorare, il dipendente può scegliere di interrompere definitivamente il rapporto ricevendo un'indennità sostitutiva.
Questa indennità è pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e si aggiunge al risarcimento del danno già maturato fino alla data della sentenza.
Il risarcimento del danno può essere ridotto?
In alcune circostanze specifiche, l'importo del risarcimento può subire una riduzione o una limitazione.
Questo può accadere, ad esempio, se si accertano accordi sindacali in deroga alla normativa generale o se il lavoratore, nel periodo trascorso dal licenziamento, ha percepito redditi da altre attività lavorative - il cosiddetto aliunde perceptum.
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