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    Tutele crescenti < 15 dipendenti: quale indennità spetta?

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    Subire un licenziamento in una piccola azienda, con meno di 15 dipendenti, può generare molta incertezza, soprattutto riguardo all'indennità economica prevista dal regime delle tutele crescenti. In questo articolo, faremo chiarezza su come viene calcolato il risarcimento e quali sono i tuoi diritti.

    Per affrontare la situazione con la giusta preparazione e senza commettere errori, puoi compilare il modulo presente in cima a questa pagina per parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in materia di licenziamento in aziende con meno di 15 dipendenti.

    Qual è l'indennità risarcitoria standard per un licenziamento illegittimo?

    Per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 in aziende con meno di 15 dipendenti, il licenziamento illegittimo prevede una tutela economica e non la reintegrazione nel posto di lavoro, salvo eccezioni.

    L'indennità risarcitoria è dimezzata rispetto a quella prevista per le aziende più grandi. Nello specifico, al lavoratore spetta un'indennità pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio.

    La legge fissa un importo minimo di 3 mensilità e un importo massimo di 6 mensilità.

    La reintegrazione nel posto di lavoro è possibile?

    Sì, ma solo in casi di gravità eccezionale. La reintegrazione è infatti prevista esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

    • Licenziamento discriminatorio o comunque nullo
    • Licenziamento intimato in forma orale

    In queste situazioni, il licenziamento è considerato talmente grave da prevedere la massima tutela per il lavoratore.

    Cosa succede se il licenziamento presenta vizi di forma o procedura?

    Se il licenziamento viene dichiarato inefficace per un vizio formale o procedurale - ad esempio, un errore nella lettera di contestazione - l'indennità prevista è ulteriormente ridotta.

    In questo caso, spetta un'indennità pari a 0,5 mensilità per ogni anno di servizio, con un limite minimo di una mensilità e un limite massimo di 6 mensilità.

    Esiste un'alternativa per evitare una causa in tribunale?

    Sì, il datore di lavoro ha la possibilità di chiudere la controversia offrendo al lavoratore una somma a titolo di conciliazione facoltativa.

    Questa offerta, che deve essere fatta entro i termini per impugnare il licenziamento, corrisponde a una mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 e un massimo di 18 mensilità. Il grande vantaggio per il lavoratore è che questa somma è completamente esente da tasse e contributi.

    Il limite massimo di 6 mensilità è sempre valido?

    No, questo è un punto fondamentale. Recenti sentenze, come la numero 118/2025 della Corte Costituzionale, hanno dichiarato l'illegittimità del tetto rigido di 6 mensilità.

    Questo significa che il giudice non è più strettamente vincolato a quel limite e può decidere di liquidare un risarcimento superiore, personalizzando l'importo in base alla gravità del caso, all'anzianità di servizio e ad altre circostanze specifiche, per garantire un risarcimento più equo.

    Hai ancora dubbi sul licenziamento con tutele crescenti?

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