Se hai ricevuto una lettera di licenziamento e il tuo contratto rientra nella disciplina delle tutele crescenti, potresti avere molti dubbi su quali siano i tuoi effettivi diritti. In questo articolo troverai una guida chiara sulle tutele previste dalla legge per i lavoratori di aziende con più di quindici dipendenti.
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Che cos'è il contratto a tutele crescenti?
La disciplina del contratto a tutele crescenti riguarda tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015.
Questa normativa ha introdotto un nuovo regime di tutele per i lavoratori in caso di licenziamento illegittimo, con protezioni che aumentano in base all'anzianità di servizio maturata in azienda.
L'aspetto fondamentale di questa disciplina, per le aziende che superano la soglia dei quindici dipendenti, è che la tutela principale non è più il reintegro nel posto di lavoro, ma il diritto a un'indennità economica.
Quale indennità è prevista in caso di licenziamento illegittimo?
Nel caso in cui un licenziamento venga dichiarato illegittimo, per esempio per assenza di un giustificato motivo oggettivo, il lavoratore assunto con contratto a tutele crescenti in un'azienda con più di quindici dipendenti ha diritto a un indennizzo economico.
Questa indennità risarcitoria è certa e il suo importo è calcolato in base agli anni di servizio prestati dal lavoratore.
Si tratta di un meccanismo automatico che sostituisce, nella maggior parte dei casi, il precedente obbligo per l'azienda di reintegrare il dipendente.
In quali casi si ha diritto al reintegro nel posto di lavoro?
Il reintegro nel posto di lavoro, sebbene non sia più la regola generale, è ancora previsto in specifiche circostanze di particolare gravità.
La legge stabilisce che il lavoratore ha diritto a essere reintegrato solo in alcuni casi tassativi, tra cui:
- Licenziamento discriminatorio, ovvero basato su ragioni di credo politico o fede religiosa, razza, lingua, sesso, o orientamento sessuale.
- Licenziamento nullo, perché avvenuto in concomitanza con il matrimonio o durante il periodo di maternità e paternità.
- Licenziamento intimato solo in forma orale, senza comunicazione scritta.
- Licenziamento per motivo illecito determinante, quando cioè la vera ragione del licenziamento è una ritorsione o un motivo contrario a norme di legge.
In queste situazioni, considerate le più gravi, la tutela del reintegro rimane pienamente in vigore.
La disciplina si applica anche a chi è stato assunto prima del 7 marzo 2015?
Sì, in una circostanza ben precisa.
La normativa sulle tutele crescenti si estende anche ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, qualora il datore di lavoro superi la soglia dei quindici dipendenti a seguito di nuove assunzioni effettuate dopo tale data.
In questo caso, anche i "vecchi" assunti saranno soggetti alla nuova disciplina dal momento in cui l'azienda supera il requisito dimensionale.
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