Ricevere una comunicazione di licenziamento per giustificato motivo soggettivo può generare incertezza riguardo ai propri diritti, in particolare sull'accesso all'indennità di disoccupazione. Se stai affrontando questa situazione, in questo articolo faremo chiarezza su quando spetta la NASpI e quali sono i passaggi da seguire.
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Spetta la NASpI in caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo?
Sì, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo dà diritto a percepire l'indennità di disoccupazione NASpI.
La ragione è che questa tipologia di licenziamento, così come quello per giusta causa, determina uno stato di disoccupazione considerato involontario. Il lavoratore non sceglie di perdere il lavoro, ma subisce una decisione del datore di lavoro.
Che cos'è esattamente il giustificato motivo soggettivo?
Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo - GMS - è un provvedimento disciplinare che si verifica a seguito di notevoli inadempienze degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore.
Queste inadempienze, pur essendo gravi, non compromettono in modo così radicale il rapporto di fiducia da giustificare un licenziamento immediato, come avviene invece per la giusta causa.
Alcuni esempi includono:
- scarso rendimento protratto nel tempo;
- assenze ingiustificate ripetute;
- negligenza o comportamento colposo che causa un danno al datore di lavoro.
Qual è la differenza con la giusta causa?
La differenza principale risiede nella gravità del comportamento del lavoratore. La giusta causa si configura quando la mancanza è talmente grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro. In questo caso il licenziamento è immediato e senza preavviso.
Nel giustificato motivo soggettivo, invece, l'inadempienza è notevole ma non così grave da impedire la continuazione temporanea del rapporto. Per questo motivo, il datore di lavoro è tenuto a concedere il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo.
E quale la differenza con il giustificato motivo oggettivo?
La distinzione è netta: il giustificato motivo soggettivo riguarda un comportamento o un'inadempienza del lavoratore.
Il giustificato motivo oggettivo - GMO - non dipende in alcun modo dal dipendente, ma da ragioni che riguardano l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro o il suo regolare funzionamento, come una crisi aziendale o una riorganizzazione che porta alla soppressione di una determinata mansione.
Cosa spetta al lavoratore oltre alla NASpI?
In caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro deve versare il cosiddetto "ticket NASpI", un contributo destinato a finanziare l'indennità di disoccupazione.
Inoltre, come accennato, al lavoratore spetta il periodo di preavviso lavorato o, in alternativa, la relativa indennità sostitutiva.
Quali sono i requisiti per ottenere la NASpI?
Per accedere alla NASpI dopo un licenziamento per giustificato motivo soggettivo, è necessario soddisfare alcuni requisiti contributivi e lavorativi. Nello specifico, il lavoratore deve avere:
- almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
- almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono la disoccupazione.
Come e quando si deve presentare la domanda?
La domanda per la NASpI deve essere presentata all'INPS, in via telematica, entro un termine di decadenza di 68 giorni, che decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
È importante sapere che, nei casi di licenziamento disciplinare come il GMS, la decorrenza della prestazione potrebbe slittare di 30 giorni, sebbene la prassi applicata dall'INPS possa variare a livello territoriale.
In quali casi si rischia di non avere diritto alla NASpI?
Il diritto alla NASpI viene meno quando lo stato di disoccupazione è volontario.
Il caso più comune di esclusione è quello delle dimissioni volontarie, a eccezione di quelle presentate per giusta causa - per esempio a seguito di mancato pagamento dello stipendio - o durante il periodo tutelato di maternità.
Naturalmente, non si ha diritto alla NASpI anche qualora non si soddisfino i requisiti contributivi e lavorativi visti in precedenza.
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