Giusto.

    Quando si azzera il comporto e come si calcola

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    Se ti stai chiedendo cosa succede ai tuoi giorni di malattia accumulati e temi di superare il limite consentito, è fondamentale comprendere il funzionamento del periodo di comporto. Avere chiarezza su questo argomento ti permette di gestire le assenze per malattia senza rischiare conseguenze negative sul tuo posto di lavoro. In questo articolo troverai una guida chiara su quando si azzera il periodo di comporto e su come viene calcolato.

    Per affrontare questa situazione con la giusta preparazione e senza commettere errori, puoi compilare subito il modulo presente in cima a questa pagina per parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in materia di diritto del lavoro e di calcolo del periodo di comporto.

    Quando si azzera il periodo di comporto?

    L'azzeramento del periodo di comporto, ovvero il momento in cui il conteggio dei giorni di malattia riparte da zero, non segue una regola unica ma dipende dalla tipologia di comporto prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - CCNL - applicato.

    Esistono principalmente due scenari:

    • Comporto secco: si applica a un singolo e ininterrotto evento di malattia. In questo caso, il contatore dei giorni si azzera completamente non appena il lavoratore rientra in servizio dopo la guarigione.
    • Comporto per somma: si applica quando si sommano più periodi di malattia avvenuti in un determinato arco temporale. In questa situazione, l'azzeramento avviene solitamente il 1° gennaio di ogni anno, se il CCNL fa riferimento all'anno solare.

    È importante verificare sempre cosa prevede il proprio CCNL, poiché alcuni contratti potrebbero prevedere un calcolo differente, come quello "mobile", che non ha un azzeramento automatico.

    Come si calcola il periodo di comporto?

    Il calcolo del periodo di comporto è strettamente legato a quanto stabilito dal CCNL di riferimento. Le metodologie più comuni sono due:

    • Calcolo secondo l'anno solare: in questo caso, si sommano tutti i giorni di assenza per malattia compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dello stesso anno. Il conteggio si azzera, come detto, il 1° gennaio dell'anno successivo.
    • Calcolo con il comporto mobile: questo metodo, definito anche "a ritroso" o per giorni di calendario, è più complesso. Per verificare il superamento del limite, si contano a ritroso i giorni di malattia a partire dall'ultimo episodio, all'interno dell'arco temporale indicato dal CCNL - per esempio gli ultimi 365 giorni. In questo scenario non esiste un vero e proprio azzeramento automatico.

    Data la complessità, è essenziale consultare il proprio contratto collettivo per non commettere errori di valutazione.

    Come si interrompe il periodo di comporto?

    Il decorso del periodo di comporto si interrompe principalmente con la ripresa effettiva dell'attività lavorativa.

    Il rientro al lavoro, anche per un solo giorno, può essere sufficiente a interrompere il conteggio, specialmente nel caso del comporto secco.

    Un'altra modalità di interruzione, da valutare con attenzione secondo le disposizioni del proprio CCNL e la giurisprudenza, è la fruizione delle ferie. Se richieste dal lavoratore prima che il periodo di comporto sia esaurito, le ferie possono sospendere il decorso della malattia, ma la concessione rimane a discrezione del datore di lavoro.

    Quali assenze sono escluse dal calcolo del comporto?

    Non tutte le assenze legate a motivi di salute rientrano nel calcolo del periodo di comporto. Generalmente, sono escluse le assenze dovute a:

    • Infortunio sul lavoro o malattia professionale indennizzati dall'INAIL.
    • Periodi di congedo di maternità o paternità obbligatori.
    • Malattie o patologie gravi che richiedono terapie salvavita, se previsto dal CCNL.
    • Donazione di sangue o midollo osseo.
    • Assenze per l'espletamento di funzioni pubbliche elettive.

    Anche in questo caso, le specifiche esclusioni possono variare e sono dettagliate all'interno del singolo contratto collettivo.

    Come posso sapere quanti giorni di malattia ho accumulato?

    Per avere un quadro preciso dei giorni di malattia effettuati e del residuo periodo di comporto, hai a disposizione diversi strumenti.

    Il modo più diretto è consultare la propria busta paga, che spesso riporta il totale dei giorni di malattia maturati nell'anno o nel periodo di riferimento. In alternativa, puoi rivolgerti all'ufficio del personale o delle risorse umane della tua azienda, che ha l'obbligo di fornire queste informazioni.

    Infine, è possibile accedere al portale dell'INPS con le proprie credenziali - SPID, CIE o CNS - per consultare l'archivio degli attestati di malattia telematici inviati dal proprio medico.

    Cosa succede se si supera il periodo di comporto?

    Il superamento del periodo di comporto è una situazione delicata. Una volta esauriti i giorni di assenza per malattia tutelati dalla legge e dal CCNL, il datore di lavoro acquisisce la facoltà di licenziare il lavoratore.

    Questo tipo di licenziamento è noto come "licenziamento per superamento del periodo di comporto" ed è una delle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

    È importante sottolineare che il licenziamento non è automatico: il datore di lavoro può scegliere di non procedere, ma se lo fa, deve comunicarlo tempestivamente al lavoratore. Una volta superato il comporto, cessa anche l'obbligo di retribuzione da parte dell'azienda e l'erogazione dell'indennità di malattia da parte dell'INPS.

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