Il contratto di apprendistato è un percorso formativo pensato per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, ma la sua conclusione può generare dubbi sia per il datore di lavoro che per l'apprendista. Se ti stai avvicinando alla fine di questo periodo o stai valutando un'interruzione, in questo articolo troverai una guida chiara sulle regole del recesso ad nutum, per capire esattamente come e quando è possibile chiudere il rapporto.
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Che cosa si intende per recesso ad nutum?
L'espressione "recesso ad nutum" indica la possibilità per una delle parti di un contratto di interromperlo liberamente, senza l'obbligo di fornire una specifica motivazione.
A differenza del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, che richiedono la presenza di ragioni oggettive o gravi inadempimenti, il recesso ad nutum si basa unicamente sulla volontà di chiudere il rapporto di lavoro.
Quando è possibile il recesso ad nutum in un apprendistato?
La legge disciplina in modo molto preciso questa possibilità, distinguendo nettamente tra la fase formativa e la sua conclusione naturale.
Il principio fondamentale, stabilito dall'articolo 42 del Decreto Legislativo 81/2015, è che il recesso libero è consentito solo al termine del periodo di apprendistato.
- Alla fine del periodo formativo: Questa è l'unica circostanza in cui sia il datore di lavoro che l'apprendista possono esercitare il recesso ad nutum, rispettando l'obbligo del preavviso.
- Durante il periodo formativo: È severamente vietato per il datore di lavoro licenziare l'apprendista "ad nutum". L'interruzione del rapporto prima della scadenza è legittima solo in presenza di una giusta causa - un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto - o di un giustificato motivo.
Un recesso anticipato senza queste motivazioni è illegittimo e può comportare l'obbligo di risarcire il danno.
Qual è il preavviso da rispettare per il recesso?
Il preavviso è un elemento essenziale quando si esercita il recesso al termine del periodo formativo.
La comunicazione deve essere fatta per iscritto e i termini di preavviso sono stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - CCNL - applicato al rapporto.
È importante notare che il periodo di preavviso decorre dalla data di scadenza del contratto di apprendistato.
Cosa succede se l'apprendista si dimette?
Anche l'apprendista ha il diritto di interrompere il rapporto di lavoro.
Se le dimissioni avvengono durante il periodo formativo, l'apprendista è tenuto a rispettare il periodo di preavviso previsto dal suo CCNL.
Alla scadenza del contratto, può semplicemente comunicare la sua volontà di non proseguire il rapporto di lavoro, esercitando di fatto il suo diritto di recesso al pari del datore di lavoro.
E se nessuna delle parti comunica il recesso?
In assenza di una comunicazione di recesso da parte del datore di lavoro o dell'apprendista entro i termini previsti, il rapporto di lavoro subisce una trasformazione automatica.
Il contratto di apprendistato prosegue a tutti gli effetti come un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza bisogno di ulteriori formalità.
Ci sono altre regole da considerare?
Sì, esistono due casistiche particolari da tenere presenti.
- Periodo di prova: Durante il periodo di prova, che si svolge all'inizio del contratto, le regole sono diverse. Entrambe le parti hanno la facoltà di recedere liberamente dal contratto, senza obbligo di preavviso né di motivazione.
- Ticket NASpI: Nel caso in cui sia il datore di lavoro a esercitare il recesso al termine del periodo formativo, è tenuto al versamento del cosiddetto "ticket di licenziamento", il contributo necessario per consentire all'ex apprendista di accedere all'indennità di disoccupazione NASpI.
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