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    Rinuncia alla reintegra e NASPI: quando si perde?

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    Dopo un licenziamento che si rivela illegittimo, la possibilità di essere reintegrati nel posto di lavoro apre scenari complessi, soprattutto quando si tratta di capire cosa succede all'indennità di disoccupazione NASpI già percepita. Avere chiarezza su questo punto è fondamentale per non commettere errori. In questo articolo spieghiamo quando la scelta di rinunciare alla reintegra può comportare la perdita della NASpI e quando, invece, questo rischio non sussiste.

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    Quando la rinuncia alla reintegra fa perdere la NASpI?

    La regola generale è che si perde il diritto alla NASpI, e si è tenuti a restituire le somme già incassate, quando si rinuncia volontariamente alla reintegrazione in cambio di un'indennità economica.

    Questo accade tipicamente durante un accordo transattivo o una conciliazione successiva a una sentenza del giudice. In questa situazione, il lavoratore sceglie di accettare una somma di denaro - la cosiddetta indennità sostitutiva della reintegrazione - al posto di riprendere effettivamente servizio.

    Secondo l'INPS e la giurisprudenza, questa scelta trasforma lo stato di disoccupazione da "involontario" a "volontario". Di conseguenza, viene meno il requisito fondamentale per avere diritto alla NASpI, e l'istituto può richiederne la restituzione.

    E se la reintegra è solo formale, si deve restituire la NASpI?

    No, la situazione cambia radicalmente se è il datore di lavoro a non adempiere all'ordine di reintegra del giudice.

    Se il lavoratore si mette a disposizione per riprendere il lavoro, ma l'azienda non lo riammette di fatto nelle sue mansioni, la mancata ripresa del servizio non dipende dalla volontà del lavoratore. In questo caso, lo stato di disoccupazione rimane involontario.

    Di conseguenza, il lavoratore non è tenuto a restituire la NASpI percepita durante il periodo di inattività. Mantiene inoltre il diritto a ricevere le mensilità di indennità risarcitoria previste dalla sentenza del giudice a partire dalla data dell'ordine di reintegra fino alla riammissione effettiva.

    Come può un lavoratore rinunciare alla reintegrazione?

    Un lavoratore può rinunciare alla reintegrazione optando per l'indennità sostitutiva, come previsto dalla legge.

    Questa scelta deve essere esercitata entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza che ordina la reintegra. Solitamente, questa opzione viene formalizzata attraverso un accordo economico con il datore di lavoro, spesso in sede di conciliazione, dove si stabilisce l'importo dell'indennità in cambio della rinuncia definitiva al posto di lavoro.

    Perché, in generale, si deve restituire la NASpI?

    L'obbligo di restituire la NASpI nasce quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato l'erogazione. Il presupposto essenziale della NASpI è lo stato di disoccupazione involontaria, ovvero la perdita del lavoro non per scelta del lavoratore.

    Se un evento successivo- come appunto la scelta di accettare un'indennità al posto della reintegra - rende la disoccupazione una conseguenza di una scelta volontaria, l'INPS ha il diritto di richiedere indietro le somme versate.

    Quali sono i principali casi in cui non si ha diritto alla NASpI?

    Oltre al caso della rinuncia alla reintegra, esistono altre situazioni in cui il diritto alla NASpI viene meno o non sorge affatto. Tra le più comuni troviamo:

    • Le dimissioni volontarie, a meno che non siano presentate per giusta causa - come un mancato pagamento dello stipendio.
    • La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, tranne nei casi specifici previsti dalla legge, come quelli che avvengono in sedi protette o per accordi collettivi aziendali.
    • Il licenziamento avvenuto per motivi disciplinari che dipendono da una volontà del lavoratore di essere licenziato, anche se è un'ipotesi più rara e di difficile dimostrazione.

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