Un trasferimento imposto dal datore di lavoro può rappresentare un cambiamento significativo, a volte insostenibile, nella vita di un dipendente. Se ti trovi in questa situazione e stai valutando di interrompere il rapporto di lavoro, è fondamentale conoscere i tuoi diritti. In questo articolo facciamo chiarezza su quando la risoluzione consensuale, derivante dal rifiuto di un trasferimento, dà diritto all'indennità di disoccupazione NASpI.
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In caso di risoluzione consensuale per trasferimento spetta la NASpI?
Sì, la risposta è affermativa.
Quando un lavoratore rifiuta un trasferimento e le parti decidono di interrompere il rapporto di lavoro attraverso una risoluzione consensuale, l'INPS riconosce il diritto all'indennità di disoccupazione NASpI.
Questo accade perché la cessazione del rapporto non è considerata una scelta volontaria del dipendente, ma una conseguenza diretta di una modifica sostanziale delle condizioni di lavoro imposta dall'azienda.
Perché l'INPS riconosce la NASpI in questa situazione?
L'INPS, attraverso il Messaggio n. 369 del 2018, ha chiarito che la risoluzione consensuale motivata dal rifiuto di un trasferimento rientra tra i casi di disoccupazione involontaria.
L'istituto equipara questa circostanza a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La volontà di interrompere il rapporto non nasce da una libera scelta del lavoratore, ma dalla sua impossibilità - o non volontà - di accettare un cambiamento radicale della sede di lavoro.
In sostanza, è il trasferimento stesso a causare la fine del contratto, rendendo la perdita del lavoro non volontaria e quindi meritevole della tutela offerta dalla NASpI.
Quali sono le condizioni per cui il trasferimento giustifica la risoluzione?
Affinché il rifiuto al trasferimento possa legittimare una risoluzione consensuale che dà accesso alla NASpI, devono sussistere precise condizioni sulla distanza, come indicato dalla normativa.
Il trasferimento deve comportare un notevole disagio per il lavoratore. Nello specifico, la nuova sede di lavoro deve trovarsi a una distanza tale da superare una delle seguenti soglie:
- La nuova sede di lavoro dista oltre 50 km dalla residenza del lavoratore.
- La nuova sede è raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi di trasporto pubblico.
Se il trasferimento rientra in almeno uno di questi due parametri, il suo rifiuto è considerato legittimo ai fini del riconoscimento dell'indennità.
Come si formalizza la risoluzione consensuale per ottenere la NASpI?
Per avere la certezza che l'INPS riconosca la NASpI, la risoluzione consensuale deve essere formalizzata in modo inequivocabile. Un semplice accordo privato tra azienda e lavoratore potrebbe non essere sufficiente.
La procedura più sicura è quella che si svolge in una cosiddetta "sede protetta", ovvero tramite un accordo di conciliazione sottoscritto presso:
- L'Ispettorato Territoriale del Lavoro - ITL.
- Le commissioni di certificazione.
- Le sedi sindacali.
Questo accordo certifica ufficialmente che la cessazione del rapporto è avvenuta a causa del trasferimento, eliminando dubbi sulla natura involontaria della perdita del lavoro.
Esistono alternative alla risoluzione consensuale?
Sì, un'altra strada percorribile è quella delle dimissioni per giusta causa.
Se il trasferimento è considerato illegittimo - perché non supportato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive - o impone un sacrificio sproporzionato al lavoratore, quest'ultimo può dimettersi per giusta causa. Anche in questo caso, le dimissioni sono considerate involontarie e danno diritto alla NASpI.
Tuttavia, la risoluzione consensuale in sede protetta è spesso la via preferita, perché crea un accordo chiaro tra le parti e riduce il rischio di contenziosi o di un eventuale rigetto della domanda di disoccupazione da parte dell'INPS.
Quali sono le principali circolari INPS di riferimento?
La normativa e le interpretazioni dell'INPS su questo tema sono contenute in specifici documenti che è utile conoscere. I principali riferimenti sono:
- Messaggio INPS n. 369/2018: è il documento chiave che equipara la risoluzione consensuale per trasferimento a una perdita involontaria del lavoro, aprendo di fatto le porte alla NASpI in questi casi.
- Circolare INPS n. 98/2025: anche se proiettata al futuro, questa circolare regola l'accesso alla NASpI a partire dal 1° gennaio 2025, confermando le tutele già previste per i casi di cessazione del rapporto per giusta causa o per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore.
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