Se stai pensando di rassegnare le dimissioni verso la fine dell'anno, è naturale avere dubbi su cosa accade alla tredicesima mensilità. Molti lavoratori temono di perdere questo diritto, ma la realtà è più rassicurante. In questo articolo, faremo chiarezza su come viene calcolata e quando ti spetta di diritto, anche se lasci il lavoro prima di dicembre.
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A quanto ammonta la tredicesima se mi dimetto?
Se ti licenzi non perdi il diritto alla tredicesima, ma non la riceverai per intero. Ti verrà corrisposta una somma proporzionale ai mesi effettivamente lavorati durante l'anno.
Questo importo è calcolato sulla base dei cosiddetti "ratei" mensili. Ogni mese di lavoro matura un rateo, che corrisponde a un dodicesimo della tua retribuzione lorda.
Ad esempio, se hai lavorato da gennaio a novembre e decidi di licenziarti il 30 novembre, avrai maturato 11 ratei su 12. Di conseguenza, riceverai un importo pari a undici dodicesimi della tua tredicesima mensilità completa.
Quando viene pagata la tredicesima in caso di dimissioni?
La quota di tredicesima maturata viene liquidata insieme a tutte le altre competenze di fine rapporto.
Troverai l'importo indicato nell'ultima busta paga o nel cedolino di chiusura, che ti verrà consegnato dal datore di lavoro. Solitamente, questo pagamento include anche altre voci, come il Trattamento di Fine Rapporto - TFR - e il saldo di ferie e permessi non goduti.
Quanti giorni bisogna lavorare in un mese per maturare la tredicesima?
Perché un mese sia considerato valido ai fini del calcolo dei ratei della tredicesima, è necessario aver lavorato per almeno 15 giorni.
Se la tua prestazione lavorativa in un determinato mese copre un periodo pari o superiore a 15 giorni, quel mese viene conteggiato per intero. In caso contrario, non contribuirà alla maturazione del rateo.
Chi viene assunto a novembre ha diritto alla tredicesima?
Sì, il principio del calcolo proporzionale vale anche in caso di assunzione nel corso dell'anno.
Un lavoratore assunto a novembre, lavorando per tutto il mese, maturerà il rateo di tredicesima per quel mese. Se il rapporto di lavoro prosegue, a dicembre maturerà un ulteriore rateo. La sua tredicesima sarà quindi calcolata su due dodicesimi della sua retribuzione.
Come funziona la tredicesima in caso di licenziamento?
Il meccanismo non cambia se a interrompere il rapporto di lavoro è il datore di lavoro tramite licenziamento.
Il diritto a ricevere i ratei di tredicesima maturati fino alla data di cessazione del rapporto rimane invariato. La ragione per cui il contratto termina - dimissioni volontarie o licenziamento - non influisce sul calcolo e sul diritto a percepire quanto accumulato.
Quando non si ha diritto alla tredicesima?
Generalmente, tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato hanno diritto alla tredicesima.
Tuttavia, non si maturano i ratei durante alcuni periodi di assenza non retribuita dal lavoro, come l'aspettativa non retribuita o altri congedi non coperti da retribuzione. Inoltre, alcune tipologie contrattuali specifiche, come alcuni stage o contratti di collaborazione, potrebbero non prevederla.
Cosa viene pagato in caso di dimissioni volontarie?
Al momento della cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, il lavoratore ha diritto a ricevere le cosiddette competenze di fine rapporto. Queste includono:
- Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato.
- L'indennità per le ferie e i permessi non goduti.
- I ratei di tredicesima maturati nell'anno in corso.
- I ratei della quattordicesima mensilità, se prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.
Hai ancora dubbi sulla tredicesima in caso di dimissioni?
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