Giusto.

    Tutele crescenti: calcolo indennità risarcitoria

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    Se hai ricevuto un licenziamento e il tuo contratto rientra nel regime a tutele crescenti, è normale avere dubbi su come viene determinata l'indennità economica che potrebbe spettarti. La normativa, introdotta con il Jobs Act, ha infatti modificato profondamente le conseguenze di un licenziamento illegittimo.

    In questo articolo troverai una guida chiara e semplice su come si calcola l'indennità risarcitoria prevista da questa disciplina.

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    Cos'è il contratto a tutele crescenti?

    Il contratto a tutele crescenti non è una nuova tipologia contrattuale, ma un regime di tutele che si applica a tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015.

    La sua caratteristica principale è quella di aver sostituito, nella maggior parte dei casi di licenziamento illegittimo, la reintegrazione nel posto di lavoro con un'indennità risarcitoria il cui importo cresce in base all'anzianità di servizio del dipendente.

    Come si calcola l'indennità risarcitoria?

    In caso di licenziamento illegittimo per assenza di giusta causa o giustificato motivo, il calcolo dell'indennità è direttamente proporzionale agli anni di servizio maturati in azienda.

    La regola generale prevede un'indennità pari a due mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio.

    Esistono dei limiti minimi e massimi per l'indennità?

    Sì, la legge stabilisce delle soglie precise per l'importo dell'indennità, indipendentemente dall'anzianità di servizio maturata. Queste soglie sono:

    • un importo minimo, che non può essere inferiore a sei mensilità;
    • un importo massimo, che non può superare le trentasei mensilità.

    Questo significa che anche un lavoratore con un solo anno di anzianità avrà diritto ad almeno sei mensilità, mentre un lavoratore con venti anni di servizio non potrà superare il tetto delle trentasei.

    L'indennità cambia in base alle dimensioni dell'azienda?

    Sì, la dimensione dell'impresa è un fattore rilevante. La disciplina distingue tra aziende che superano la soglia dei quindici dipendenti e quelle che non la raggiungono.

    Nelle aziende più piccole - fino a quindici dipendenti - l'importo dell'indennità risarcitoria viene dimezzato e non può in ogni caso superare il limite massimo di sei mensilità.

    È sempre prevista solo un'indennità o esiste ancora la reintegra?

    La reintegrazione nel posto di lavoro non è stata abolita del tutto, ma è oggi limitata a casi di licenziamento di eccezionale gravità. La legge prevede la reintegra solo nelle seguenti ipotesi:

    • licenziamento discriminatorio, cioè basato su ragioni di sesso, razza, lingua, religione o opinioni politiche;
    • licenziamento nullo, perché intimato in violazione di specifiche norme di legge, come durante il periodo di maternità o a causa di matrimonio;
    • licenziamento intimato in forma orale, cioè senza comunicazione scritta.

    In questi casi, oltre alla reintegra, il lavoratore ha diritto a un risarcimento del danno e al versamento dei contributi previdenziali.

    Cosa succede in caso di licenziamento illegittimo per vizi formali o procedurali?

    Se il licenziamento è illegittimo non per la mancanza di una motivazione valida, ma per la violazione di requisiti formali - ad esempio la mancata specificazione dei motivi nella lettera di licenziamento - la tutela prevista è più contenuta.

    In questa situazione, il lavoratore ha diritto a un'indennità pari a una mensilità dell'ultima retribuzione utile al calcolo del TFR per ogni anno di servizio, con un limite minimo di due e un limite massimo di dodici mensilità.

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