La gestione dei rapporti di lavoro in un'azienda che supera la soglia dei 15 dipendenti presenta delle complessità specifiche, soprattutto in caso di interruzione del rapporto. Se stai cercando di comprendere le regole introdotte dal Jobs Act, in questo articolo troverai una spiegazione chiara di come funziona il contratto a tutele crescenti e cosa comporta per i licenziamenti.
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Quali sono le tutele per il lavoratore in caso di licenziamento?
Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, introdotto dal decreto legislativo 23/2015 - noto come Jobs Act - ha modificato profondamente la disciplina dei licenziamenti per le aziende con più di 15 dipendenti.
La novità principale è la cancellazione dell'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento economico illegittimo. Questa tutela è stata sostituita da un indennizzo economico, il cui importo cresce in base all'anzianità di servizio del lavoratore.
Cosa prevede la legge per un licenziamento economico illegittimo?
Quando un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ad esempio legato a una crisi aziendale, viene dichiarato illegittimo dal giudice, il rapporto di lavoro si considera comunque estinto.
Al lavoratore non spetta più il reintegro, ma un indennizzo economico esentasse così calcolato:
- Due mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio.
- L'importo totale non può essere inferiore a quattro mensilità e non può superare le ventiquattro mensilità.
E se il licenziamento è disciplinare?
Nel caso di un licenziamento per motivi disciplinari - per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa - le tutele cambiano a seconda della gravità della violazione commessa dal datore di lavoro.
Se il licenziamento è illegittimo a causa di vizi formali o procedurali, come la mancata comunicazione preventiva dei motivi, il rapporto di lavoro si estingue e al lavoratore spetta un'indennità ridotta. Questa è pari a una mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di due e un massimo di dodici mensilità.
Se invece il giudice accerta l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, scatta la tutela più forte. In questo caso, il datore di lavoro è obbligato a reintegrare il dipendente e a versargli un'indennità risarcitoria, il cui importo non può superare le dodici mensilità.
Quando è ancora garantita la reintegrazione nel posto di lavoro?
Il diritto alla reintegrazione rimane valido e non è stato toccato dalla riforma per i casi di licenziamento considerati più gravi.
La reintegrazione è sempre prevista per i licenziamenti che risultano:
- Discriminatori, cioè basati su sesso, razza, credo politico o religioso.
- Nulli, ad esempio perché intimati in concomitanza del matrimonio o durante il periodo di maternità tutelato dalla legge.
- Intimati in forma orale, senza comunicazione scritta.
A quali contratti si applica questo regime?
Le regole del contratto a tutele crescenti si applicano a tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015.
La disciplina si estende anche ai contratti di apprendistato.
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