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    Art. 175 ccnl commercio: comporto, durata e licenziamento

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    Se un periodo di malattia ti sta costringendo a un'assenza prolungata dal lavoro e hai un contratto del settore terziario, è normale avere dubbi sulla sicurezza del tuo posto. In questo articolo troverai una guida chiara sull'articolo 175 del CCNL Commercio, che regola proprio il tuo diritto a conservare il posto durante l'assenza e chiarisce i limiti da non superare.

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    Cos'è il periodo di comporto previsto dall'art. 175 del ccnl commercio?

    L'articolo 175 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio definisce il "periodo di comporto".

    Si tratta del limite massimo di giorni di assenza per malattia durante i quali un dipendente ha il diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro.

    In altre parole, finché le tue assenze per malattia rientrano in questo limite, non puoi essere licenziato per questo motivo.

    Qual è la durata massima del periodo di comporto?

    La durata del periodo di comporto per i lavoratori del settore commercio è fissata in 180 giorni.

    Questo limite si applica nell'arco dell'anno solare.

    Come si calcolano i 180 giorni e quando si azzerano?

    Il calcolo dei 180 giorni avviene "per sommatoria".

    Questo significa che non si contano 180 giorni consecutivi di malattia, ma si sommano tutti i singoli episodi di malattia avvenuti negli ultimi 365 giorni, a partire dall'ultimo evento morboso.

    Di conseguenza, il conteggio non si "azzera" a una data fissa come il primo gennaio. È un calcolo mobile: per sapere a quanti giorni di comporto hai ancora diritto, devi sempre guardare indietro di 365 giorni e sommare tutte le assenze fatte in quel periodo.

    Cosa succede se si superano i 180 giorni di malattia?

    Il superamento dei 180 giorni di assenza per malattia nell'anno solare fa venir meno il diritto alla conservazione del posto.

    A partire dal 181° giorno, il datore di lavoro ha la facoltà di procedere con il licenziamento del dipendente per superamento del periodo di comporto.

    Il licenziamento per superamento del comporto può essere contestato?

    Sì, il licenziamento può essere impugnato e considerato illegittimo in determinate circostanze.

    Questo accade principalmente quando si può dimostrare una responsabilità diretta dell'azienda nell'aver causato la malattia del dipendente. I casi principali includono:

    • Se la malattia è una conseguenza diretta di una violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.
    • Qualora lo stato di salute del lavoratore sia stato compromesso da episodi di mobbing accertati.

    In queste situazioni, il nesso tra la condotta del datore e la malattia del dipendente rende il licenziamento ingiustificato.

    È possibile evitare il licenziamento chiedendo un'aspettativa?

    Sì, il CCNL Commercio offre uno strumento per proteggere il lavoratore che prevede di superare il limite dei 180 giorni.

    L'articolo 181 dello stesso contratto prevede la possibilità di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per un massimo di 120 giorni.

    La richiesta deve essere presentata tassativamente prima dello scadere del 180° giorno di malattia, per poter sospendere il decorso del comporto ed evitare il licenziamento.

    Quali assenze sono escluse dal calcolo del periodo di comporto?

    Il contratto collettivo non elenca specifiche patologie escluse a priori dal calcolo.

    Tuttavia, come già accennato, le assenze che derivano da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale, la cui responsabilità è riconducibile al datore di lavoro, non dovrebbero essere conteggiate ai fini del superamento del comporto.

    Questo perché l'assenza è diretta conseguenza di una mancanza dell'azienda e non di un evento slegato dal contesto lavorativo.

    Hai bisogno di chiarimenti sull'art. 175 del ccnl commercio?

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