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    Art. 186 ccnl commercio: comporto e licenziamento

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    Se un periodo di malattia ti sta costringendo a un'assenza prolungata dal lavoro e sei assunto con il CCNL Commercio, è normale avere dubbi sulla sicurezza del tuo posto. L'articolo 186 di questo contratto collettivo è il punto di riferimento che regola proprio queste situazioni, definendo i limiti e le tutele per il lavoratore.

    In questo articolo troverai una guida chiara sull'articolo 186, che regola il periodo di comporto e le sue conseguenze, incluso il licenziamento.

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    Che cos’è il periodo di comporto secondo l'art. 186 del ccnl commercio?

    Il periodo di comporto è il limite massimo di giorni di assenza per malattia durante i quali un lavoratore ha diritto a conservare il proprio posto di lavoro. L'articolo 186 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi - noto come CCNL Commercio - stabilisce le regole precise.

    I dettagli principali della norma sono:

    • Durata massima: Un lavoratore che ha superato il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 180 giorni nell'arco di un anno solare.
    • Modalità di calcolo: Nel conteggio dei 180 giorni rientrano tutte le assenze per malattia, incluse quelle di un solo giorno, e si considerano anche i giorni festivi o non lavorativi che cadono all'interno del certificato medico.

    Questo significa che, fino al raggiungimento di questa soglia, il datore di lavoro non può licenziare il dipendente a causa della sua assenza per malattia.

    Cosa succede se si superano i 180 giorni di malattia?

    Il superamento del periodo di comporto è una situazione delicata. Una volta trascorsi i 180 giorni di assenza per malattia nell'anno solare, il rapporto di lavoro non si interrompe automaticamente.

    Tuttavia, il datore di lavoro acquisisce la facoltà di procedere con il licenziamento del lavoratore per superamento del periodo di comporto.

    Se il datore di lavoro decide di avvalersi di questa possibilità, deve comunque riconoscere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso, come previsto dal contratto.

    Quando si azzerano i 180 giorni di malattia?

    Il CCNL Commercio definisce il limite di 180 giorni "in un anno solare".

    Questo significa che il conteggio delle assenze per malattia si azzera il 1° gennaio di ogni anno. A partire da quella data, il lavoratore avrà nuovamente a disposizione l'intero periodo di comporto di 180 giorni per il nuovo anno.

    Ci sono assenze per malattia escluse dal calcolo del periodo di comporto?

    Sì, il contratto collettivo e la normativa possono prevedere che determinate tipologie di assenza non vengano conteggiate ai fini del superamento del comporto.

    Generalmente, si tratta di situazioni specifiche come infortuni sul lavoro, malattie professionali o periodi di degenza ospedaliera.

    Poiché esistono diverse casistiche particolari, è fondamentale verificare con attenzione cosa prevede il contratto applicato e valutare la natura specifica dell'assenza per avere un quadro completo e corretto.

    Quali sono i motivi di licenziamento disciplinare nel ccnl commercio?

    È importante non confondere il licenziamento per superamento del periodo di comporto con il licenziamento disciplinare. Il primo non ha natura punitiva, ma deriva da un'oggettiva impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa.

    Il licenziamento disciplinare, invece, è una sanzione che punisce una grave violazione degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore.

    I motivi possono includere, ad esempio, l'assenza ingiustificata, il furto in azienda, la grave insubordinazione o la violazione del patto di non concorrenza. Ogni caso viene valutato singolarmente in base alla sua gravità.

    Chi viene licenziato per motivi disciplinari ha diritto alla NASpI?

    Sì, in linea generale il lavoratore che viene licenziato per motivi disciplinari ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione NASpI, erogata dall'INPS.

    Il diritto alla NASpI spetta infatti a tutti i lavoratori che perdono involontariamente il proprio impiego, e il licenziamento disciplinare rientra in questa categoria. L'unica eccezione principale è rappresentata dalle dimissioni volontarie del lavoratore.

    Hai ancora dubbi sull'art. 186 del ccnl commercio?

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