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    Art. 2 d.lgs. 81/2015: cos'è e quando si applica?

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    Se hai dubbi sulla natura del tuo rapporto di collaborazione o non sei sicuro che il tuo contratto come lavoratore autonomo sia corretto, potresti trovare utile capire cosa prevede la legge. In questo articolo vedremo nel dettaglio cosa stabilisce l'art. 2 del d.lgs. 81/2015 e quali sono i suoi ambiti di applicazione. Per affrontare la situazione con sicurezza, puoi cliccare il bottone che trovi qui sopra per parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in materia di collaborazioni eterorganizzate e tutele del lavoro.

    Cos'è l'art. 2 del decreto legislativo 81/2015?

    L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2015 è una norma fondamentale che disciplina le cosiddette collaborazioni eterorganizzate.

    Il suo scopo principale è contrastare il fenomeno delle finte collaborazioni, come le false partite IVA o i contratti di collaborazione coordinata e continuativa - co.co.co. - che in realtà nascondono un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente. La legge mira a tutelare quei lavoratori che, pur essendo formalmente autonomi, si trovano in una condizione di dipendenza di fatto rispetto al committente.

    Quando si applica la disciplina del lavoro subordinato?

    La norma stabilisce una presunzione di subordinazione, estendendo le tutele tipiche del lavoro dipendente ai rapporti di collaborazione che presentano specifiche caratteristiche.

    Questo avviene quando ricorrono contemporaneamente tre requisiti:

    • La prestazione lavorativa è prevalentemente personale.
    • Il rapporto di collaborazione è continuativo nel tempo.
    • Le modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate dal committente, anche per quanto riguarda i tempi e il luogo di lavoro.

    Questa disciplina, nota come etero-organizzazione, si applica anche quando l'organizzazione del lavoro avviene tramite piattaforme digitali, come nel caso dei rider e dei lavoratori del settore food delivery.

    Esistono delle eccezioni alla regola?

    Sì, la legge prevede alcune specifiche esclusioni. La disciplina del lavoro subordinato non si applica alle collaborazioni:

    • Per le quali gli accordi collettivi nazionali di categoria prevedono discipline specifiche per tutelare particolari esigenze produttive e organizzative del settore, come ad esempio nel mondo dello sport.
    • Prestate da professionisti iscritti a un albo o a un ordine professionale.
    • Svolte dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società o dai componenti di collegi e commissioni.
    • Rese a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

    C'è confusione con il d.lgs. 81/2008?

    Sì, è un errore comune. Molte ricerche online associano l'articolo 2 del d.lgs. 81/2015 a domande relative al decreto legislativo 81/2008.

    È importante chiarire che si tratta di due leggi diverse. Mentre il d.lgs. 81/2015 - di cui parliamo in questo articolo - riguarda la disciplina organica dei contratti di lavoro, il d.lgs. 81/2008 è il Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro.

    Quest'ultimo definisce figure chiave per la sicurezza aziendale come il "lavoratore", il "dirigente", il "preposto", il "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" e il "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", oltre a concetti come quello di "rischio".

    Hai ancora dubbi sull'applicazione dell'art. 2 d.lgs. 81/2015?

    Qualora ti servisse un parere per comprendere meglio la tua posizione lavorativa o per valutare se il tuo contratto rientri nelle tutele previste dalla norma, puoi cliccare il bottone che trovi qui sotto. Ti permetterà di parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza nelle tutele previste per le collaborazioni lavorative.

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