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    Art. 2, comma 2, d.lgs. 81/2015: cosa prevede e le eccezioni

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    Le collaborazioni continuative e prevalentemente personali organizzate dal committente ricevono la disciplina del lavoro subordinato, ma questa estensione non si applica in alcuni casi tassativi: collaborazioni coperte da accordi collettivi nazionali di settore, professioni intellettuali con albo, organi di amministrazione e controllo, collegi e commissioni, spettacoli delle fondazioni lirico-sinfoniche, operatori del soccorso alpino e speleologico e collaborazioni sportive dilettantistiche.

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    Quali sono le eccezioni elencate dal comma 2?

    Il comma 2 indica i rapporti ai quali la disciplina del lavoro subordinato non viene estesa, anche quando ci sono personalità, continuità ed etero-organizzazione. Sono sei ipotesi:

    • collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche sul trattamento economico e normativo, giustificate dalle particolari esigenze produttive e organizzative del settore;
    • collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
    • attività svolte dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni, nell'esercizio della loro funzione;
    • collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni, alle discipline associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti;
    • collaborazioni prestate nella produzione e realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche;
    • collaborazioni degli operatori che prestano attività di soccorso alpino e speleologico.

    Per l'area sportiva il riferimento agli enti affiliati è stato aggiornato dalla riforma dello sport, applicabile dal 1° luglio 2023.

    Qual è la regola generale a cui il comma 2 fa eccezione?

    Il comma 1 estende la disciplina del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni prevalentemente personali, continuative e con modalità di esecuzione organizzate dal committente. La regola vale anche quando l'organizzazione avviene tramite piattaforme, anche digitali.

    Nella versione iniziale la prestazione doveva essere esclusivamente personale e l'organizzazione riguardare anche tempi e luogo di lavoro. Oggi bastano tre elementi: personalità prevalente, continuità ed etero-organizzazione delle modalità esecutive.

    L'etero-organizzazione si distingue dal coordinamento concordato tra le parti: qui l'organizzazione è imposta dall'esterno da chi commissiona la prestazione.

    Cosa cambia se la collaborazione rientra in una delle eccezioni?

    Il rapporto resta una collaborazione autonoma e non riceve automaticamente le tutele del lavoro dipendente: orario, ferie, malattia, licenziamento e retribuzione restano regolati dal contratto e, dove previsto, dalla disciplina collettiva di settore. Le collaborazioni coordinate e continuative restano ammesse nell'ordinamento. Per l'interruzione della prestazione è possibile consultare la guida sul Recesso contratto collaborazione: come fare e fac simile.

    Rientrare in un'eccezione non chiude però ogni possibilità: resta sempre valutabile se il rapporto, di fatto, sia una vera prestazione di lavoro subordinato, con assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

    Va aggiunto che l'estensione della disciplina del lavoro subordinato non opera nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

    Come funziona per i rider e il lavoro tramite piattaforme digitali?

    Se il rider lavora in modo prevalentemente personale e continuativo con modalità organizzate dalla piattaforma, si applica la disciplina del lavoro subordinato, salvo che accordi collettivi nazionali di settore prevedano discipline specifiche sul trattamento economico e normativo. Se invece la prestazione è occasionale e priva di quei caratteri, si resta nel lavoro autonomo con un pacchetto minimo di tutele.

    Per i rider autonomi che consegnano beni tramite piattaforme digitali sono previsti:

    • un compenso determinato dalla contrattazione collettiva e, in mancanza, un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari di contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti, senza retribuzione calcolata solo sulle consegne effettuate;
    • un'indennità integrativa non inferiore al 10% per lavoro notturno, festivo o in condizioni meteorologiche sfavorevoli;
    • condizioni contrattuali provate per iscritto e informazioni sul rapporto di lavoro, con diritto a un'indennità risarcitoria in caso di violazione;
    • l'applicazione della disciplina antidiscriminatoria e delle tutele su libertà e dignità, con divieto di esclusione dalla piattaforma o di riduzione delle occasioni di lavoro per la mancata accettazione della prestazione;
    • la copertura assicurativa obbligatoria contro infortuni e malattie professionali a carico della piattaforma.

    Si può certificare in anticipo l'assenza dei requisiti?

    Sì: le parti possono chiedere alle commissioni di certificazione di attestare che non sussistono i requisiti del comma 1. Nel procedimento il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, da un avvocato o da un consulente del lavoro.

    Le commissioni abilitate sono quelle istituite presso enti bilaterali, direzioni provinciali del lavoro e province, università, consigli provinciali dei consulenti del lavoro e il Ministero del lavoro.

    Perché si trovano articoli 2 con contenuti completamente diversi?

    Numeri simili portano a confondere tre testi che regolano materie distinte. Il primo riguarda le collaborazioni, gli altri due la sicurezza sul lavoro e i licenziamenti.

    MateriaContenuto dell'articolo 2
    Collaborazioni organizzate dal committenteEstensione della disciplina del lavoro subordinato e casi esclusi
    Salute e sicurezza sul lavoroDefinizioni di lavoratore, datore di lavoro, dirigente e preposto
    Licenziamento nel contratto a tutele crescentiReintegrazione e risarcimento per il licenziamento discriminatorio o nullo

    Nella materia della sicurezza è lavoratore chi svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, mentre il preposto è chi sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione.

    Nella materia dei licenziamenti, quando il recesso è discriminatorio o nullo il giudice ordina la reintegrazione e condanna al risarcimento, con un'indennità non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

    Cosa succede in pratica

    Un ciclofattorino collabora da otto mesi con una piattaforma di consegna pasti: lavora personalmente, in media 20 ore a settimana, e i turni, le zone e i tempi di consegna gli vengono assegnati dall'applicazione. Personalità prevalente, continuità ed etero-organizzazione ci sono tutte, quindi al rapporto si applica la disciplina del lavoro subordinato, a meno che un accordo collettivo nazionale del settore preveda una disciplina specifica su trattamento economico e normativo.

    Se invece le consegne sono davvero occasionali e autonome, valgono le tutele minime del lavoro tramite piattaforme. Con un minimo orario di 10 euro ricavato dai minimi tabellari di settori affini, 8 ore di consegne notturne valgono 80 euro, ai quali si aggiungono almeno 8 euro di indennità integrativa del 10%, per un totale di 88 euro.

    Nello stesso caso, se le condizioni contrattuali non sono state messe per iscritto, al rider spetta un'indennità risarcitoria non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo anno. L'avvio del rapporto, infine, va comunicato dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo.

    Hai ancora dubbi sulle collaborazioni organizzate dal committente?

    Capire se un rapporto rientra nella regola generale o in una delle eccezioni dipende da come la prestazione viene organizzata giorno per giorno, e non solo da come è intitolato il contratto.

    Se desideri valutare la tua situazione specifica, puoi cliccare il bottone che trovi qui sotto e parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in collaborazioni organizzate dal committente e nelle eccezioni che escludono l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato.

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