Affrontare un lungo periodo di malattia mentre si lavora per un Ente Locale può generare preoccupazione, soprattutto quando ci si avvicina al limite massimo di assenze consentite, noto come periodo di comporto. In questo articolo, esamineremo in dettaglio cosa prevede il CCNL Funzioni Locali, quali sono le conseguenze del superamento di tale periodo e le tutele a disposizione del lavoratore.
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Quanto dura il periodo di comporto per i dipendenti degli Enti Locali?
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - CCNL - Funzioni Locali stabilisce che il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 18 mesi.
Questo limite si calcola sommando tutte le assenze per malattia avvenute nei tre anni precedenti all'ultimo episodio morboso. Convenzionalmente, 18 mesi corrispondono a 540 giorni di calendario.
La retribuzione durante questo arco temporale è così suddivisa:
- Primi 9 mesi: retribuzione intera al 100%.
- Successivi 3 mesi: retribuzione ridotta all'80%.
- Ultimi 6 mesi: nessuna retribuzione.
Cosa succede se si supera il periodo di comporto?
Una volta esauriti i primi 18 mesi di assenza, il rapporto di lavoro non si conclude in modo automatico. A questo punto, si aprono due possibili scenari per il dipendente.
Il lavoratore può infatti decidere se richiedere un ulteriore periodo di aspettativa oppure attendere la comunicazione dell'Ente, che potrà procedere con la risoluzione del rapporto.
Quali tutele ha il lavoratore prima del licenziamento?
Prima che l'amministrazione possa procedere con il licenziamento, il dipendente ha a disposizione alcune importanti tutele per salvaguardare il proprio posto di lavoro.
Le opzioni principali sono:
- Comporto prolungato: Il lavoratore può richiedere un ulteriore periodo di 18 mesi di conservazione del posto, questa volta senza retribuzione. Questa richiesta non costituisce un diritto automatico e deve essere presentata esplicitamente dal dipendente. L'Ente la valuterà in base alle reali possibilità di recupero del lavoratore.
- Ricollocamento per idoneità parziale: Se, al termine del periodo di comporto - inclusi gli eventuali 18 mesi aggiuntivi - il dipendente non è più idoneo a svolgere le proprie mansioni ma può essere impiegato in altre, l'Ente può valutare di ricollocarlo in un profilo diverso, anche di un'altra categoria, previo consenso del lavoratore.
Che tipo di licenziamento è quello per superamento del comporto?
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto rientra nella categoria del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La risoluzione del rapporto di lavoro in questo caso non ha natura disciplinare, ma deriva dall'impossibilità oggettiva di proseguire la relazione lavorativa a causa del protrarsi dell'assenza per malattia oltre i limiti contrattuali.
Spetta la disoccupazione dopo il licenziamento per superamento del comporto?
Sì, il lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione, comunemente nota come NASpI.
Il licenziamento in questa circostanza è infatti considerato involontario, requisito fondamentale per poter accedere al sussidio erogato dall'INPS.
Quando si azzera il periodo di comporto nel pubblico impiego?
Il calcolo si basa sul cosiddetto "triennio mobile". Questo significa che non esiste una data precisa in cui il conteggio si azzera per tutti, ma si valuta la somma delle assenze nei 36 mesi - tre anni - precedenti ogni nuovo episodio di malattia.
Di conseguenza, ogni giorno che passa "libera" un giorno di tre anni prima, facendo scalare il conteggio e potenzialmente riducendo il totale delle assenze accumulate nel triennio di riferimento.
Come si può impugnare un licenziamento per superamento del periodo di comporto?
L'impugnazione del licenziamento deve avvenire entro termini precisi e con l'assistenza di un legale. Le motivazioni per contestare la decisione dell'Ente possono essere diverse.
Tra le più comuni troviamo:
- Un errore nel calcolo dei giorni di assenza da parte dell'amministrazione.
- L'inclusione nel conteggio di giorni di assenza che dovevano essere esclusi, come quelli per malattia dovuta a causa di servizio.
- La mancata comunicazione da parte dell'Ente dell'imminente superamento del periodo di comporto.
- La mancata valutazione da parte dell'Ente della possibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni compatibili con il suo stato di salute.
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