Ricevere una lettera di licenziamento dopo un lungo periodo di assenza per malattia può generare dubbi e preoccupazioni. Comprendere la natura di questo provvedimento è il primo passo per tutelare i propri diritti. In questo articolo chiariamo perché il licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile a un motivo oggettivo e cosa questo significa per te.
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Che tipo di licenziamento è il superamento del periodo di comporto?
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto - cioè il numero massimo di giorni di assenza per malattia consentiti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - è una fattispecie autonoma.
Dal punto di vista legale, tuttavia, è assimilabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La sua natura giuridica si fonda sull'articolo 2110 del Codice Civile, che lo configura come un recesso per impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa. La malattia, infatti, sospende il rapporto in modo oggettivo, senza che vi sia alcuna colpa da parte del lavoratore.
Qual è la differenza tra licenziamento per motivo oggettivo e soggettivo?
Capire questa distinzione è fondamentale per comprendere i propri diritti.
- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: è legato a ragioni che non dipendono dalla condotta del lavoratore. Riguarda l'organizzazione aziendale, l'attività produttiva o, come nel caso del comporto, l'impossibilità oggettiva di portare a termine la prestazione lavorativa.
- Licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa: è un licenziamento di tipo disciplinare. Deriva da una mancanza, una colpa o un inadempimento contrattuale del dipendente.
Proprio perché il superamento del comporto non è una colpa, la procedura per il licenziamento non richiede una preventiva contestazione disciplinare, a differenza di quanto accade per i motivi soggettivi.
Il licenziamento per superamento del comporto prevede il preavviso?
Sì, il datore di lavoro è tenuto a rispettare il periodo di preavviso previsto dal CCNL di riferimento.
In alternativa al preavviso, l'azienda può decidere di corrispondere al lavoratore la relativa indennità sostitutiva, che viene liquidata nell'ultima busta paga.
Si ha diritto alla NASpI dopo un licenziamento per superamento del comporto?
Sì, questo tipo di licenziamento dà diritto a percepire la NASpI, la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego.
Il motivo è che il recesso del datore di lavoro per superamento del periodo di malattia rientra a tutti gli effetti nella categoria della perdita involontaria del posto di lavoro, che è il requisito fondamentale per accedere a questo ammortizzatore sociale.
Qual è il principio di tempestività in questo tipo di licenziamento?
Il datore di lavoro non può attendere un tempo indefinito prima di comunicare il licenziamento una volta superato il periodo di comporto.
La comunicazione deve essere "tempestiva", ovvero avvenire entro un lasso di tempo ragionevole dal momento in cui il limite di assenze è stato superato. Un ritardo eccessivo potrebbe essere interpretato dal giudice come una rinuncia da parte dell'azienda al diritto di recedere dal contratto, rendendo il licenziamento illegittimo.
Come si può impugnare un licenziamento per superamento del periodo di comporto?
L'impugnazione del licenziamento deve avvenire per iscritto entro 60 giorni dalla sua ricezione. Esistono diversi motivi per cui un licenziamento di questo tipo può essere considerato illegittimo, tra cui:
- Un errore nel calcolo dei giorni di assenza effettuato dal datore di lavoro.
- L'inclusione nel conteggio di giorni di malattia che per legge o per contratto non dovrebbero rientrare nel periodo di comporto - ad esempio assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
- La violazione del principio di tempestività nella comunicazione del recesso.
- La mancata specificazione nella lettera di licenziamento dei singoli giorni di assenza che hanno portato al superamento del comporto.
Per avere un quadro preciso dei giorni di comporto previsti dal tuo contratto, puoi consultare le tabelle di riferimento del tuo CCNL, spesso disponibili sui siti di organizzazioni sindacali come la CGIL o su portali legali come Wikilabour.
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