Affrontare un lungo periodo di malattia può generare incertezza, soprattutto quando ci si avvicina al limite massimo di assenze consentite, il cosiddetto periodo di comporto. In questo articolo chiariamo cosa succede una volta superata questa soglia, spiegando chi è tenuto a pagare l'indennità, lo stipendio e se si ha diritto alla NASpI.
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Se si supera il periodo di comporto cosa succede?
Una volta esauriti i giorni di malattia previsti dal proprio contratto, il datore di lavoro acquisisce la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro, ovvero di licenziare il dipendente.
Tuttavia, il licenziamento non è automatico né obbligatorio. Le alternative possibili sono principalmente due:
- Licenziamento: il datore di lavoro decide di interrompere il rapporto di lavoro.
- Aspettativa non retribuita: il datore di lavoro non licenzia il dipendente, che conserva il posto ma la cui assenza diventa non retribuita.
Chi paga la malattia dopo il superamento del comporto?
Dopo il superamento del periodo di comporto, l'indennità di malattia non viene più corrisposta né dall'INPS né dal datore di lavoro.
Questo accade perché l'obbligo di tutela previdenziale e retributiva cessa al termine del periodo massimo di assenza tutelata. Di conseguenza, il lavoratore non riceve più alcun pagamento a titolo di malattia.
Se non vengo licenziato, chi paga lo stipendio?
Se il datore di lavoro sceglie di non procedere con il licenziamento, il rapporto di lavoro viene "congelato". L'assenza del dipendente si trasforma in un'aspettativa non retribuita.
Durante questo lasso di tempo, nessuno paga lo stipendio o l'indennità di malattia. Il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma senza percepire alcuna retribuzione fino al suo effettivo rientro in servizio.
È sempre consigliabile verificare se il proprio Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - CCNL - preveda condizioni più favorevoli o ulteriori periodi di aspettativa indennizzata.
Che tipo di licenziamento è quello per superamento del periodo di comporto?
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto rientra nella categoria del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La sua legittimità non si fonda su una colpa del lavoratore, ma sull'impossibilità oggettiva di proseguire il rapporto di lavoro a causa delle eccessive e prolungate assenze, che finiscono per ledere l'interesse organizzativo e produttivo dell'azienda.
Licenziamento per superamento periodo di comporto spetta la NASpI?
Sì, il lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto ha diritto a richiedere l'indennità di disoccupazione NASpI.
Questo perché il licenziamento rappresenta una perdita involontaria del posto di lavoro, che è il requisito fondamentale per accedere a tale prestazione di sostegno al reddito. La domanda deve essere inoltrata all'INPS secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa.
Cosa cambia se la malattia è causata dal datore di lavoro?
Se la patologia che ha causato l'assenza è una malattia professionale, cioè direttamente causata da una responsabilità del datore di lavoro - come la violazione delle norme sulla sicurezza - le regole cambiano.
In questi casi, il periodo di assenza per malattia potrebbe non essere conteggiato ai fini del calcolo del comporto. Le tutele e le relative indennità economiche non sono più a carico dell'INPS, ma passano alla competenza dell'INAIL.
Come posso verificare le regole specifiche del mio CCNL?
Le disposizioni specifiche sulla durata del comporto, sulla retribuzione durante la malattia e su eventuali periodi di aspettativa aggiuntivi variano in base al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.
Per conoscere i dettagli relativi al proprio settore, è fondamentale consultare il testo integrale del proprio CCNL. È possibile farlo accedendo agli archivi ufficiali del CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
Quando si azzerano i giorni di malattia?
Il conteggio dei giorni di malattia e il loro azzeramento non seguono una regola unica, ma dipendono da quanto stabilito dal CCNL di riferimento.
Alcuni contratti prevedono il cosiddetto comporto secco, calcolato sull'anno solare, che si azzera quindi il 1° gennaio di ogni anno.
Altri invece adottano il comporto per sommatoria, che tiene conto delle assenze avvenute in un arco temporale più ampio, come un biennio o un triennio mobile. La verifica del proprio contratto collettivo è l'unica via per avere una risposta certa.
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