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    Decurtazione stipendio malattia docenti: quando e quanto

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    Comprendere come funziona la decurtazione dello stipendio in caso di malattia può generare preoccupazione e incertezza per un docente. Le normative, che distinguono tra assenze brevi e periodi più lunghi, possono apparire complesse. In questo articolo facciamo chiarezza sui meccanismi che regolano la trattenuta, spiegando quando si applica e come viene calcolata in base alle diverse situazioni contrattuali e all'anzianità di servizio. Per avere certezze sulla tua situazione specifica, puoi cliccare il bottone che trovi qui sopra per parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in questioni legate alla retribuzione dei docenti.

    Quando avviene la decurtazione dello stipendio per malattia?

    La decurtazione dello stipendio per malattia si articola su due livelli distinti, che dipendono dalla durata e dalla frequenza delle assenze.

    Il primo livello di trattenuta, previsto dalla cosiddetta legge "Brunetta", si applica ai primi 10 giorni di ogni singolo evento di malattia.

    Il secondo livello, invece, riguarda una riduzione percentuale dello stipendio che scatta solo in caso di assenze prolungate, calcolate su un periodo di riferimento di tre anni.

    Quanto viene detratto dallo stipendio per i primi 10 giorni di malattia?

    Per ogni episodio di assenza, nei primi 10 giorni viene applicata una trattenuta che riguarda esclusivamente le indennità accessorie. Per i docenti, questa decurtazione interessa principalmente la Retribuzione Professionale Docenti - RPD.

    L'importo esatto della trattenuta giornaliera dipende dall'anzianità di servizio, come segue:

    • Da 0 a 14 anni di servizio: la trattenuta lorda giornaliera è di 5,47 €, calcolata su una RPD mensile di 164,00 €.
    • Da 15 a 27 anni di servizio: la trattenuta lorda giornaliera è di 6,73 €, calcolata su una RPD mensile di 202,00 €.
    • Da 28 anni di servizio in poi: la trattenuta lorda giornaliera è di 8,58 €, calcolata su una RPD mensile di 257,50 €.

    Ci sono casi in cui la trattenuta dei primi 10 giorni non si applica?

    Sì, esistono delle eccezioni importanti. La trattenuta sulla retribuzione accessoria non viene applicata nelle seguenti circostanze:

    • Ricovero ospedaliero
    • Day hospital
    • Terapie salvavita
    • Assenze dovute a cause di servizio riconosciute

    Inoltre, i docenti con contratto di supplenza breve non subiscono questa specifica decurtazione, poiché non percepiscono la Retribuzione Professionale Docenti.

    Cosa succede se l'assenza per malattia supera i 10 giorni?

    Una volta superati i 10 giorni di un singolo evento, o in caso di assenze continuative che si accumulano nel tempo, la normativa prevede una riduzione dello stipendio tabellare calcolata su base triennale.

    La retribuzione viene corrisposta in questo modo:

    • Fino a 9 mesi totali di assenza nel triennio: si percepisce il 100% dello stipendio.
    • Dal 10° al 12° mese di assenza nel triennio: si percepisce il 90% dello stipendio.
    • Dal 13° al 18° mese di assenza nel triennio: si percepisce il 50% dello stipendio.

    Superati i 18 mesi di assenza nel triennio, il docente non percepisce più alcuna retribuzione, pur conservando il posto di lavoro fino a un massimo complessivo di 30 mesi.

    Le regole cambiano per i docenti con contratto a tempo determinato?

    Sì, le regole variano in base al tipo di supplenza.

    I docenti con supplenze annuali, ovvero con contratto fino al 30 giugno o al 31 agosto, hanno gli stessi diritti economici dei docenti di ruolo. Anche per loro vale la conservazione del posto e la retribuzione piena fino a 9 mesi nell'arco del triennio.

    Per i docenti con supplenze brevi e temporanee, invece, le condizioni sono diverse. Hanno diritto a un massimo di 30 giorni di malattia per ogni anno scolastico, retribuiti al 50%. Una volta superato questo limite, il contratto di lavoro si risolve automaticamente.

    Hai ancora dubbi sulla decurtazione dello stipendio per malattia?

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