Tutela reintegratoria forte: cos'è e quando spetta

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    Subire un licenziamento illegittimo è un'esperienza che può destabilizzare profondamente la vita di un lavoratore. Tuttavia, l'ordinamento italiano prevede specifici strumenti di protezione, tra cui il più potente è senza dubbio la tutela reintegratoria forte. In questo articolo vedremo nel dettaglio in cosa consiste e in quali specifici casi la legge la prevede come massima forma di protezione del posto di lavoro.

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    Cos'è esattamente la tutela reintegratoria forte?

    La tutela reintegratoria forte, o piena, rappresenta la più elevata forma di protezione prevista dalla legge italiana a favore di un lavoratore che ha subito un licenziamento illegittimo.

    Si applica nelle situazioni più gravi e comporta per il datore di lavoro l'obbligo di ripristinare il rapporto di lavoro, risarcire integralmente il danno subito dal dipendente e regolarizzare la sua posizione contributiva.

    Quando spetta la tutela reintegratoria forte?

    Questa tutela non si applica a tutti i casi di licenziamento illegittimo, ma è riservata esclusivamente alle ipotesi più gravi, come stabilito dall'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, anche dopo le riforme.

    I casi in cui spetta sono:

    • Licenziamento discriminatorio, ovvero basato su ragioni sindacali, politiche, religiose, di razza, lingua o sesso.
    • Licenziamento nullo, perché intimato in violazione di norme imperative di legge, come nel caso di una lavoratrice madre durante il periodo protetto o a causa di matrimonio.
    • Licenziamento ritorsivo, cioè quando il recesso è la conseguenza di una vendetta o di un motivo illecito che è stato l'unica e determinante ragione del licenziamento.
    • Licenziamento verbale, quando cioè viene comunicato oralmente e non rispetta l'obbligo della forma scritta.

    Quali sono gli effetti concreti della reintegrazione?

    Quando un giudice accerta il diritto alla tutela reintegratoria forte, le conseguenze per il datore di lavoro sono precise e significative per il lavoratore.

    Gli effetti principali sono:

    • Reintegrazione nel posto di lavoro: Il datore di lavoro è obbligato a riammettere il lavoratore nelle sue precedenti mansioni.
    • Risarcimento pieno del danno: Al lavoratore spetta un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. Da questo importo viene dedotto l'eventuale reddito percepito dal lavoratore in altre attività lavorative - il cosiddetto aliunde perceptum. L'indennità non può comunque essere inferiore a cinque mensilità.
    • Versamento dei contributi: Il datore di lavoro deve versare tutti i contributi previdenziali e assistenziali per il periodo che va dal licenziamento alla reintegra.
    • Opzione per l'indennità sostitutiva: Il lavoratore ha la facoltà di scegliere. Invece di tornare al lavoro, può richiedere un'indennità sostitutiva pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione, senza dover fornire alcuna giustificazione.

    Qual è la differenza con la tutela reintegratoria attenuata?

    È importante non confondere la tutela forte con quella "attenuata", introdotta dalle recenti riforme del lavoro.

    La differenza fondamentale risiede nel limite del risarcimento del danno. Mentre nella tutela forte il risarcimento copre l'intero periodo dal licenziamento alla reintegra senza un tetto massimo, nella tutela attenuata l'indennità risarcitoria è limitata a un massimo di dodici mensilità.

    La tutela attenuata si applica, ad esempio, nei licenziamenti disciplinari in cui si dimostra l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore.

    Chi viene licenziato ha diritto alla NASpI?

    Sì, il lavoratore licenziato, anche per motivi disciplinari come la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo, ha generalmente diritto a percepire l'indennità di disoccupazione NASpI.

    Questo perché il diritto alla NASpI sorge in conseguenza di una perdita involontaria del posto di lavoro, e il licenziamento, per sua natura, è un atto unilaterale del datore di lavoro e quindi considerato involontario per il dipendente.

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