Se hai ricevuto una comunicazione dal tuo datore di lavoro riguardo una visita medica di controllo o se hai dei dubbi sulla sua legittimità, è naturale sentirsi preoccupati. In questo articolo ti spiegheremo in modo chiaro cos'è la visita ex art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, quando può essere richiesta e quali sono i tuoi diritti.
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Cos'è esattamente la visita ex art. 5 della legge 300/70?
La visita ex art. 5 della Legge 300 del 1970, conosciuta anche come Statuto dei Lavoratori, è un accertamento medico finalizzato a verificare l'idoneità fisica di un dipendente allo svolgimento della sua attività lavorativa.
È importante sottolineare che questo controllo non può essere effettuato direttamente dal datore di lavoro o da un medico di sua fiducia, per evitare possibili abusi. La visita viene eseguita esclusivamente da enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, come le Commissioni Mediche delle Aziende Sanitarie Locali - ASL - o dell'INPS.
Lo scopo è valutare l'idoneità fisica generica e attitudinale del lavoratore.
Quando può essere richiesta dal datore di lavoro?
La legge vieta i controlli sanitari diretti da parte dell'azienda, ma consente al datore di lavoro di richiedere la visita ex art. 5 in alcune circostanze specifiche per tutelare la salute del lavoratore e la sicurezza sul luogo di lavoro.
I casi principali sono:
- Verifica dell'idoneità fisica: per accertare se un dipendente presenta un'inabilità o delle limitazioni che gli impediscono di svolgere qualsiasi attività lavorativa o, più specificamente, le mansioni per cui è stato assunto.
- Controllo delle assenze per infermità: per valutare se le condizioni di salute del lavoratore giustificano effettivamente la sua assenza dal servizio.
- Assenze prolungate: la richiesta è spesso collegata a patologie che causano assenze continuative, tipicamente superiori ai 60 giorni, e per le quali è previsto il rientro al lavoro.
Come funziona la procedura di accertamento?
La procedura segue un iter ben definito per garantire trasparenza e correttezza.
Il primo passo è la richiesta formale che il datore di lavoro inoltra all'ente pubblico preposto, ad esempio attraverso i portali online delle Aziende Sanitarie Locali.
Successivamente, il lavoratore riceve una convocazione a visita da parte del Collegio Medico o della Commissione Medica di Verifica. È fondamentale che il dipendente si presenti portando con sé tutta la documentazione sanitaria rilevante per la sua condizione.
Al termine della visita, la Commissione esprime un giudizio che può essere di idoneità, idoneità con prescrizioni oppure non idoneità. Il verbale con l'esito viene inviato sia all'azienda sia al lavoratore.
È la stessa cosa della visita fiscale o di quella del medico competente?
No, è fondamentale non confondere queste tre tipologie di visite mediche.
La visita ex art. 5 non è la visita fiscale di controllo per malattia. Quest'ultima serve solo a verificare la reperibilità del lavoratore presso il suo domicilio durante le fasce orarie stabilite per legge.
Inoltre, non sostituisce la visita periodica del Medico Competente aziendale. La sorveglianza sanitaria ordinaria e la verifica dell'idoneità alla mansione specifica, secondo il D.Lgs. 81/08, sono compiti del medico nominato dall'azienda e non delle commissioni pubbliche previste dall'art. 5.
Quali sono i diritti del lavoratore durante la visita?
La legge tutela il lavoratore garantendogli una serie di diritti precisi durante l'intero processo.
- La visita deve essere effettuata preferibilmente durante l'orario di lavoro.
- Il tempo impiegato per la visita e per il viaggio necessario a raggiungere la sede della commissione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa e deve quindi essere retribuito.
- Tutte le spese mediche e di viaggio sostenute dal lavoratore per sottoporsi all'accertamento sono a carico del datore di lavoro.
È inoltre importante sapere che contro il giudizio medico espresso dalla commissione è possibile presentare un ricorso formale, di solito entro 60 giorni dalla notifica del verbale.
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