Questa guida spiega quando e come il datore di lavoro può controllare i dipendenti con strumenti come telecamere e GPS, nel rispetto della privacy. È utile a chi vuole capire i limiti posti dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.
Questa pagina raccoglie le guide per orientarti se il tuo datore ha installato telecamere, GPS o software di controllo su PC e email senza spiegarti le regole. Trovi qui le norme che stabiliscono cosa può fare, le scadenze da rispettare e i casi in cui conviene rivolgersi a un legale prima di agire.
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Cosa dice la legge sui controlli a distanza?
L'articolo 4 della legge 300/1970 non vieta gli impianti audiovisivi o altri strumenti di controllo a distanza, ma ne disciplina installazione e uso, ammettendoli solo per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza o di tutela del patrimonio e previo accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Il comma 1 consente questi strumenti solo per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro o di tutela del patrimonio aziendale, e solo previo accordo con le rappresentanze sindacali o autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Il comma 2 esclude da questo obbligo gli strumenti che il lavoratore usa per rendere la prestazione, come PC e telefoni aziendali, e i sistemi di rilevazione di accessi e presenze, ma non i software che raccolgono dati aggiuntivi sull'attività, come i metadati delle email. Il comma 3 impone al datore di informare per iscritto i lavoratori sulle modalità d'uso di questi strumenti e sui controlli che ne derivano.
Quali termini non puoi permetterti di perdere?
- Prima di installare telecamere, GPS o software di controllo, il datore deve avere un accordo con le rappresentanze sindacali o l'autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, secondo l'articolo 4 comma 1 della legge 300/1970: senza questo passaggio, ogni controllo è illegittimo.
- Se ricevi una contestazione disciplinare basata su un controllo a distanza, il datore non può decidere la sanzione prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione, secondo l'articolo 7 della legge 300/1970.
- Se il licenziamento si fonda su prove raccolte con controlli illegittimi, hai 60 giorni dalla ricezione della lettera per impugnarlo, secondo l'articolo 6 della legge 604/1966.
- Il diritto al risarcimento del danno per un controllo illecito si prescrive in 5 anni, secondo l'articolo 2947 del Codice civile.
Quando conviene rivolgersi a un avvocato?
Conviene parlare con un legale quando il datore installa telecamere o software senza accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato, o quando una sanzione o un licenziamento si basano su dati raccolti in violazione dell'articolo 4 della legge 300/1970. Un avvocato con esperienza in controlli a distanza può verificare se l'informativa che hai ricevuto è completa e se i dati usati contro di te sono utilizzabili in un procedimento disciplinare o giudiziario. È utile anche prima di firmare un accordo sindacale su videosorveglianza o geolocalizzazione, per capire quali limiti pone al datore. Se desideri valutare la tua situazione, clicca il bottone che trovi qui sotto: potrai parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in controlli a distanza e privacy sul lavoro.