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    Art. 2 statuto dei lavoratori: cosa dice e guardie giurate

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    L’articolo 2 prevede che il datore di lavoro possa impiegare le guardie particolari giurate soltanto per la tutela del patrimonio aziendale, non per controllare i lavoratori. Le guardie giurate non possono accedere ai locali durante l’attività, salvo eccezioni specifiche e motivate legate a quella tutela, né contestare fatti che non riguardino la protezione dei beni aziendali. Se la regola viene violata, l’Ispettorato del lavoro può promuovere la sospensione della guardia presso il questore e, nei casi più gravi, il prefetto può revocare la licenza.

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    Cosa dice l’articolo sulle guardie giurate?

    Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate soltanto per la tutela del patrimonio aziendale. Non possono fare vigilanza sull’attività lavorativa né accedere ai locali durante il lavoro, salvo eccezioni specifiche e motivate legate a quella tutela.
    Queste regole e i relativi limiti discendono direttamente dalla previsione che consente l’uso delle guardie solo per proteggere beni, valori, materiali e strumenti dell’azienda e non per monitorare prestazioni, tempi o comportamenti dei dipendenti. In caso di inosservanza, l’Ispettorato del lavoro può promuovere la sospensione della guardia presso il questore, con possibilità di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi. Trovi tutto qui: impiego solo per la tutela del patrimonio, divieto di vigilanza sull’attività, accesso ai locali solo eccezionale, sospensione e revoca della licenza sono previsti in questa norma.

    Le guardie giurate possono controllare i lavoratori o fare contestazioni disciplinari?

    No, non possono vigilare sull’attività lavorativa né contestare fatti che non riguardino la tutela del patrimonio aziendale. Se lo fanno, l’intervento è illegittimo e può essere segnalato.
    Il perimetro ammesso è solo quello di protezione dei beni, quindi prevenzione e segnalazione di sottrazioni o danneggiamenti. Non possono fermare i lavoratori per valutare tempi, modalità o qualità della prestazione, né svolgere colloqui disciplinari. Questi limiti sono indicati nella regola che vieta loro la vigilanza sull’attività lavorativa e circoscrive le contestazioni a fatti attinenti alla tutela del patrimonio, con possibili conseguenze amministrative sulla licenza in caso di abusi, come indicato qui: tutela del patrimonio, divieto di vigilanza, limiti alle contestazioni, sospensione e revoca.

    Qual è la differenza tra guardie giurate e personale di vigilanza interno?

    Le guardie giurate tutelano il patrimonio aziendale, non l’attività dei lavoratori. La vigilanza sull’attività lavorativa spetta a personale interno e i loro nominativi e mansioni devono essere comunicati ai lavoratori interessati.
    Questo personale interno può controllare l’adempimento delle mansioni, ma la sua identità e le funzioni di vigilanza devono essere trasparenti verso chi lavora. La regola che impone la comunicazione dei nominativi e delle mansioni del personale addetto alla vigilanza è disponibile qui: obbligo di comunicazione al personale interessato. I limiti specifici per le guardie giurate restano quelli collegati alla sola tutela del patrimonio, come indicato qui: uso solo per protezione dei beni e divieto di vigilanza.

    Telecamere e altri controlli a distanza, quando sono leciti?

    È vietato usare impianti audiovisivi o altri strumenti per controllare a distanza l’attività dei lavoratori. Sono ammessi solo per esigenze organizzative e produttive o di sicurezza del lavoro, con accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato.
    Se un impianto può anche consentire un controllo a distanza, serve un accordo con le rappresentanze sindacali oppure, in mancanza, un provvedimento dell’Ispettorato che stabilisca condizioni e cautele. Per questi procedimenti i provvedimenti dell’Ispettorato sono definitivi. La regola generale resta il divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa.

    Visite personali all’uscita e controlli fisici, quali condizioni valgono?

    Le visite personali di controllo sono vietate, salvo se indispensabili per la tutela del patrimonio aziendale, solo all’uscita, con sistemi di selezione automatica riferiti a collettività o gruppi e previa intesa sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato. Contro i provvedimenti dell’Ispettorato è possibile ricorrere entro 30 giorni.
    Le condizioni sono tassative e cumulative, perché la misura è intrusiva e incide sulla dignità della persona. Le ipotesi e modalità devono essere concordate con le rappresentanze sindacali o, in loro assenza, autorizzate dall’Ispettorato. È previsto il ricorso al Ministero entro 30 giorni. Tutti i requisiti e le cautele sono fissati qui: limiti, condizioni e rimedi.

    Cosa fare se l’azienda usa le guardie giurate per controllare il lavoro?

    Se le guardie giurate controllano tempi, modalità o qualità della prestazione, l’uso è fuori perimetro. Puoi chiedere di interrompere la prassi e segnalare il fatto.
    Passaggi utili:

    • Raccogli prove, per esempio comunicazioni interne, turni della vigilanza, indicazioni date dalle guardie, eventuali ordini di servizio.
    • Scrivi al datore e alle rappresentanze sindacali, richiamando il divieto di vigilanza sull’attività lavorativa e i poteri limitati alla tutela del patrimonio delineati qui: limiti all’uso delle guardie giurate e sanzioni sulla licenza.
    • Valuta la segnalazione all’Ispettorato del lavoro, che può promuovere la sospensione della guardia presso il questore e, nei casi più gravi, la revoca della licenza da parte del prefetto, come previsto qui: sospensione e revoca della licenza.
    • Se sono presenti telecamere usate per controllare l’attività, verifica se esiste un accordo sindacale o un provvedimento dell’Ispettorato. In caso contrario, vale il divieto di controllo a distanza.

    Cosa succede in pratica

    Scenario tipo. In un magazzino, le guardie giurate presidiano i reparti durante il turno e segnalano ritardi e pause dei lavoratori. L’azienda installa telecamere senza accordo sindacale né provvedimento dell’Ispettorato.
    Sviluppo possibile:

    • Le guardie giurate non possono vigilare sull’attività lavorativa né entrare nei locali durante il lavoro, salvo accessi eccezionali e motivati legati alla tutela del patrimonio, come stabilito qui: limiti e accessi eccezionali. La prassi viene contestata a datore e rappresentanze.
    • Per le telecamere si richiama il divieto di controllo a distanza e l’obbligo di accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato. Per questa materia i provvedimenti dell’Ispettorato sono definitivi.
    • Se, a valle delle segnalazioni, una guardia continua a sconfinare nella vigilanza sull’attività, l’Ispettorato può promuoverne la sospensione presso il questore e nei casi più gravi può conseguire la revoca della licenza, secondo quanto previsto qui: sospensione e revoca della licenza.
    • Se l’azienda applica una sanzione disciplinare, si verificano i limiti previsti, tra cui la multa non oltre quattro ore di retribuzione base e la sospensione non oltre dieci giorni. In caso di superamento di questi limiti, si chiede l’annullamento del provvedimento.

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