Congedo straordinario 104 e dimissioni possono convivere, ma il preavviso non si consuma mentre sei assente. Puoi dimetterti anche durante il congedo, però il periodo di preavviso decorre solo se svolgi la prestazione lavorativa o, in alternativa, puoi chiudere subito corrispondendo l’indennità sostitutiva prevista per il mancato preavviso. Le dimissioni si inviano online e, nei casi previsti, vanno convalidate.
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Posso dimettermi mentre sono in congedo straordinario 104?
Sì, puoi presentare le dimissioni anche mentre fruisci del congedo straordinario per assistenza. Il congedo sospende l’attività lavorativa ma non toglie il diritto di recedere con preavviso o con effetto immediato versando l’indennità sostitutiva.
Il congedo straordinario consente un’astensione fino a due anni per assistere un familiare con disabilità grave, con indennità e copertura figurativa, secondo quanto previsto per il congedo per assistenza ai familiari con disabilità grave nell’astensione fino a due anni con indennità e contribuzione figurativa. Il recesso del lavoratore con preavviso o con indennità sostitutiva è sempre possibile, come stabilito dalle regole sul recesso dal rapporto di lavoro con preavviso o indennità sostitutiva.
Come funziona il preavviso se mi dimetto durante il congedo?
Il preavviso non si sovrappone al congedo straordinario. In pratica, o rientri e lo lavori, oppure chiudi subito pagando l’indennità sostitutiva.
Durante il congedo non svolgi la prestazione lavorativa, perché stai esercitando un diritto di astensione fino a due anni con indennità e contribuzione figurativa. Se presenti le dimissioni indicando una data di fine rapporto successiva al periodo di preavviso previsto dal tuo CCNL, la cessazione decorre come da preavviso solo se torni a lavorare. Se non rientri, il datore può richiedere l’indennità sostitutiva del preavviso, prevista dalle regole sul recesso con indennità in luogo del preavviso.
Se non rientro, posso chiudere subito pagando il preavviso?
Sì. Puoi dimetterti con effetto immediato e il rapporto si chiude subito, con a tuo carico l’indennità di mancato preavviso.
Questa indennità corrisponde alla retribuzione che sarebbe maturata nel periodo di preavviso, come consente la disciplina del recesso dal rapporto mediante indennità sostitutiva. L’importo concreto dipende dal tuo CCNL e dalla tua retribuzione.
Come si inviano le dimissioni mentre si è in congedo?
La procedura è la stessa di sempre. Le dimissioni si inviano in via telematica tramite il servizio nazionale dedicato alle dimissioni online sul portale del Ministero del Lavoro, direttamente o con l’aiuto di un soggetto abilitato come un patronato.
Quando compili la data di decorrenza, considera:
- il periodo di preavviso previsto dal tuo CCNL
- l’eventuale scelta di chiudere subito con l’indennità sostitutiva, ammessa dal recesso con indennità in luogo del preavviso
Quando il preavviso non è dovuto per i genitori?
Se sei genitore e ti dimetti entro i tre anni di vita del figlio, non devi il preavviso. Le dimissioni sono efficaci solo dopo la convalida presso l’Ispettorato territoriale del lavoro e danno diritto alle stesse tutele economiche previste in caso di licenziamento.
Le tutele senza obbligo di preavviso e con diritto alle indennità come in caso di licenziamento valgono quando le dimissioni avvengono nel periodo protetto di divieto di licenziamento, come previsto per i genitori senza obbligo di preavviso e con le stesse tutele economiche del licenziamento nel periodo protetto. La convalida presso il servizio ispettivo entro i primi tre anni di vita del bambino è invece un adempimento distinto, richiesto a prescindere dall’obbligo di preavviso.
Preavviso, ferie, malattia e altri istituti, come si incastrano?
La decorrenza e l’eventuale sospensione del preavviso in caso di assenze sono disciplinate dal tuo CCNL. Con il congedo straordinario sei in astensione dal lavoro, quindi il preavviso non si consuma durante tale periodo e, se non rientri, si applica l’indennità in luogo del preavviso.
Il congedo è un periodo di astensione retribuita tramite indennità e coperto da contribuzione figurativa nel limite massimo di due anni. La chiusura del rapporto senza rientro passa dalla scelta di corrispondere l’indennità sostitutiva prevista dal recesso in assenza di preavviso lavorato.
Cosa succede in pratica
Caso tipo. Sei in congedo straordinario e il 10 maggio invii le dimissioni online. Il tuo CCNL prevede un preavviso, ma non vuoi rientrare.
- Opzione A, chiusura immediata. Indichi come ultima giornata il 10 maggio. Il rapporto si chiude subito e devi l’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione del periodo di preavviso previsto dal tuo CCNL, come ammesso dal recesso con indennità in luogo del preavviso. Se la tua retribuzione mensile è 1.800 euro lordi e il tuo preavviso contrattuale equivale a un mese, l’indennità sarà di 1.800 euro lordi.
- Opzione B, rientro e preavviso lavorato. Indichi una data di fine rapporto successiva di tanti giorni quanti ne prevede il tuo CCNL e rientri per svolgere la prestazione fino a quella data. Il congedo cessa al rientro e il rapporto termina alla scadenza del preavviso, senza costi di indennità.
- Eccezione genitori entro tre anni del figlio. Se rientri in questa tutela, puoi dimetterti senza preavviso, con convalida all’Ispettorato e con le stesse tutele economiche del licenziamento, come previsto per i genitori senza obbligo di preavviso e con convalida obbligatoria.
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Fonti: D.lgs. 151/2001 · Codice civile