Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo il preavviso spetta sempre: se il datore ti manda via subito, deve pagarti l'indennità sostitutiva del preavviso. La formula «senza preavviso» non significa che perdi qualcosa, ma che il rapporto cessa immediatamente e il preavviso ti viene liquidato in denaro, insieme a TFR, ferie non godute e ratei; la NASpI ti spetta, perché la perdita del lavoro non dipende da te.
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Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo può davvero essere senza preavviso?
Il licenziamento per ragioni economiche o organizzative non può mai far perdere il preavviso: o lo lavori, o ti viene pagato. L'unico caso in cui il preavviso non è dovuto in nessuna forma è il licenziamento per una causa che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, cioè la giusta causa, che riguarda un comportamento grave del lavoratore.
Quando il datore recede da un rapporto a tempo indeterminato deve rispettare i termini di preavviso e, se non li rispetta, pagare un'indennità corrispondente. Perciò una lettera intitolata «licenziamento per giustificato motivo oggettivo senza preavviso» è corretta solo se prevede la corresponsione dell'indennità sostitutiva.
Se nella lettera leggi che il rapporto cessa immediatamente e non c'è traccia né del preavviso né dell'indennità, quella somma resta un tuo credito e puoi chiederla.
Cosa deve contenere la lettera che hai ricevuto?
La lettera deve essere scritta e deve indicare, già nel suo testo, i motivi concreti del licenziamento: una comunicazione verbale non ha alcun valore. La legge impone infatti la forma scritta con contestuale indicazione dei motivi.
Questi sono gli elementi da controllare in ciò che hai ricevuto:
- la forma scritta, con consegna a mano firmata per ricevuta, raccomandata o PEC;
- la motivazione specifica: la soppressione della tua posizione, la crisi, la riorganizzazione, l'esternalizzazione di un'attività, con fatti e non formule generiche come «motivi aziendali»;
- il riferimento all'impossibilità di ricollocarti su altre mansioni;
- la data di cessazione del rapporto;
- l'indicazione del preavviso oppure dell'indennità che lo sostituisce;
- il richiamo alle spettanze di fine rapporto.
Firmare la lettera per ricevuta significa solo attestare di averla ricevuta, non accettarne il contenuto: la firma non ti impedisce di impugnarla. Diverso è firmare una quietanza o una rinuncia: in quel caso stai dichiarando di non avere più nulla da pretendere.
Quali sono i criteri perché il licenziamento oggettivo sia legittimo?
Il licenziamento è legittimo solo se dipende da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa e non da un tuo comportamento. Deve esistere un collegamento reale tra quella scelta aziendale e la soppressione del tuo posto.
Perché regga davanti a un giudice servono tre cose:
- una ragione economica, organizzativa o produttiva effettiva, non solo dichiarata;
- il nesso tra quella ragione e l'eliminazione proprio della tua posizione;
- l'impossibilità di adibirti ad altre mansioni compatibili, anche inferiori, già presenti in azienda, il cosiddetto repêchage.
Rientrano nel motivo oggettivo anche la sopravvenuta inidoneità fisica o psichica al lavoro e il superamento del periodo massimo di assenza per malattia previsto dal contratto collettivo. Non rientra invece una violazione disciplinare: in quel caso il datore deve seguire la procedura di contestazione, e un motivo oggettivo usato per coprire un addebito disciplinare è contestabile.
Un segnale da non trascurare: se l'azienda ha più di quindici dipendenti e nell'arco di centoventi giorni effettua almeno cinque licenziamenti per riduzione o trasformazione di attività, deve seguire le regole del licenziamento collettivo, con informativa ai sindacati e criteri di scelta: licenziamenti individuali «spezzettati» per aggirare quella procedura sono impugnabili.
Se lavori come colf o badante, il datore non è tenuto a motivare il recesso, ma il preavviso previsto dal contratto collettivo o la relativa indennità ti spettano comunque.
Serviva la procedura davanti all'Ispettorato del lavoro?
Dipende dalla data della tua assunzione. Se sei stato assunto prima del 7 marzo 2015 e l'azienda supera i quindici dipendenti nell'unità produttiva, il licenziamento per motivo oggettivo deve essere preceduto da un tentativo di conciliazione davanti all'Ispettorato territoriale del lavoro, nel quale il datore espone le ragioni e tu puoi farti assistere da un sindacato o da un avvocato.
In quel caso il licenziamento intimato dopo la procedura produce effetto dal giorno della comunicazione che l'ha avviata, salvo il diritto al preavviso o alla sua indennità, e l'eventuale lavoro svolto durante la procedura conta come preavviso lavorato.
Per chi è stato assunto dal 7 marzo 2015, e per le aziende sotto i quindici dipendenti, la convocazione in Ispettorato non è richiesta: la lettera arriva direttamente.
Quanto dura il preavviso e come si calcola l'indennità sostitutiva?
La durata del preavviso non la fissa la legge ma il contratto collettivo applicato al tuo rapporto, che la gradua in base a qualifica, livello e anzianità di servizio. Il primo controllo da fare è quindi sul testo del tuo CCNL, che puoi reperire nell'archivio nazionale dei contratti collettivi, e sulla tua anzianità reale.
L'indennità sostitutiva è pari alla retribuzione che avresti percepito lavorando quel periodo e va calcolata comprendendo anche le voci non fisse, come le medie di provvigioni, premi e compensi per lavoro straordinario: se in busta paga trovi solo la paga base moltiplicata per i mesi di preavviso, l'importo può essere inferiore al dovuto.
| Aspetto | Preavviso lavorato | Preavviso sostituito dall'indennità |
|---|---|---|
| Rapporto di lavoro | continua fino alla scadenza del preavviso | cessa alla data indicata nella lettera |
| Somme | retribuzione mensile ordinaria | importo unico pari alla retribuzione del periodo |
| Termini per impugnare e per la NASpI | decorrono dall'ultimo giorno di lavoro | decorrono dalla cessazione comunicata |
Cosa spetta al lavoratore licenziato per motivo oggettivo?
Oltre al preavviso o alla sua indennità, ti spettano tutte le competenze di fine rapporto. Non esiste invece un'indennità di licenziamento aggiuntiva per il solo fatto di essere stato licenziato per ragioni aziendali: le somme ulteriori nascono da un accordo o da una causa vinta.
Ecco cosa deve comparire nell'ultima busta paga e nel prospetto di liquidazione:
- il trattamento di fine rapporto, accantonato ogni anno e rivalutato;
- l'indennità per le ferie maturate e non godute;
- i ratei di tredicesima e, dove prevista dal contratto collettivo, di quattordicesima;
- i permessi retribuiti maturati e non fruiti, se il CCNL ne prevede il pagamento;
- l'indennità sostitutiva del preavviso, quando il rapporto cessa subito;
- eventuali straordinari, trasferte o premi non ancora pagati.
Il TFR e le altre spettanze vanno liquidati con la prima elaborazione utile successiva alla cessazione; se restano fermi per mesi, sono crediti esigibili, con interessi.
Chi è licenziato per giustificato motivo oggettivo ha diritto alla NASpI?
Sì: il licenziamento è una perdita involontaria dell'occupazione e dà accesso alla NASpI, a differenza delle dimissioni volontarie. Vale anche quando il licenziamento è «senza preavviso» con indennità sostitutiva.
Servono almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la cessazione e lo stato di disoccupazione. La domanda va presentata all'INPS in via telematica entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto: oltre quel termine il diritto decade, quindi conviene non attendere la liquidazione delle spettanze.
Sull'importo e sulla durata:
- l'indennità è pari al 75% della retribuzione media imponibile degli ultimi quattro anni quando questa non supera il limite aggiornato ogni anno, con una quota aggiuntiva del 25% sulla parte eccedente;
- l'importo si riduce del 3% al mese a partire dal sesto mese di fruizione, con decorrenza posticipata per i lavoratori più anziani;
- la durata è pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni, fino a un massimo di ventiquattro mesi.
Presentare domanda di NASpI non equivale ad accettare il licenziamento: puoi riceverla e nello stesso tempo impugnarlo.
Cosa fare dopo il licenziamento e quanto tempo hai per contestarlo?
Se ritieni che il motivo non sia reale, o che l'azienda potesse ricollocarti, il licenziamento va impugnato entro sessanta giorni dalla ricezione della lettera, con qualsiasi atto scritto anche extragiudiziale. È un termine di decadenza: scaduto, il licenziamento non è più contestabile, qualunque fosse il suo vizio.
Dopo l'impugnazione scritta hai centottanta giorni per depositare il ricorso in tribunale o per chiedere il tentativo di conciliazione o l'arbitrato; se la conciliazione non riesce, restano sessanta giorni per andare dal giudice.
Nel frattempo è utile conservare la lettera con la prova della data di ricezione, le ultime buste paga, il prospetto di liquidazione e ogni comunicazione aziendale su nuove assunzioni o sostituzioni nel tuo ruolo: se la tua posizione viene ricoperta da qualcun altro poco dopo, la ragione organizzativa dichiarata perde consistenza.
Cosa si ottiene se il giudice dichiara illegittimo il licenziamento?
Dipende dalla data di assunzione e dalle dimensioni dell'azienda. Per chi è stato assunto dal 7 marzo 2015, un motivo oggettivo insussistente comporta di regola un'indennità risarcitoria compresa fra un minimo di sei e un massimo di trentasei mensilità, il cui importo è determinato dal giudice e non dalla sola anzianità; nelle imprese di minori dimensioni l'indennità è ridotta e contenuta entro limiti più bassi.
Per chi era già assunto prima di quella data, in aziende sopra la soglia dimensionale, il giudice applica la reintegrazione nel posto di lavoro quando accerta l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, mentre negli altri casi di licenziamento ingiustificato è prevista un'indennità tra dodici e ventiquattro mensilità.
Se il licenziamento è stato comunicato solo a voce, oppure è discriminatorio o colpisce una lavoratrice nel periodo protetto della maternità, la tutela è più forte e comprende la reintegrazione, indipendentemente dalla data di assunzione.
Cosa succede in pratica
Un'impiegata con otto anni di anzianità, assunta nel 2017, retribuzione lorda mensile di 1.500 euro su tredici mensilità, riceve il 10 marzo una lettera di licenziamento per soppressione del posto dovuta alla chiusura di un reparto, con cessazione immediata e indennità sostitutiva del preavviso. L'azienda ha venti dipendenti e il suo contratto collettivo prevede due mesi di preavviso per il suo livello e la sua anzianità.
Ecco i numeri della sua situazione:
| Voce | Importo o termine |
|---|---|
| Indennità sostitutiva del preavviso, due mesi | circa 3.000 euro lordi, da calcolare sulla retribuzione completa |
| TFR maturato in otto anni | circa 11.500 euro lordi, oltre alla rivalutazione annuale |
| Dodici giorni di ferie residue | circa 690 euro lordi, non godute e quindi monetizzate |
| Ratei di tredicesima, gennaio-marzo | circa 375 euro lordi |
| NASpI mensile iniziale | circa 1.125 euro, pari al 75% della retribuzione media |
| Durata NASpI | ventiquattro mesi, il massimo previsto |
| Domanda NASpI | entro il 17 maggio, sessantotto giorni dalla cessazione |
| Impugnazione del licenziamento | entro il 9 maggio, sessanta giorni dalla ricezione |
Dal sesto mese l'indennità NASpI si riduce del 3% al mese. Se a maggio scoprisse che il reparto è stato riaperto con una nuova assunzione dello stesso livello, avrebbe già impugnato nei termini e potrebbe far valere in giudizio l'insussistenza della ragione organizzativa, con l'indennità risarcitoria che il giudice può riconoscere tra sei e trentasei mensilità.
Hai ancora dubbi sul licenziamento oggettivo senza preavviso?
Qualora ti servisse un confronto sulla lettera che hai ricevuto, sugli importi liquidati o sui termini che stanno già correndo, puoi cliccare il bottone che trovi qui sotto: ti permette di parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, indennità di preavviso e NASpI.
La scelta se contestare o no resta sempre tua, ma è utile farla sapendo quanto ti spetta e quanto tempo hai: i sessanta giorni per l'impugnazione e i sessantotto per la domanda di NASpI decorrono dalla cessazione, e dipende dal tuo caso concreto capire quali margini hai davvero.
Fonti: Codice civile · Legge 604/1966 · Legge 223/1991 · Legge 108/1990 · Legge 92/2012 · D.lgs. 66/2003 · D.lgs. 22/2015 · D.lgs. 23/2015 · Legge 300/1970 · CNEL