Mensilità per licenziamento senza giusta causa: il calcolo

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    Se il giudice accerta che il licenziamento è illegittimo, le mensilità che spettano vanno da un minimo di 2,5 fino a 36, e in alcuni casi si aggiunge o si sostituisce il ritorno al posto di lavoro. L'importo esatto dipende da tre cose: la data di assunzione, il numero di dipendenti dell'azienda e il tipo di vizio che il giudice riconosce.

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    Quante mensilità spettano per un licenziamento senza giusta causa?

    Non esiste un numero unico: la legge fissa una forbice, e dentro quella forbice decide il giudice. Il primo spartiacque è la data di assunzione, il 7 marzo 2015, il secondo è la dimensione dell'azienda.

    SituazioneQuante mensilità
    Assunzione dal 7 marzo 2015, più di 15 dipendentida 6 a 36, liquidate dal giudice
    Assunzione dal 7 marzo 2015, fino a 15 dipendentiimporti dimezzati
    Assunzione prima del 7 marzo 2015, più di 15 dipendentida 12 a 24
    Assunzione prima del 7 marzo 2015, fino a 15 dipendentida 2,5 a 6, fino a 14 con lunga anzianità
    Vizi solo di forma o di procedura, dal 7 marzo 2015da 2 a 12
    Licenziamento nullo, discriminatorio o verbalereintegra più le retribuzioni perse, mai meno di 5

    A queste somme si aggiungono sempre le spettanze di fine rapporto, che spettano comunque e non dipendono dalla causa.

    Che cosa si intende per mensilità?

    Non è lo stipendio netto che arriva sul conto. Per chi è stato assunto dal 7 marzo 2015 il riferimento è l'ultima retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto, cioè la retribuzione lorda annua comprensiva degli elementi che entrano nel TFR, divisa per il numero di mensilità.

    Per chi è stato assunto prima, il parametro è l'ultima retribuzione globale di fatto, una base di norma più ampia perché comprende anche voci che nel TFR non rientrano, come alcune indennità fisse e continuative.

    L'indennità per licenziamento illegittimo non è soggetta a contribuzione previdenziale.

    Quante mensilità per chi è stato assunto dal 7 marzo 2015?

    Se l'azienda supera i 15 dipendenti e il giudice accerta che non c'erano né giusta causa né giustificato motivo, l'indennità è determinata dal giudice fra un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità. Il rapporto di lavoro resta estinto.

    Il discorso cambia in due situazioni:

    • se in giudizio emerge che il fatto contestato materialmente non è mai accaduto, spetta la reintegrazione nel posto di lavoro più un'indennità che non può superare 12 mensilità, oltre ai contributi;
    • se il licenziamento è valido nella sostanza ma viziato nella forma o nella procedura, per esempio senza motivi scritti o senza una contestazione regolare, spetta un'indennità da 2 a 12 mensilità.

    La stessa indennità da 6 a 36 mensilità, liquidata dal giudice, vale anche quando è illegittimo un licenziamento collettivo per violazione della procedura o dei criteri di scelta.

    Quante mensilità con meno di 15 dipendenti?

    Nelle piccole imprese l'importo è più basso, ma oggi non è più schiacciato verso il minimo. Per chi è stato assunto dal 7 marzo 2015 gli importi previsti in generale sono dimezzati e la reintegrazione non si applica.

    Il punto decisivo è che il tetto rigido di sei mensilità è stato dichiarato incostituzionale: il giudice può oggi liquidare un importo più alto, dentro la forbice dimezzata, quando il licenziamento è particolarmente ingiustificato o l'anzianità è lunga.

    Per chi è stato assunto prima del 7 marzo 2015 in una piccola impresa, il datore può scegliere tra riassumere entro tre giorni oppure pagare un'indennità tra 2,5 e 6 mensilità. L'indennità sale fino a 10 mensilità oltre i dieci anni di anzianità e fino a 14 oltre i venti anni, ma solo per chi lavora alle dipendenze di un datore che occupa complessivamente più di quindici persone distribuite in unità produttive sotto soglia: la giurisprudenza di legittimità applica le due condizioni in modo congiunto.

    Quante mensilità per chi è stato assunto prima del 7 marzo 2015?

    Nelle aziende sopra i 15 dipendenti nell'unità produttiva o nel comune, oppure sopra i 60 complessivi, l'indennità ordinaria va da 12 a 24 mensilità e il rapporto si estingue.

    Gli altri esiti possibili sono questi:

    • fatto contestato insussistente, oppure punito dal contratto collettivo con una semplice sanzione conservativa: reintegrazione più un risarcimento fino a un massimo di 12 mensilità;
    • motivo economico manifestamente insussistente, licenziamento per inidoneità fisica o psichica, licenziamento durante il periodo di comporto: stessa tutela con reintegrazione;
    • violazione della procedura disciplinare o motivazione mancante: indennità da 6 a 12 mensilità.

    Quando si ha diritto a tornare al posto di lavoro?

    La reintegrazione resta la tutela più forte e si applica a prescindere dalle dimensioni dell'azienda e dalla data di assunzione quando il licenziamento è discriminatorio, nullo per legge oppure comunicato solo a voce. Lo stesso vale quando il recesso è legato a una disabilità fisica o psichica.

    In questi casi spettano tutte le retribuzioni perse dal giorno del licenziamento fino al ritorno effettivo, con un minimo di 5 mensilità, più i contributi. Da quella somma si deduce quanto guadagnato nel frattempo con altre attività.

    Chi non vuole rientrare può chiedere 15 mensilità al posto della reintegrazione, entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza o dall'invito a riprendere servizio.

    Da cosa dipende l'importo deciso dal giudice?

    Dentro la forbice di legge l'importo non è automatico: la quantificazione non è più legata alla sola anzianità di servizio e il giudice deve adattarla al caso concreto.

    Gli elementi che fanno salire o scendere l'indennità sono:

    • gli anni di servizio;
    • il numero di dipendenti e le dimensioni dell'attività economica;
    • il comportamento e le condizioni delle parti, cioè anche la gravità della condotta del datore;
    • la gravità della violazione formale o procedurale, quando il vizio è solo di forma.

    Cosa deve pagare il datore di lavoro oltre al risarcimento?

    Le somme di fine rapporto spettano in ogni caso, anche se non si fa causa. Sono voci distinte dall'indennità per licenziamento illegittimo e vanno controllate una per una sull'ultima busta paga.

    • Il trattamento di fine rapporto maturato in tutti gli anni di lavoro, rivalutato.
    • L'indennità sostitutiva del preavviso, quando il rapporto si chiude senza far lavorare il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo. Chi viene licenziato per giusta causa non la riceve: se il giudice esclude la giusta causa, quella somma può essere chiesta.
    • Ferie e permessi non goduti, ratei di tredicesima ed eventuale quattordicesima.
    • La NASpI, che spetta anche dopo un licenziamento disciplinare, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, in presenza dei requisiti.

    Che cos'è la buonuscita e quanto spetta?

    Quando si parla di buonuscita per licenziamento, di solito si intende il TFR, non il risarcimento. Si accantona una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5 per ogni anno di lavoro, e l'accantonato si rivaluta ogni anno.

    Per sapere quanto spetta basta leggere la voce del TFR maturato indicata in busta paga, di norma nel prospetto annuale, e confrontarla con gli anni effettivi di servizio. Se le cifre non tornano, o se il TFR non viene pagato, si tratta di un credito che si può chiedere a parte rispetto alle mensilità per il licenziamento.

    Entro quando si deve contestare il licenziamento?

    I termini sono brevi e perentori. Il licenziamento va impugnato con un atto scritto entro 60 giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza: una lettera o una PEC in cui si dichiara di contestarlo è sufficiente.

    Dopo l'impugnazione scatta un secondo termine: entro i successivi 180 giorni occorre depositare il ricorso in tribunale oppure chiedere alla controparte la conciliazione o l'arbitrato, altrimenti la contestazione perde effetto.

    Il licenziamento deve inoltre essere scritto e indicare i motivi: una comunicazione solo verbale è priva di effetto e apre la strada alla tutela più forte.

    Si può chiudere la questione senza fare causa?

    Sì. Dopo l'impugnazione il datore può revocare il licenziamento entro 15 giorni, e in quel caso il rapporto riprende con diritto alle retribuzioni maturate nel frattempo.

    In alternativa può essere proposta un'offerta di conciliazione: una somma netta tra 3 e 27 mensilità, pagata con assegno circolare entro 60 giorni dal licenziamento, nelle sedi protette come la commissione presso l'ispettorato del lavoro o la sede sindacale. L'importo non è tassato e non paga contributi, ma accettarlo significa rinunciare a contestare il licenziamento. Nelle piccole imprese anche questa somma è dimezzata.

    Quanto dura una causa per licenziamento illegittimo?

    La legge non fissa una durata massima e i tempi cambiano molto da tribunale a tribunale. Sulla durata complessiva incidono il grado di giudizio, il numero di testimoni da sentire e la possibilità che la controparte impugni la decisione di primo grado.

    Una conciliazione in sede protetta chiude la vicenda in tempi molto più rapidi, perché evita il giudizio: è una delle ragioni per cui molte vertenze si definiscono prima della sentenza.

    Cosa succede in pratica

    Un magazziniere viene assunto a tempo indeterminato il 1° febbraio 2018 in un'azienda con 40 dipendenti e viene licenziato per giusta causa il 10 marzo 2025, con l'accusa di essersi allontanato ripetutamente dal posto di lavoro. La sua retribuzione utile al TFR è di 1.900 euro lordi al mese.

    Impugna il licenziamento con una PEC il 20 aprile 2025, quindi entro i 60 giorni, e deposita il ricorso il 3 ottobre 2025, dentro i 180 giorni successivi.

    Il giudice accerta che gli allontanamenti c'erano stati ma erano episodici e autorizzati dal capo turno: il fatto nella sua materialità non regge come addebito grave. Due scenari possibili:

    • se il giudice ritiene il fatto insussistente, scattano reintegrazione e indennità fino a 12 mensilità, cioè fino a 22.800 euro, più i contributi;
    • se il giudice ritiene il licenziamento semplicemente sproporzionato, il rapporto si estingue e il giudice liquida l'indennità fra 6 e 36 mensilità, cioè fra 11.400 e 68.400 euro, valutando i sette anni di anzianità e gli altri criteri del caso concreto.

    In entrambi i casi, venuta meno la giusta causa, al lavoratore spetta anche l'indennità sostitutiva del preavviso prevista dal contratto collettivo, oltre al TFR maturato in sette anni e ai ratei non pagati.

    Fonti: D.lgs. 23/2015 · Legge 300/1970 · Legge 604/1966 · Codice civile · INPS · Ministero del Lavoro

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