Il licenziamento immediato per giusta causa scatta solo davanti a un fatto così grave da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto. In questo caso il recesso è senza preavviso, ma va rispettata la procedura disciplinare con contestazione scritta e diritto di difesa. Dopo il licenziamento, la NASpI spetta se ricorrono i requisiti previsti per la disoccupazione involontaria.
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Quando scatta il licenziamento immediato per giusta causa?
Scatta quando si verifica una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto e il datore può recedere senza preavviso. La giusta causa riguarda comportamenti che rompono il vincolo fiduciario in modo irreparabile, anche extra-lavorativi, valutati caso per caso, non esistendo un elenco tassativo di esempi, come prevede la regola sulla facoltà di recesso senza preavviso del contratto di lavoro a tempo indeterminato recesso senza preavviso per causa che non consente la prosecuzione del rapporto.
È diversa dal giustificato motivo soggettivo, che è meno grave e comporta preavviso o indennità sostitutiva. Il Ministero del lavoro spiega la distinzione tra giusta causa, giustificato motivo soggettivo e oggettivo, e precisa che in giusta causa il licenziamento è immediato e senza preavviso le tre causali di licenziamento e l’immediatezza in caso di giusta causa.
Qual è la procedura corretta e in quali tempi?
La procedura è disciplinare e si apre con una contestazione scritta dell’addebito, specifica e tempestiva, che consenta la difesa. Il lavoratore ha almeno 5 giorni per presentare giustificazioni o chiedere di essere ascoltato, prima dell’eventuale sanzione espulsiva contestazione per iscritto, termine minimo di 5 giorni e diritto di difesa.
Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto e contenere i motivi. La forma scritta è necessaria e i motivi devono risultare dalla lettera di recesso forma scritta e motivi del licenziamento. L’effetto è immediato e senza preavviso quando ricorre la giusta causa recesso senza preavviso per causa che non consente la prosecuzione del rapporto.
Come si prova la giusta causa e chi deve provarla?
La prova dei fatti e della loro gravità spetta al datore di lavoro. La regola pone l’onere della prova della giusta causa a carico di chi licenzia onere della prova della giusta causa.
Per essere valida, la lettera deve indicare i motivi del recesso e l’addebito disciplinare deve essere stato contestato in modo sufficientemente preciso, con rispetto del termine minimo di 5 giorni per le difese forma scritta e motivi del licenziamento contestazione e diritto di difesa.
Cosa paga l’azienda in caso di licenziamento per giusta causa?
Non paga il preavviso, perché il recesso è immediato. In giusta causa non è dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso recesso senza preavviso per causa che non consente la prosecuzione del rapporto.
Paga le competenze di fine rapporto maturate:
- TFR, che matura per tutta la durata del rapporto ed è calcolato come retribuzione annua utile divisa per 13,5 per ciascun anno, con rivalutazione nella misura prevista calcolo e rivalutazione del TFR
- Ratei di mensilità aggiuntive maturati, se previsti dal contratto collettivo applicato
- Ferie maturate e non godute, che alla cessazione vanno monetizzate ferie non godute monetizzabili alla cessazione
Chi viene licenziato per giusta causa ha diritto alla NASpI?
Sì, se ricorrono i requisiti contributivi e di stato di disoccupazione. La NASpI spetta per le perdite di lavoro involontarie e comprende anche i licenziamenti disciplinari, inclusa la giusta causa platea e requisiti per la NASpI, inclusi i casi equiparati.
I punti essenziali sono:
- Stato di disoccupazione a seguito del licenziamento per giusta causa platea e requisiti per la NASpI, inclusi i casi equiparati
- Almeno 13 settimane di contribuzione utili nei 4 anni precedenti la cessazione platea e requisiti per la NASpI, inclusi i casi equiparati
- Durata pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni durata della NASpI
- Importo determinato in base alla retribuzione, secondo i criteri fissati dalla normativa sulla prestazione misura della NASpI
Quali cessazioni non danno diritto alla NASpI e quali fanno eccezione?
Le dimissioni volontarie non danno diritto alla NASpI. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa e alcune ipotesi di risoluzione consensuale riconosciute dalla normativa sulla prestazione platea e requisiti per la NASpI, inclusi i casi equiparati.
Non dà diritto alla NASpI la cessazione qualificata come dimissioni per fatti concludenti a seguito di assenze ingiustificate protratte, che la disciplina recente consente di registrare con codice specifico nelle comunicazioni obbligatorie. L’INPS ha chiarito che in questi casi la cessazione è considerata volontaria e quindi non indennizzabile assenze ingiustificate e dimissioni per fatti concludenti, effetti su NASpI.
Se invece il datore conclude il procedimento disciplinare con un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, anche per assenze ingiustificate, la NASpI può spettare se sussistono i requisiti assenze ingiustificate e dimissioni per fatti concludenti, effetti su NASpI.
Come e quando si impugna il licenziamento?
Bisogna impugnare con atto scritto entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, pena decadenza. Entro i successivi 180 giorni occorre depositare il ricorso al tribunale o attivare una procedura di conciliazione o arbitrato, altrimenti l’impugnazione perde efficacia termini e modalità di impugnazione.
Il datore può revocare il licenziamento entro 15 giorni dall’impugnazione, ripristinando il rapporto. È prevista anche una conciliazione agevolata con importi in misura fissa, offerta entro 60 giorni dal licenziamento e da perfezionare nelle sedi indicate, che comporta la rinuncia alle impugnazioni termini e modalità di impugnazione. Per approfondire l'iter e i termini legali si può consultare la guida su Impugnazione licenziamento: tempi, procedura e costi.
Giusta causa del licenziamento e dimissioni per giusta causa sono la stessa cosa?
No. La giusta causa del licenziamento è il recesso del datore, senza preavviso, quando non è possibile proseguire il rapporto recesso senza preavviso per causa che non consente la prosecuzione del rapporto. Le dimissioni per giusta causa sono il recesso del lavoratore per fatti gravissimi imputabili al datore, sempre senza preavviso, e danno accesso alla NASpI tra i casi equiparati alla disoccupazione involontaria platea e requisiti per la NASpI, inclusi i casi equiparati.
Cosa succede in pratica
Esempio. Un addetto viene accusato di una condotta ritenuta incompatibile con la prosecuzione del rapporto.
- Giorno 0. L’azienda invia la contestazione disciplinare con descrizione dei fatti. Da questo momento la persona ha almeno 5 giorni per inviare difese scritte o chiedere un’audizione contestazione e termine minimo di 5 giorni.
- Giorno 6. L’azienda, esaminate le difese, comunica il licenziamento per giusta causa con lettera che contiene i motivi forma scritta e motivi del licenziamento. L’effetto è immediato e non è dovuto il preavviso recesso senza preavviso per causa che non consente la prosecuzione del rapporto.
- Cosa viene pagato. Retribuzione maturata fino all’ultimo giorno, ratei maturati previsti dal contratto, ferie residue monetizzate alla cessazione ferie non godute monetizzabili alla cessazione e TFR. Se la retribuzione annua utile è 27.000 euro e l’anzianità è di 2 anni, il TFR lordo base è 27.000 diviso 13,5 uguale a 2.000 euro per anno, cioè 4.000 euro complessivi, senza considerare la rivalutazione prevista per legge calcolo del TFR per quota annua pari alla retribuzione utile divisa per 13,5.
- Se si vuole contestare il recesso. Entro 60 giorni si invia l’impugnazione scritta e entro i successivi 180 giorni si deposita il ricorso o si attiva la conciliazione, altrimenti l’impugnazione decade termini e modalità di impugnazione.
- NASpI. Se negli ultimi 4 anni risultano 104 settimane di contribuzione, la durata teorica sarà pari alla metà, quindi 52 settimane durata della NASpI, a condizione che sussistano anche gli altri requisiti previsti platea e requisiti per la NASpI, inclusi i casi equiparati.
Fonti: Codice civile · Legge 300/1970 · Legge 604/1966 · D.lgs. 66/2003 · D.lgs. 22/2015 · Ministero del Lavoro · INPS
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