Dopo un licenziamento nessuna legge vieta all'azienda di assumere altre persone. Ma se il licenziamento è stato motivato da ragioni economiche o organizzative e poco dopo l'azienda assume qualcuno per mansioni che potevi svolgere tu, quel licenziamento è illegittimo e puoi chiedere la reintegrazione o un risarcimento.
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L'azienda può assumere qualcuno dopo avermi licenziato?
Sì, non esiste un divieto generale di assumere dopo un licenziamento. Il problema nasce quando il licenziamento era stato giustificato con la soppressione del tuo posto: se il posto viene riempito da un altro, la ragione del licenziamento si rivela falsa.
Il licenziamento per motivi economici o organizzativi è legittimo solo se dipende da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento. Prima di arrivare al licenziamento, l'azienda deve verificare se puoi essere utilizzata o utilizzato altrove: è l'obbligo di ricollocamento, il cosiddetto repêchage.
Assumere nuovo personale per mansioni compatibili con le tue, anche a termine o tramite somministrazione, è per la giurisprudenza un forte indizio che quella verifica non è stata fatta o che il posto non era stato davvero soppresso.
Quanto tempo deve passare tra il licenziamento e una nuova assunzione?
Nessuna norma fissa un numero preciso di giorni o di mesi. La giurisprudenza guarda al periodo immediatamente successivo al recesso, e considera come soglia indicativa i sei mesi: più l'assunzione è vicina al licenziamento, più è difficile per l'azienda sostenere che le esigenze organizzative erano reali.
Un vincolo preciso esiste però se sei stato licenziato per riduzione di personale: in quel caso hai la precedenza nella riassunzione presso la stessa azienda entro sei mesi.
Se l'assunzione arriva molto tempo dopo e riguarda mansioni equivalenti, invece, può essere spiegata da esigenze nuove, sopravvenute e non collegate al tuo licenziamento.
Che cos'è l'obbligo di repêchage e chi deve dimostrarlo?
È il dovere dell'azienda di verificare, prima di licenziarti per motivi oggettivi, se ci sono altre posizioni in cui puoi essere impiegato. La prova non tocca a te: l'onere di provare la giustificazione del licenziamento spetta al datore di lavoro.
La verifica non si limita al tuo ruolo esatto. Le mansioni esigibili sono quelle riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, quindi tutte le posizioni dello stesso livello contrattuale rientrano nell'area da controllare, anche se hanno un nome diverso dal tuo.
In più, se l'organizzazione cambia e incide sulla tua posizione, l'azienda può assegnarti mansioni di livello inferiore all'interno della stessa categoria legale, e questa possibilità rientra fra le alternative al licenziamento che il giudice valuta.
Non esiste invece un obbligo dell'azienda di darti una formazione nuova o diversa per salvarti il posto: contano le competenze che già possiedi o che hai già messo in pratica.
Quali nuove assunzioni rendono illegittimo il licenziamento e quali no?
Conta la compatibilità fra il profilo assunto e il tuo, non l'etichetta della qualifica. Il criterio è se tu, con la tua formazione e la tua esperienza, eri in grado di svolgere il lavoro affidato al nuovo arrivato.
| Cosa fa l'azienda dopo il licenziamento | Come viene valutato |
|---|---|
| Assume a tempo indeterminato per mansioni dello stesso livello o di livello inferiore compatibili con la tua esperienza | Indizio grave di violazione del ricollocamento |
| Assume per professionalità del tutto diverse ed eterogenee rispetto alle tue | Di regola non incide sulla legittimità |
| Assume per mansioni equivalenti dopo un periodo lungo, per esigenze nuove | Di regola non incide sulla legittimità |
| Ricorre per tempi limitati a somministrazione o contratti a termine stagionali | Non equivale all'assunzione stabile di nuovo personale |
| Affida le tue mansioni a un collaboratore esterno con partita IVA mentre la posizione resta di fatto esistente | Indizio di licenziamento pretestuoso |
| Redistribuisce le tue mansioni ai colleghi che restano o usa lo straordinario | Scelta organizzativa in sé consentita |
Se dopo il licenziamento mi propongono di rientrare, cambia qualcosa?
Una proposta arrivata dopo che il licenziamento è già stato intimato non sana l'illegittimità: il rapporto è già finito e il diritto al risarcimento resta. Non sei tenuto ad accettare un rientro con mansioni inferiori a rapporto ormai chiuso.
La situazione è diversa se l'offerta di un ruolo compatibile, anche di livello inferiore, ti è stata fatta prima del licenziamento: in quel caso il rifiuto rende il recesso legittimo. Se invece la proposta è incompatibile con esigenze tutelate dalla legge, come l'assistenza a un familiare con disabilità, il tuo rifiuto non può essere usato contro di te.
Cosa cambia se sono stato licenziato per motivi disciplinari?
Nel licenziamento disciplinare l'obbligo di ricollocamento non entra in gioco: quello che conta è la gravità del comportamento contestato. La nuova assunzione, in quel caso, non rende di per sé illegittimo il recesso.
Attenzione però al confine: non è possibile licenziarti solo perché l'azienda preferisce un'altra persona al tuo posto. Serve un fatto così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto oppure un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, contestato con la procedura prevista.
Come posso scoprire che l'azienda ha assunto al mio posto?
Gli indizi utili sono quasi sempre alla portata di tutti:
- gli annunci di ricerca di personale pubblicati dall'azienda nei mesi vicini al licenziamento
- le informazioni di colleghi ed ex colleghi sull'arrivo di nuove persone e sulle mansioni che svolgono
- la presenza di lavoratori somministrati o a termine impiegati stabilmente sulle tue attività
- l'affidamento delle tue mansioni a collaboratori esterni
Non devi indicare tu le posizioni libere in azienda. Tieni però presente che, se in giudizio circoscrivi il discorso a poche sedi o a pochi ruoli, l'indagine del giudice si concentra su quelli: se l'azienda dimostra che erano indisponibili, l'obbligo di ricollocamento risulta rispettato.
Entro quando devo impugnare il licenziamento?
I termini sono brevi e decorrono dalla comunicazione del licenziamento, non dal giorno in cui scopri la nuova assunzione. Se scadono, il licenziamento diventa inattaccabile anche quando è palesemente ingiustificato.
| Passaggio | Termine |
|---|---|
| Impugnazione scritta del licenziamento | 60 giorni dalla comunicazione |
| Deposito del ricorso in tribunale o richiesta di conciliazione o arbitrato | 180 giorni dall'impugnazione |
| Precedenza nella riassunzione dopo licenziamento per riduzione di personale | 6 mesi dal licenziamento |
Reintegrazione o risarcimento: cosa posso ottenere?
Dipende da quando sei stato assunto e dalle dimensioni dell'azienda. La violazione dell'obbligo di ricollocamento fa venire meno il fatto su cui si basa il licenziamento economico.
| La tua situazione | Tutela |
|---|---|
| Assunto prima del 7 marzo 2015, azienda sopra le soglie dimensionali | Reintegrazione nel posto di lavoro e indennità fino a 12 mensilità |
| Assunto dal 7 marzo 2015 | Indennità determinata dal giudice, da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilità, perché il calcolo automatico di 2 mensilità per anno è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale |
| Assunto dal 7 marzo 2015, azienda sotto le soglie dimensionali | Indennità dimezzata, senza più il tetto delle 6 mensilità, rimosso dalla Corte costituzionale |
Posso essere riassunto dalla stessa azienda che mi ha licenziato?
Sì, nessuna norma limita il numero di volte in cui puoi lavorare per lo stesso datore. La riassunzione può avvenire subito o dopo mesi, ed è una scelta libera delle due parti.
Una cautela ti riguarda da vicino. Se il licenziamento e la riassunzione immediata servono a spezzare la continuità del rapporto, per esempio per non riconoscerti l'anzianità o le somme già maturate, puoi chiedere che il rapporto sia considerato unico e ininterrotto.
Cosa cambia se me ne sono andato per dimissioni o per scadenza del contratto?
Dopo le dimissioni puoi essere riassunto dalla stessa azienda senza attese obbligatorie, e nell'immediato hai anche la possibilità di tornare indietro: le dimissioni telematiche si possono revocare entro 7 giorni.
Se il tuo rapporto era a termine, valgono regole più precise. Tra due contratti a tempo determinato successivi devono passare 10 giorni se il primo è durato fino a 6 mesi e 20 giorni se è durato più di 6 mesi. Inoltre, se hai lavorato a termine per la stessa azienda per più di sei mesi, hai il diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo indeterminato dei dodici mesi successivi per le mansioni già svolte, da far valere per iscritto entro sei mesi dalla fine del contratto.
Cosa succede in pratica
Un magazziniere assunto nel 2018, quarto livello, con una retribuzione utile al calcolo del TFR di 1.800 euro al mese, riceve il 15 marzo una lettera di licenziamento per riorganizzazione, con soppressione del suo posto. A maggio scopre che l'azienda, che occupa 40 dipendenti, ha assunto due addetti al magazzino dello stesso livello contrattuale.
Impugna il licenziamento per iscritto il 20 aprile, entro i 60 giorni, e deposita il ricorso a settembre, entro i 180 giorni successivi. In giudizio l'azienda non riesce a spiegare perché quelle mansioni, che il magazziniere aveva sempre svolto, non gli siano state offerte.
Il licenziamento viene dichiarato illegittimo. Essendo stato assunto dopo il 7 marzo 2015, il magazziniere ottiene un'indennità che il giudice determina tra un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità, tenendo conto dei 7 anni di anzianità e degli altri criteri del caso concreto: con quella retribuzione, un importo compreso fra 10.800 e 64.800 euro.
Se la stessa azienda avesse avuto meno dipendenti e fosse rimasta sotto le soglie dimensionali, l'importo sarebbe stato dimezzato, senza però fermarsi a sei mensilità, perché quel tetto è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale. Se invece il magazziniere fosse stato assunto prima del 7 marzo 2015, avrebbe potuto ottenere il ritorno al posto di lavoro con un'indennità fino a 12 mensilità.
Fonti: Legge 604/1966 · Legge 264/1949 · Codice civile · Legge 300/1970 · D.lgs. 23/2015 · D.lgs. 151/2015 · D.lgs. 81/2015
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