Licenziamento da parte del dipendente: procedura e preavviso

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    Quando è il lavoratore a chiudere il rapporto non si parla di licenziamento, ma di dimissioni: l'atto va comunicato per via telematica e, salvo giusta causa, va rispettato il preavviso previsto dal contratto collettivo. Se il preavviso non viene lavorato, il datore può trattenere dalle ultime spettanze una somma pari alla retribuzione dei giorni mancanti.

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    Perché non si parla di licenziamento ma di dimissioni?

    Il licenziamento è l'atto con cui il datore di lavoro pone fine al rapporto. Quando sei tu a volertene andare, l'atto si chiama dimissioni.

    La differenza non è solo di nome: il licenziamento deve essere motivato da una giusta causa o da un giustificato motivo, mentre tu puoi lasciare il posto in qualsiasi momento, senza dover spiegare perché, con il solo obbligo di dare il preavviso nel contratto a tempo indeterminato.

    Cambiano anche le conseguenze economiche: chi si dimette, salvo le eccezioni che vedi più avanti, non accede all'indennità di disoccupazione.

    Come si comunicano le dimissioni?

    Le dimissioni vanno trasmesse esclusivamente con la procedura telematica del Ministero del lavoro. Una lettera consegnata a mano o una mail, da sole, non producono effetto.

    Hai due strade:

    • compilare da solo il modulo online, accedendo con SPID o CIE, indicando il rapporto di lavoro da cui vuoi recedere e la data di decorrenza, cioè il giorno successivo all'ultimo giorno di lavoro;
    • rivolgerti a un soggetto abilitato che trasmette i dati per tuo conto, come un patronato, un sindacato, un ente bilaterale, un consulente del lavoro o una sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

    Nel modulo va indicato anche l'indirizzo di posta elettronica o PEC dell'azienda, perché la comunicazione arriva sia al Ministero del lavoro sia al datore.

    Nella pratica conviene comunque avvisare per iscritto anche l'azienda, indicando la data dell'ultimo giorno di lavoro, così da avere una prova del rispetto del preavviso.

    In quali casi non servono le dimissioni telematiche?

    La procedura online non si applica ad alcune situazioni, nelle quali basta una comunicazione scritta o è prevista una forma diversa:

    • rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
    • lavoro domestico, quindi colf, badanti e baby sitter;
    • dimissioni e risoluzioni consensuali firmate in sede conciliativa o davanti alle commissioni di certificazione;
    • dimissioni della lavoratrice o del lavoratore genitore nel periodo protetto, che seguono una convalida davanti all'Ispettorato del lavoro.

    Quanto preavviso devi dare?

    La durata del preavviso non è fissata dalla legge: il codice richiama il termine stabilito dal contratto collettivo, dagli usi o dall'equità. Varia quindi in base al CCNL applicato, al livello di inquadramento e all'anzianità di servizio.

    Per sapere quanti giorni devi al tuo datore, devi guardare l'articolo sul preavviso del contratto collettivo indicato in busta paga, incrociando la tua categoria e gli anni di servizio.

    Durante il preavviso il rapporto continua a tutti gli effetti: lavori, maturi retribuzione, ferie, tredicesima e TFR.

    Il datore può rinunciare al preavviso e lasciarti andare prima: in quel caso ti deve comunque la retribuzione del periodo non lavorato, salvo che sia tu a chiedere di uscire anticipatamente e lui accetti.

    Cosa succede se non rispetti il preavviso?

    Se te ne vai prima della scadenza, il datore ha diritto a un'indennità pari alla retribuzione che ti sarebbe spettata per i giorni di preavviso non lavorati, e può trattenerla dalle somme che ti deve con l'ultima busta paga.

    La trattenuta non può superare il valore dei giorni mancanti: se le spettanze finali non bastano a coprirla, l'azienda può chiederti la differenza, ma non può toccare il TFR oltre i limiti di legge né applicare penali ulteriori non previste.

    Controlla sempre il prospetto finale: devono essere indicati i giorni di preavviso considerati e il criterio di calcolo.

    Quando puoi andartene senza preavviso?

    Puoi interrompere subito il rapporto quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria del rapporto: sono le dimissioni per giusta causa. In questo caso non solo non devi nulla, ma è il datore a doverti l'indennità sostitutiva del preavviso.

    Rientrano in questa ipotesi, secondo la giurisprudenza, comportamenti gravi del datore come il mancato pagamento prolungato dello stipendio, il mancato versamento dei contributi, le molestie, le condotte vessatorie, la dequalificazione professionale, l'obbligo di lavorare in condizioni non sicure.

    Il preavviso non è dovuto neppure durante il periodo di prova, perché in quella fase il recesso è libero per entrambe le parti, salvo che il contratto preveda una durata minima.

    SituazionePreavvisoIndennità di mancato preavvisoDisoccupazione
    Dimissioni volontarie ordinariedovuto da tela paghi tu se non lavori il preavvisodi regola non spetta
    Dimissioni per giusta causanon dovutola paga il datore a tespetta
    Dimissioni in periodo di provanon dovutonessunadi regola non spetta
    Dimissioni del genitore nel primo anno di vita del figlionon dovutola paga il datore a tespetta

    A cosa hai diritto quando ti dimetti?

    Anche se la scelta è tua, non perdi nulla di quanto hai maturato. Con le ultime spettanze ti devono essere liquidati:

    • il trattamento di fine rapporto, che spetta in ogni caso di cessazione del rapporto, quale che ne sia la causa;
    • l'indennità per le ferie maturate e non godute, che alla fine del rapporto possono essere monetizzate;
    • i ratei di tredicesima ed eventuale quattordicesima;
    • i permessi residui e tutte le retribuzioni ancora non pagate, compresi straordinari e trasferte.

    Hai inoltre diritto alla certificazione unica e alla busta paga finale con il dettaglio di ogni voce, che ti serve per verificare i conteggi.

    Puoi avere la NASpI se ti dimetti?

    Di norma no: l'indennità di disoccupazione presuppone che tu abbia perso involontariamente l'occupazione.

    Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa e quelle presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore nel periodo protetto per la nascita del figlio, che danno accesso alla NASpI. Vi rientra anche la risoluzione consensuale raggiunta davanti all'Ispettorato del lavoro nella procedura prevista per il licenziamento per motivo oggettivo.

    Nelle dimissioni per giusta causa è essenziale che i motivi siano documentati, perché l'istituto previdenziale può chiedere la prova dell'avvio di un'azione per far valere l'inadempimento del datore.

    Puoi ripensarci dopo aver inviato le dimissioni?

    Sì. Puoi revocare le dimissioni entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo, con le stesse modalità telematiche usate per inviarle.

    La revoca fa proseguire il rapporto come se nulla fosse. Trascorsi i sette giorni, le dimissioni diventano definitive e una nuova comunicazione non è più revocabile: da quel momento il rapporto può riprendere solo con l'accordo del datore.

    Attenzione all'assenza ingiustificata prolungata

    Allontanarsi dal posto di lavoro senza comunicare nulla è rischioso: l'assenza ingiustificata che si protrae oltre il termine fissato dal contratto collettivo, o comunque oltre quindici giorni, fa considerare il rapporto risolto per tua volontà, con le conseguenze delle dimissioni e la perdita dell'accesso alla disoccupazione.

    Il datore deve comunicare l'assenza all'Ispettorato del lavoro, che può verificare i fatti. La risoluzione non opera se dimostri di non aver potuto comunicare l'assenza per causa di forza maggiore o per un fatto imputabile al datore.

    E se invece è il datore a licenziarti?

    In quel caso valgono regole opposte: il licenziamento deve essere comunicato per iscritto con l'indicazione dei motivi, e una comunicazione solo verbale è priva di effetto.

    Se ritieni che il licenziamento sia ingiustificato, devi impugnarlo entro sessanta giorni dalla comunicazione con un atto scritto, e nei successivi centottanta giorni depositare il ricorso in tribunale o chiedere la conciliazione o l'arbitrato: altrimenti l'impugnazione perde efficacia. A seconda della gravità del vizio puoi ottenere la reintegrazione nel posto oppure un'indennità risarcitoria.

    Cosa succede in pratica

    Un impiegato con quattro anni di anzianità e una retribuzione mensile lorda di 1.800 euro trova un nuovo lavoro e decide di dimettersi. Il contratto collettivo applicato prevede, per il suo livello e la sua anzianità, trenta giorni di preavviso.

    Trasmette il modulo telematico il 3 marzo, indicando come decorrenza il 3 aprile. Entro il 10 marzo potrebbe ancora revocare le dimissioni, ma non lo fa.

    La nuova azienda però lo vuole dal 20 marzo e lui smette di lavorare il 19, con dieci giorni di preavviso lavorati e venti non lavorati. Il datore trattiene l'indennità per i giorni mancanti: 1.800 diviso 30, moltiplicato per 20, cioè 1.200 euro lordi.

    Nell'ultima busta paga restano comunque:

    • sei giorni di ferie non godute, liquidati in denaro perché il rapporto è finito: 1.800 diviso 26, moltiplicato per 6, cioè 415,38 euro lordi;
    • i ratei di tredicesima maturati da gennaio a marzo;
    • il TFR accantonato, pari per ogni anno alla retribuzione annua divisa per 13,5: con 23.400 euro lordi l'anno, circa 1.733 euro per ciascuno dei quattro anni, oltre alla rivalutazione.

    Non presenta domanda di disoccupazione, perché le dimissioni volontarie non danno accesso alla NASpI. Se invece se ne fosse andato per tre mensilità di stipendio non pagate, avrebbe potuto dimettersi per giusta causa, incassare i 1.800 euro di indennità di preavviso invece di subire la trattenuta e chiedere la NASpI.

    Hai dubbi sulle dimissioni dal tuo lavoro?

    Se desideri capire quanti giorni di preavviso ti spettano davvero, verificare i conteggi dell'ultima busta paga o valutare se la tua situazione permette di dimetterti per giusta causa, puoi cliccare il bottone che trovi qui sotto e parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in dimissioni e cessazione del rapporto di lavoro. Resta poi una tua scelta decidere come procedere.

    Fonti: Codice civile · D.lgs. 151/2015 · D.lgs. 151/2001 · D.lgs. 22/2015 · D.lgs. 66/2003 · Legge 604/1966 · INPS

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