Se perdi il lavoro per licenziamento hai diritto alla NASpI, a parità di requisiti. Dal 2025, se ti sei dimesso da un tempo indeterminato e, entro 12 mesi, perdi involontariamente il nuovo impiego, il diritto scatta solo se hai almeno 13 settimane di contributi maturate nel nuovo rapporto. Le assenze ingiustificate prolungate possono essere trattate come dimissioni, senza NASpI. Dal 2026 l’anticipo NASpI per avviare un’attività è pagato in due rate.
Se preferisci muoverti con certezze e senza errori, clicca il bottone che trovi qui sopra per parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in licenziamento e NASpI.
Cosa cambia tra 2025 e 2026 per licenziamento e NASpI?
Le nuove regole toccano tre punti. Dopo dimissioni da un tempo indeterminato, la NASpI spetta sul successivo licenziamento solo se hai almeno 13 settimane di contributi maturate nel nuovo rapporto entro 12 mesi dalle dimissioni, misura anti abusi che deroga al conteggio ordinario, fonte sindacale. Le assenze ingiustificate oltre il limite del tuo contratto collettivo, o oltre 15 giorni in mancanza, possono essere considerate dimissioni di fatto e non danno NASpI, non è automatico ed è una facoltà del datore, fonte sindacale. Dal 2026 l’anticipo NASpI per autoimpiego viene pagato in due rate, 70 percento subito e 30 percento dopo verifica, fonte sindacale.
In quali casi il licenziamento dà diritto alla NASpI?
Il licenziamento dà diritto alla NASpI se sei disoccupato involontariamente e hai i contributi minimi, come previsto dai requisiti generali. Rientrano anche la scadenza del contratto a termine e i licenziamenti per motivi disciplinari, con indicazioni operative confermate dal Ministero del lavoro.
Determinano diritto alla NASpI anche:
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, vedi casi ammessi
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo, vedi casi ammessi
Quali cessazioni escludono la NASpI?
Le dimissioni volontarie escludono la NASpI, salvo eccezioni previste, vedi requisiti. Anche la cessazione per assenza ingiustificata prolungata può essere trattata come dimissione di fatto, con perdita della NASpI, fonte sindacale.
Non danno diritto alla NASpI le risoluzioni consensuali fuori dai casi tutelati. Sono invece ammesse nelle ipotesi legate alla conciliazione, vedi casi ammessi.
Dimissioni e NASpI, quando spettano?
Se ti dimetti per giusta causa, puoi chiedere la NASpI, vedi casi ammessi. La NASpI spetta anche per dimissioni nel periodo tutelato di maternità o paternità, incluse tra i casi ammessi alla prestazione.
La risoluzione consensuale dà diritto alla NASpI solo se:
- è avvenuta in sede di conciliazione per un licenziamento economico, vedi casi ammessi
- segue il rifiuto di un trasferimento oltre 50 km o oltre 80 minuti di percorrenza, fonte sindacale.
Il nuovo vincolo delle 13 settimane dopo dimissioni, come funziona?
Se ti sei dimesso da un tempo indeterminato e trovi un nuovo lavoro entro 12 mesi, in caso di successiva perdita involontaria del nuovo impiego la NASpI spetta solo se, nel nuovo rapporto, hai maturato almeno 13 settimane di contribuzione, fonte sindacale. In mancanza, non puoi accedere alla NASpI prima che siano trascorsi 12 mesi dalle dimissioni, fonte sindacale.
In sintesi:
- il requisito delle 13 settimane si verifica sul nuovo rapporto se la disoccupazione segue dimissioni recenti, fonte sindacale
- resta fermo il requisito ordinario delle 13 settimane nei 4 anni per gli altri casi.
Assenze ingiustificate e dimissioni di fatto, cosa cambia per la NASpI?
Se l’assenza ingiustificata supera il limite del tuo CCNL, o 15 giorni in assenza di previsione, il datore può trattare la cessazione come dimissione di fatto, senza NASpI, fonte sindacale. Non c’è automatismo, il datore può scegliere il licenziamento disciplinare, che consente l’accesso alla NASpI se ricorrono gli altri requisiti, fonte sindacale.
Se la tua assenza ha una causa seria da documentare, attivati subito e valuta se ricorrono i presupposti delle dimissioni per giusta causa, che restano compatibili con la NASpI, vedi casi ammessi.
Come si calcola l’importo e per quanto tempo dura?
L’importo mensile è pari al 75 percento della tua retribuzione media di riferimento entro il limite previsto, con regole definite dalla disciplina sulla misura. L’importo si riduce del 3 percento al mese a partire dal sesto mese, dall’ottavo per chi ha almeno 55 anni, come prevede la disciplina sulla misura.
La durata corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, con regole fissate dalla disciplina sulla durata.
Esempi rapidi se la tua retribuzione media è entro la soglia di riferimento:
- 700 euro lordi mensili, NASpI pari a 525 euro
- 1300 euro lordi mensili, NASpI pari a 975 euro
Come e quando presentare la domanda?
La domanda si presenta online entro 68 giorni dalla cessazione, termini fissati dalla disciplina sulla domanda. Se presenti entro l’ottavo giorno successivo alla fine del rapporto, la prestazione decorre dall’ottavo giorno, altrimenti dal giorno successivo alla domanda, secondo la disciplina sulla decorrenza.
Per mantenerla devi partecipare alle politiche attive proposte dai servizi per l’impiego, secondo le regole di condizionalità.
Risoluzione consensuale e NASpI, quando è ammessa?
La risoluzione consensuale non dà NASpI, salvo casi specifici previsti. È ammessa se avviene in una conciliazione per licenziamento economico presso la sede competente, come indicato nei casi ammessi. È ammessa anche se rifiuti un trasferimento oltre 50 km o oltre 80 minuti di percorrenza, fonte sindacale, o se accetti l’offerta di conciliazione a seguito di licenziamento, come indicato nei casi ammessi.
È meglio dimettersi o farsi licenziare per la NASpI?
Scelte forzate o comportamenti elusivi possono ritorcersi contro. Le assenze ingiustificate prolungate possono essere trattate come dimissioni senza NASpI, fonte sindacale. Se esistono motivi seri, valuta le dimissioni per giusta causa, che sono compatibili con la NASpI, vedi casi ammessi, oppure percorsi in sede protetta quando previsti, vedi casi ammessi.
Cosa succede in pratica
Caso tipo. Ti dimetti da un tempo indeterminato il 10 febbraio 2025, poi inizi un nuovo lavoro il 3 marzo 2025. Veni licenziato il 10 maggio 2025 dopo 10 settimane. Non hai diritto alla NASpI perché, dopo le dimissioni, non hai maturato le 13 settimane nel nuovo rapporto.
Ottieni un altro lavoro il 1 luglio 2025 e lavori fino al 31 ottobre 2025, pari a 17 settimane. Se vieni licenziato, maturi il diritto perché superi le 13 settimane nel nuovo rapporto e perché ricorrono i requisiti generali. Presenti domanda entro 68 giorni. Se invii la domanda entro l’ottavo giorno dalla cessazione, la decorrenza parte dall’ottavo giorno, come stabilito dalla disciplina sulla decorrenza.
Importo e durata di esempio. Retribuzione media di 1000 euro lordi al mese, NASpI pari a 750 euro. L’importo si riduce del 3 percento al mese dal sesto mese. Se negli ultimi 4 anni hai versato 80 settimane utili, la durata sarà di 40 settimane.
Se intendi avviare un’attività, puoi chiedere l’anticipo in forma capitale, secondo la regola sull’anticipo, che dal 2026 viene erogato in due rate, fonte sindacale.
Ti serve parlare con un esperto di licenziamento e NASpI?
Qualora ti servisse supporto per capire come si applicano queste regole alla tua storia lavorativa, clicca il bottone che trovi qui sotto. Potrai parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in licenziamenti e indennità NASpI.
Fonti: D.lgs. 22/2015 · D.lgs. 151/2001 · Ministero del Lavoro